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Il diritto del lavoro nell’ era del mercato delle regole (**)

Non è un’esagerazione agiografica affermare che Giorgio Ghezzi si prodigò in una molteplicità di sedi – dalle aule universitarie a quelle giudiziarie e parlamentari – per dimostrare come il diritto del lavoro del ‘900 fosse una delle più significative acquisizioni del progresso civile nell’Europa moderna a vantaggio delle moltitudini di individui che, per poter disporre di un reddito, devono vendere un pezzo di vita. Ma, quando Giorgio ci lasciò, anche nella cultura giuridica di cui era uno dei più autorevoli esponenti serpeggiava già il presentimento che il più eurocentrico dei diritti nazionali dell’Occidente sarebbe andato incontro al destino del suo secolo; un secolo che un’accreditata storiografia definisce breve: cominciato più tardi di quanto fosse d’obbligo calcolare, è finito prima di quanto si potesse prevedere. 

Adesso sappiamo che stava cambiando l’idea stessa di diritto del lavoro. Perdute la cifra identitaria e l’unità spazio-temporale che aveva in passato, neanche il lavoro è quello di prima: da maiuscolo e tendenzialmente omogeneo che era (come ama dire Aris Accornero) è diventato minuscolo ed eterogeneo. Difatti, la legislazione lo ha ri-mercificato e tutti lo declinano al plurale. Insomma, ciò che è cambiato è lo statuto epistemologico di un’intera disciplina giuridica. 

La percezione era condivisa da Giorgio. Il diritto del lavoro, scriveva all’aprirsi del XXI secolo, “ha suscitato le più grandi speranze e nel contempo ha cancellato molte illusioni”. Giorgio, però, era turbato più che dalla rottura del paradigma culturale, di cui lo Statuto dei lavoratori rappresentava l’espressione normativa più acuminata, dal ritardo nella preparazione ad elaborarne uno nuovo. “Lo sgretolarsi del successo del diritto del lavoro del ‘900”, osservava, “non produce contestualmente alternative convincenti”. Cerchiamole, allora: era l’implicita esortazione di uno come lui che non sapeva cosa fossero gli stati emotivi d’un perdente, perché mai un disincanto lo ha condotto al disimpegno. Anzi, per lui, disincanto è un termine che designa quella che a Claudio Magris pare “una forma agguerrita della speranza”. Per questo, pur di realizzarla non si sarebbe risparmiato nemmeno il disagio di rimettere in discussione, accanto alla funzione del diritto del lavoro, il ruolo della cultura giuridica. 

In effetti, anche a me questa sembra l’unica strada di cui valga la pena di accertare la percorribilità da parte di un giurista che, stufo di montare la guardia ad un diritto che sta sparendo, sia intenzionato a rompere l’isolamento da autoreferenzialità nel quale è caduto. Per iniziare bisogna tornare a riflettere su di un dato sul quale richiamava sempre l’attenzione Gino Giugni: il diritto del lavoro “evolve più attraverso giudizi che non mediante leggi”; come dire: la morfologia del diritto del lavoro è una costruzione più dottrinale che legislativa, perché l’interpretazione di una regola precostituita non si riduce all’esegesi della medesima, e più giurisdizionale che dottrinale in ragione della vincolatività dei precedenti giudiziari, anche se il mestiere dei giudici è rendere giustizia tra le parti in causa in casi specifici. 

Ciò è vero specialmente in Italia dove, dopo l’orgiastica esuberanza del corporativismo giuridico culminata nelle codificazioni, il legislatore si è segnalato nel dopoguerra per la sua svogliatezza. Ma, indipendentemente dall’idioma che parla, il ceto degli esperti della materia può testimoniare che non è abitabile dal creazionismo giuridico (“come un dio creò il mondo, così il legislatore crea il diritto”) e, comunque, l’evoluzione del diritto del lavoro è sostenuta soltanto in parte dalla creatività legislativa. Determinante infatti è, ovunque, il condizionamento esercitato sullo stesso legislatore (e sulle norme che produce) dall’abito mentale di maggioranze per lo più silenziose abituate a comprare le opinioni come il latte, in conformità col principio di buon senso secondo cui costa meno acquistarlo dal lattaio che tenere una mucca nel cortile di casa. 

E’ realistico perciò ricollegare il cambiamento degli scenari del diritto del lavoro nel secolo in cui siamo appena entrati non solo ai provvedimenti legislativi dei decisori politici – quelli attuali inclusi – ma anche e soprattutto alla molecolare attività di un’infinità di persuasori più o meno occulti che, quando non sono assistiti dalla buona fede, all’hegeliana “fatica del concetto” preferiscono il piacere di manipolarlo. Alludo ai centri dell’autoregolazione sociale che, in materia di lavoro, è da sempre la fonte di produzione normativa più funzionante. Ai soggetti cui spetta istituzionalmente il compito di garantire l’esatta applicazione delle regole del lavoro – a cominciare dai giudici. All’industria della comunicazione di massa scritta e parlata – a cominciare dalla Tv, che sforna programmi a misura dello spettatore medio con un’età mentale presuntivamente infantile. All’industria dello spettacolo – a cominciare dai registi cinematografici, in genere assai poco propensi ad emulare un maestro come Ken Loach. Ai responsabili della formazione scolastica, non solo universitaria – tra i quali, come è ovvio, primeggiano i professionisti dell’interpretazione giuridica, i cui discorsi acquistano una valenza prescrittiva malgrado l’intonazione apparentemente descrittiva.

Vero è che, qualora succedesse (come da molti anni succede regolarmente un po’ dappertutto) che poco meno della metà degli elettori in quanto cittadini non va a votare; che molto di più della metà dei cittadini in quanto lavoratori non può o non sa farsi ascoltare dagli agenti della contrattazione collettiva; che aumenta la percentuale di giovani espropriati del futuro perché esclusi dal mondo del lavoro e che non diminuisce la galassia della precarietà popolata da figure che il legislatore ha la faccia tosta di qualificare come atipiche, è estremamente difficile avere certezze circa l’idea effettivamente egemone di diritto del lavoro. 

Nemmeno il monitoraggio delle manifestazioni del dissenso provenienti dagli strati della popolazione più direttamente colpiti dal deterioramento degli standard protettivi è in grado di dare risposte definitive in ordine all’ampiezza della effettiva condivisione delle idee in circolazione. Infatti, vero è che in questa stagione la conflittualità sindacale è calata benché i “privilegiati” che hanno un’occupazione lavorino di più e guadagnino di meno; tuttavia, saltuarietà o scarso seguito del dissenso non è un indizio univoco. Anziché metabolizzazione dell’esistente, può significare soltanto apatia, sfiducia, rassegnazione, paura, conformismo. 

Nessuno sa quale delle due interpretazioni sia la più fondata. La verità è che entrambe potrebbero essere egualmente arbitrarie ed egualmente auto-consolatorie nella misura in cui ciascuna di esse è finalizzata al sostegno di una tesi precostituita. Infatti, so per personale esperienza che il giurista che patisce la sua estraneità rispetto alla politica del diritto del lavoro praticata gradisce poter dirsi e dire che non sono addebitabili a lui le frustrazioni che sta provando. Si sente più sollevato e di serenità ne ha tanto bisogno, soprattutto se in gioventù era stato attratto allo studio del diritto del lavoro perché lo considerava una trascrizione in chiave normativa del conflitto primario insito nei meccanismi di creazione e accumulazione della ricchezza, “il progetto possibile e lo strumento giuridico di liberazione della società”: “un diritto di classe”, ha seccamente dichiarato Luigi Mariucci. 

Come potete immaginare, in una biografia intellettuale di questo tenore Giorgio non stenterebbe granché a riconoscersi, e con lui chissà quanti altri. Con una punta di orgoglio, peraltro. Orgoglio giustificato. Infatti, senza il loro apporto quello del lavoro sarebbe rimasto un diritto con un povero corredo di riferimenti culturali e valori etico-politici che ne contraddicano la dimensione mercatistica. Quindi, sarebbe ancora il figlio di un dio minore. 

Ciononostante, è lecito sospettare che il catastrofismo di oggi sia speculare e simmetrico al fideismo di ieri, perché l’onestà intellettuale proibisce di negare a priori che l’idea di diritto del lavoro intorno alla quale si sono radunati in molti e che molti hanno sponsorizzato esprima una convinzione bisognosa di verifiche. Alla base dell’idea professata opera infatti la convinzione che, per valorizzare adeguatamente la funzione del diritto del lavoro, sia indispensabile rappresentarlo come un prodotto ed insieme un veicolo delle grandi svolte della storia in quanto proiezione sul piano giuridico delle discontinuità più radicali: dalla rivoluzione dell’Ottobre rosso a quella weimariana, a quella promessa dalla sinistra costituente dell’Italia repubblicana; né si può tacere che anche la cultura giuridica dell’epoca fascista celebrò l’avvento del diritto corporativo come l’inizio di una rivoluzione. 

Il dato inquietante è che, in ragione della loro radicalità, tutte quelle cesure sono anche le meno realizzate della storia contemporanea. E’ incontestabile che quelli posti siano tutti interrogativi impietosi. Però, è soltanto formulandoli che può capitare di scoprire che è un erroreaver enfatizzato una chiave lettura che invece è due volte debole. 

Una prima volta, perché trascura che la costante evolutiva di tutte le discipline giuridiche applicate dentro e fuori i tribunali, e segnatamente del diritto del lavoro vivente, è la micro-discontinuità. Depone in questo senso il fatto che assai di rado l’esperienza giuridica reca traccia del prodursi di rotture epocali con l’immediatezza del caffè liofilizzato. Diversamente, non si spiegherebbe come mai il processo di formazione del diritto (in generale e di quello del lavoro in particolare) sia saldamente presidiato da una cabina di regia affollata da interpreti che in altra occasione ho chiamato tessitori. Li ho chiamati così perché sono propensi a riannodare piuttosto che a tagliare i fili del discorso giuridico; il che ha finito per alimentare una vera e propria vocazione di ceto la cui condivisione – nonostante i gap generazionali e i differenti contesti di appartenenza – porta gli operatori giuridici ad azionare la spola in modo che il loro avvicendarsi al telaio non provochi lacerazioni o brusche interruzioni nella trama del disegno complessivo. Per questo, il diritto del lavoro è come una provincia in cui le notizie degli eventi della capitale arrivano sempre tardi.

Inoltre, la chiave di lettura che propongo di analizzare perché costituisce parte integrante di un modo di essere giuristi del lavoro è poco coerente con le sue ascendenze marxiste. Essa infatti idealizza il lavoro e, per poter seguitare ad attribuire al suo diritto una virtù salvifica, lo copre di allori, precludendone ogni riesame critico. Come se la laicizzazione del lavoro potesse svalutarne il diritto. Come se fosse disdicevole prendere sul serio Werner Sombart, secondo il quale la gente ha col lavoro un rapporto che ricorda quello del bimbo con la scuola dove non va se proprio non deve, o affermazioni del tipo “chi chiede un lavoro chiede un salario”, perché il lavoro è anzitutto necessità per liberarsi dal bisogno esistenziale determinato dalla mancanza di mezzi economici. Come se il lavoro, la sua elle maiuscola non l’avesse mutuata dall’ideologia borghese della laboriosità non meno che dall’ideologia operaia del riscatto – oltreché dalle religioni, sia quella cattolica che quella protestante. Come se non sapessimo che, per quanto sia sincera l’accoglienza tributata all’accezione nobilitante del lavoro dal compromesso costituzionale, il processo di de-costituzionalizzazione del lavoro e delle sue regole nel dopo-statuto è riemerso più travolgente di prima. 

Infine, la predilezione per una chiave di lettura che finisce per collocare il lavoro e il suo diritto in un empireo concettuale predefinito non tiene conto di clamorosi dati di realtà che invece denunciano la sua obsolescenza. Infatti, l’idea del diritto del lavoro oggi prevalente nei paesi dell’Ue si distacca da quella nazional-popolare delle origini, perché è priva di un suo “dove”. E ciò non solo (o non tanto) per effetto della cessione della sovranità degli Stati-nazione alle istituzioni comunitarie, ma anche (o soprattutto) a causa della globalizzazione dell’economia. Per questo, il diritto del lavoro legificato dai Parlamenti non di rado è la versione dialettale del linguaggio delle multinazionali che, più delle stesse regole del mercato, prediligono il mercato delle regole. 

A questo punto, se non la pensate come Alice nel paese delle meraviglie e, come la Duchessa, pensate invece che “ogni cosa ha la sua morale”, la troverete racchiusa in ciò che sto per riassumere e, per comodità, scompongo in tre proposizioni. 

La prima suona così: ogni valorizzazione della funzione del diritto del lavoro che sia sorretta da un’opzione contro-fattuale espone chi se ne serve al rischio di assomigliare al brav’uomo che si sottopone all’improbo sforzo di sollevare un enorme masso per poi farselo cadere sui piedi. La seconda dice che il suo impiego non è reso obbligatorio dalla strutturale contiguità del diritto del lavoro alla lotta di classe – chiunque la conduca: dal basso verso l’alto e, direbbe Luciano Gallino, dall’alto verso il basso. La terza pone l’accento sul fatto che nemmeno la cultura giuridica animata da propositi di segno progressista può giovarsene; casomai, rischia di toglierle scioltezza e agilità, ingessarla e sacrificarne potenzialità connesse alle logiche cui ubbidisce. 

Dopotutto, i successi migliori la cultura giuridica li ha ottenuti quando ha saputo interagire con la realtà circostante. Il che è accaduto con discreta frequenza. Ed è accaduto perché, nell’impossibilità di arrestare o contrastare da sola le continue trasformazioni di una società ad ordinamento capitalistico, ha avuto la spregiudicatezza occorrente per svilupparne gli aspetti che le rendessero socialmente accettabili. Soltanto così ha contribuito ad ammorbidire la costrizione di intere collettività ad adattare abitudini, stili di vita e lo stesso modo di pensare. Come dire: il suo ruolo è stato quello di convertire sconfitte od anche sventure in opportunità. Non è molto, ma è tutto. 

Riproporlo oggi può risultare di qualche utilità se si ha la capacità di trarne una lezione di modestia, restituendo al suo orizzonte di senso un diritto venuto al mondo per aggiustarlo un po’ e non per rifarlo da cima a fondo. 

 

  (*) Giurista e già docente di Diritto del lavoro all’Università di Bologna

  (**) Questo articolo riprende l’intervento al convegno internazionale organizzato dall’Università Cà Foscari (Venezia, 25-26 settembre 2015) per ricordare Giorgio Ghezzi in occasione del X anniversario della sua morte.

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