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Si allarga la depenalizzazione in materia di lavoro

Il D.lgs. n. 8 del 15/01/2016, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, trasferisce le competenze in materia di applicazione delle sanzioni, divenute amministrative, dall’ Autorità giudiziaria a quella amministrativa, contando, tra l’altro, sulla definizione del processo punitivo in tempi brevi. L’obiettivo, almeno sotto tale profilo, non si rileva, tuttavia, sempre realistico, volendosi limitare alla materia lavoristica, nel cui ambito si vorrebbe dare effettiva certezza alla tutele a favore dei lavoratori. I carichi di lavoro degli Uffici preposti, notoriamente lievitati nei processi di depenalizzazione susseguitisi nel tempo, a partire dalla legge n. 689/81, in caso di contenzioso costringono in gran parte ad un allineamento sostanzialmente vicino al sistema penale. I tempi indubbiamente si accorciano nell’ipotesi di conclusione del processo sanzionatorio prima della emissione della ordinanza ingiunzione, scelta, che in genere l’autore della violazione lega all’ entità delle sanzioni, che, da ultimo, risultano, tuttavia,    notevolmente lievitate.

Il contenuto normativo: D.lgs. 15/01/2016 n. 8

Il Ministero del lavoro è intervenuto in materia, dettando le prime istruzioni ed indicazioni operative al proprio personale ispettivo, con circolare n. 6 del 5/02/2016 della Direzione generale per l’Attività ispettiva.

E’ importante, prima di tutto, per rendersi conto dell’estensione dell’attuale depenalizzazione, richiamare il campo di applicazione: sono depenalizzati tutti i reati, sia delitti che contravvenzioni, puniti rispettivamente con multa o ammenda; nelle ipotesi di pena pecuniaria, che nelle forme aggravate, prevedono la sola pena detentiva, ovvero la pena detentiva in alternativa o congiunta alla pena pecuniaria, la depenalizzazione riguarderà soltanto la sanzione di base, mentre la fattispecie aggravata andrà a realizzare un reato autonomo.

Rimangono esclusi dalla depenalizzazione, oltre ai reati previsti dal codice penale con alcune eccezioni, quelli riportati nell’elenco allegato al decreto, tra i quali, in particolare, gli illeciti in materia lavoristica, che destano maggiore allarme sociale, riguardanti le violazioni in tema di immigrazione (T.U. D.lgs. 25/07/98), nonché di sicurezza e salute sul lavoro (T.U. D.lgs. del 9/0/08 n. 81).

Rimanendo sempre nella materia del lavoro, la circolare ministeriale prima citata ha enucleato 28 fattispecie di reati depenalizzati, descritti nell’apposito elenco, contenuto nello stesso documento ministeriale. Spiccano l’esercizio non autorizzato della somministrazione del lavoro, l’intermediazione di manodopera, le discriminazioni nell’accesso al lavoro, in sede di tirocini, la discriminazione retributiva. Per quanto riguarda, in particolare, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico dei lavoratori, l’illecito diventa di natura amministrativa –  punito con la sanzione, significativamente dissuasiva, da 10.000 a 50.000 euro –  per importi non versati fino a 10.000 euro. Oltre tale limite, è da richiamare come la condotta illecita continui a essere punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.   Permane la condizione di non punibilità, nel caso di assolvimento dell’obbligo del versamento entro tre mesi dalla contestazione o notificazione dell’illecito. Sullo specifico argomento, la citata circolare ministeriale detta particolari disposizioni operative, secondo le quali, nell’ipotesi della depenalizzazione, non si renderebbe possibile il pagamento della sanzione in misura minima edittale (v. art 13 della legge n. 689/81), ma soltanto nell’importo ridotto, ex art. 16 della stessa legge, con competenza ad emanare l’ordinanza ingiunzione in capo all’INPS. Per completezza di informazione, è da tener presente che il tema ritenute – che, per i notevoli riflessi accennati, ha richiamato l’attenzione preoccupata degli operatori interessati – è stato anche oggetto del Messaggio INPS n. 804 del 22/02/2016, sia pure mirato soprattutto all’adeguamento procedurale interno.

Richiamano l’attenzione, per la loro rilevanza, sui nuovi importi sanzionatori, applicabili agli illeciti commessi dopo l’entrata in vigore del Decreto, vale a decorrere da 6 febbraio 2016. Le misure risultano articolate in tre fasce, in relazione agli importi precedentemente riferiti alle violazioni penali:

-da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati già puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 5.000 euro;

-da 5.000 a 30.000 euro per illeciti già penali puniti con sanzione non superiore nel massimo a 20.000 euro;

-da euro 10.000 a euro 50.000 per illeciti già penali puniti con sanzione superiore nel massimo a 20.000 euro.

Disposizioni particolari sono dettate, poi, con riferimento al regime intertemporale. Per richiamo espresso al riguardo, le sanzioni amministrative saranno applicate retroattivamente, anche, quindi, in riferimento alle violazioni commesse prima del 6 febbraio, data di entrata in vigore del Decreto. Inoltre, per il principio penale del favor rei, sempre per i fatti commessi antecedentemente a tale data, non può essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena già prevista per il reato.

Al fine della regolamentazione del predetto regime, sotto il profilo procedimentale, viene disposta, nel caso di procedimenti penali non ancora definiti, la trasmissione degli atti da parte dell’Autorità giudiziaria alla Direzione territoriale del lavoro, entro 90 giorni, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa. La DTL provvederà, quindi, entro ulteriori 90 giorni dalla ricezione, alla redazione e notificazione del verbale unico di contestazione e notificazione, a norma della legge n. 689/81 sulla depenalizzazione. La procedura richiamata vale anche per le prescrizioni obbligatorie in atto ex art. 15 del D.lgs. n. 124/2004, salvo che al previsto verbale di ottemperanza non sia già seguito il pagamento della sanzione ridotta.              

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