Al di là delle autorevoli istruzioni amministrative, vere e proprie linee guida, preme sottolineare come il tema all’esame, per la sua attuale impostazione, risulta significativamente connesso a misure di gestione e di riorganizzazione aziendale, anche di tipo strutturale, mirate all’efficientismo; evidente il beneficio fiscale a favore dei lavoratori, mentre, dopo il superamento dello sgravio contributivo, assume un certo interesse la previsione di misure agevolative, mirate a sostenere il welfare aziendale rimesso ai contratti di secondo livello
Tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme da partecipazione agli utili
La fonte, come è noto, è nell’art. 1, commi 182-190 della legge di stabilità 2016 n. 2808/2015, cui è seguito più recentemente il Decreto del Ministero del lavoro, emanato di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, datato 25/03/2016, pubblicato il 16 maggio con G.U. n. 112 del 14 maggio 2016. Di assoluto interesse, da ultimo, la già citata circolare n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016,emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro, documento che tocca, con ampie spiegazioni, sviluppate per circa 40 pagine, tutti i contenuti normativi, comprese le regole concernenti i beni e servizi(cosiddetti benefit) non soggetti a tassazione ovvero erogati in sostituzione dei compensi premiali; mentre non tralascia le modalità applicative delle agevolazioni, nonché l’efficacia temporale delle nuove disposizioni.
Preme richiamare prima di tutto talune differenze rispetto all’analoga disciplina precedente.
La retribuzione agevolabile è legata ora ai premi di produttività, quale compenso aggiuntivo, e non più alla retribuzione di produttività; in altri termini, le nuove disposizioni dettano nel merito criteri più rigorosi: i premi di risultato – riferiti all’incremento della produttività, redditualità, qualità, efficienza e innovazione – devono essere verificabili sulla base dei criteri definiti dal predetto Decreto ministeriale e misurabili, secondo determinati parametri, che possono essere elaborati dai contratti collettivi aziendali o territoriali, evidentemente più vicini alle specifiche realtà aziendali o locali(es.: risparmi, qualità dei prodotti e dei processi, con riorganizzazione e eventuale revisione anche degli orari).
L’agevolazione è subordinata al conseguimento di almeno uno degli obiettivi, tanto che i premi sono variabili nel loro ammontare.
Altra novità significativa, in funzione evidentemente degli stimoli al coinvolgimento prossimo alla gestione aziendale, è costituita dall’ estensione della parziale detassazione in argomento alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa, distribuiti ai sensi dell’art. 2102 c.c., quale forma di retribuzione.
La circolare dell’Agenzia chiarisce che la contrattazione collettiva deve aver come agenti le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, mentre le somme agevolabili non possono essere previste dai contratti collettivi nazionali, né da accordi individuali.
Altra condizione è che i contratti aziendali o territoriali, che stabiliscono i premi di risultato e le somme da partecipazione agli utili siano depositati presso la Direzione territoriale del lavoro con le modalità telematiche, entro 30 giorni dalla sottoscrizione( anche 30 giorni dall’entrata in vigore del citato Decreto), unitamente ad una dichiarazione di conformità degli accordi alla specifica disciplina, mediante un apposito modulo, che peraltro già contiene importanti criteri in tema di configurazione della premialità.
E’ da richiamare, ancora, come l’importo agevolabile (sia come premi, che come utili), ricavabile dall’applicazione dell’imposta sostituiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%, non possa superare l’importo di 2000 euro annuali lordi ovvero 2500 euro, per i datori lavoro, che coinvolgono in via paritaria i lavoratori nell’organizzazione aziendale, significativamente con effettiva partecipazione alle decisioni e non già come semplice consultazione.
Altra notazione: la nuova imposta sostitutiva, applicabile salvo rinuncia scritta del lavoratore interessato, ha ora carattere strutturale, avendo perso i precedenti connotati della provvisorietà.
Una ulteriore misura agevolativa è costituita dal fatto che le somme come sopra erogate non concorrono alla formazione del reddito complessivo, ai fini delle detrazioni di legge, come ad esempio, per i carichi familiari.
Un capitolo rilevante, nell’ambito del tema all’esame, è rappresentato dai beni e servizi riconducibili al cosiddetto welfare aziendale. La circolare dell’Agenzia delle Entrate ne tratta con tutti i dettagli del caso, richiamando la loro esclusione dal reddito da lavoro dipendente (comma 2 e ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR n. 917/86), in considerazione della loro rilevanza sociale, a seguito degli ampliamenti introdotti dalla legge di stabilità 2016(art.1, comma 190).
Di interesse la circostanza che i predetti beni e servizi possono essere erogati in sostituzione dei premi. Al riguardo, l’art. 1, comma 184 della più volte citata di 258,23 euro, gli stessi non sono soggetti neanche all’imposta sostitutiva, anche nella eventualità che siano usufruiti per scelta del lavoratore. Ne deriva, quindi, l’opzione del lavoratore tra prestazione in denaro ovvero in natura, nel rispetto, tuttavia, delle previsioni dei contratti collettivi aziendali o territoriali.
Altra precisazione: i voucher a favore dei dipendenti possono essere emessi, in deroga ai principi di base, anche per più beni, opere o servizi, rientranti nel piano welfare, purchè l’importo complessivo non superi 258,23 euro.
L’Agenzia delle Entrate tiene a richiamare l’attenzione sul fatto che la detassazione dei beni e servizi, anche se forniti in sostituzione di somme, non può non essere soggetta a interpretazione rigorosa, nel senso che gli importi premiali e le somme da distribuzione degli utili devono essere riconducibili effettivamente alle regole del regime agevolato, mentre la facoltà di scelta del dipendente è tassativamente rimessa – si ribadisce – alla contrattazione collettiva.
Nell’ambito dei beni e servizi, è fatta salva la disciplina già in atto (DPR n. 207/10), concernente i servizi sostitutivi di mensa, data la specificità dei buoni pasto, rispetto ai voucher.
Fermo restando le modalità di applicazione della detassazione, i relativi adempimenti sono a carico del datore, tenendo presente, ai fini del godimento, il limite massimo di 50.000 euro annui, comprensivi dell’imposta sostituiva, riferiti al precedente periodo di imposta. In mancanza di certificazione unica, sarà il lavoratore interessato ad attestare per iscritto l’importo conseguito nell’anno precedente.
Quanto all’efficacia temporale delle nuove disposizioni, la loro applicazione attiene alle erogazioni avvenute nel periodo di imposta 2016 e successivi; il regime di favore può essere, tuttavia, esteso anche ai premi e agli utili relativi al 2015, nel rispetto delle condizioni della legge di stabilità e del Decreto attuativo.
Infine, viene stabilito, a salvaguardia della produttività, l’applicazione del regime fiscale sostitutivo anche ai premi erogati nelle more della emanazione del più volte richiamato Decreto, purchè ricorra sostanziale coincidenza con i criteri formalmente prescelti. Inoltre, gli accordi sindacali sono legittimamente suscettibili di integrazione e, comunque, depositabili; in generale è ritenuto valido anche il deposito avvenuto prima dell’emanazione del predetto Decreto.
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