Continua l’attenzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul tema della sicurezza sul lavoro, purtroppo sempre di viva attualità, in considerazione della persistenza dei gravosi accadimenti infortunistici (v. Newsletter n.287/2022).
L’attuale interessamento istituzionale, avvenuto d’intesa con il Ministero del lavoro e delle P.S. è rivolto, in particolare, alle novità legate alla formazione riferita alla persona dei datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti.
L’intervento risulta disciplinato dalla circolare INL n.1 del 6 febbraio 2022, peraltro con espressa riserva di ulteriori indicazioni sulle altre modifiche innovative della riforma .
Non manca, quindi, l’impegno a livello amministrativo, che, per i risultati voluti, dovrebbe essere auspicabilmente accompagnato da azioni di tipo culturale, al fine di prendere coscienza da parte degli operatori della effettività dei rischi per la sicurezza legati allo svolgimento dell’attività.
Sicuramente appare di tutto rilievo la scelta, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto a ricevere una adeguata formazione ed un aggiornamento periodico, così come i dirigenti ed i preposti.
Le modalità formative sono rimesse ad un apposito Accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti di lavoro tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
E’ da ritenere che la complessità del tema con le valutazioni che ne discendono ha portato ad assolvere l’adempimento entro il 30 giugno 2022.
Vale la pena sottolineare come i contenuti sostanziali dell’Accordo sono già stabiliti dall’art.37 del Decreto di Riforma n.146/2021 con accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi precedenti ; i passaggi ricavabili possono essere così declinati:
- -contenuti minimi, modalità e durata della formazione obbligatoria;
- -modalità della verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori;
- -modalità di verifica di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa (comunque, opportunamente verifica non più praticabile mediante questionario di fine corso).
Tutto questo, quindi, per quanto attiene al datore di lavoro, come soggetto destinatario della formazione, mentre con riferimento ai dirigenti ed ai preposti gli obblighi precedenti vengono riformulati, con la disciplina di dettaglio rimessa anche essa alla Conferenza, secondo il percorso di “una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ….” .
Una precisazione specifica di non poco conto è stata, formulata, per i preposti, precisazione, secondo la quale la predetta attività formativa – sia riferita all’adeguatezza, sia all’aggiornamento – deve essere svolta “interamente con modalità di presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale, e comunque, ogni qualvolta sia necessaria, in ragione dell’evoluzione dei rischi e dell’insorgenza di nuovi rischi” .
Nelle more dell’adozione del più volte citato Accordo, viene altresì precisato nella circolare dell’ INL che continua a sussistere, per i dirigenti ed i preposti, l’obbligo formativo secondo le modalità in atto (Accordo Stato-Regioni n.221 del 21/12/2011).
Altra novità, peraltro apportata in sede di conversione del D.L. n.146/2021, attiene all’addestramento, con modalità immediatamente applicative; viene stabilito che lo stesso consiste nella prova pratica per l’uso corretto ed in sicurezza delle attrezzature, ma anche di sostanze e dispositivi, nonché nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Altro adempimento riguarda il tracciamento dell’addestramento in apposito registro, anche informatizzato; le registrazioni decorreranno successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.141 ossia dal 22 dicembre 2021. E,’ tuttavia, da sottolineare che la loro obbligatorietà avverrà soltanto a seguito di apposita disposizioni ispettiva, ai sensi dell’ art.14 D.Lgs. n.124/2004.
Qualche considerazione conclusiva:
la recrudescenza degli infortuni spesso mortali continua anche nell’anno in corso, ponendo il problema dell’efficacia delle misure di contrasto, tenendo comunque presente che la relativa valutazione non può non essere spostata nel tempo della loro applicazione. E’ da notare ancora una volta che il quadro normativo riformato si caratterizza per i profili soprattutto repressivi, che sembrano aver trovato una certa deterrenza in particolare dovuta ai provvedimenti di sospensione dell’attività a causa anche del lavoro nero (v. Newsletter n.287/2022 già citata in premessa).
Potrà giovare sicuramente allo scopo, come da più parti sottolineato, una attività di prevenzione. Riveste sicuramente tale carattere per i risultati voluti l’attività formativa trattata, se impartita e vissuta in funzione della centralità della sicurezza nell’organizzazione aziendale. Appare, pertanto, significativo l’obbligo formativo in capo ai datori di lavoro, soprattutto e non solo delle piccole realtà aziendali. Sarebbe opportuno legare l’effettività di un siffatto adempimento ad un sistema di incentivazioni aziendale.