A meno di un mese dalla sua nomina a Presidente dell’INPS, il prof. Tito Boeri si è trovato a firmare un atto solo apparentemente di routine, ma in realtà di un certo rilievo nell’ambito del Diritto sindacale.
Si tratta della Determinazione n. 5 del 12.3.2015 avente ad oggetto: Convenzione INPS/ CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria (in www.inps.it).
Con tale convenzione si dà concreta attuazione al Testo Unico sulla rappresentanza sottoscritto dalla medesime Organizzazioni il 10.1.2014 (in www.cisl.it) del quale riproduciamo l’indice:
PARTE PRIMA: misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria.
PARTE SECONDA:
regolamentazione delle rappresentanze in azienda.
PARTE TERZA: titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale.
PARTE QUARTA: disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sule conseguenze dell’inadempimento.
CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI.
In concreto con questa Convenzione una Istituzione si è resa disponibile per dare attuazione, per quanto possibile, all’articolo 39 della Costituzione – che per motivi di varia natura è rimasto fino ad oggi inattuato – realizzando e rendendo disponibile una banca dati incontestabile perché costruita ad opera dei datori di lavoro sulla base delle deleghe ricevute per il pagamento dei contributi sindacali alle Organizzazioni sindacale firmatarie della Convenzione stessa o alla stessa aderenti e alimentata altresì dai risultati elettorali per l’elezione delle RSU.
Certo molti problemi rimangono, ma intanto senza necessità (o nell’attesa) di una ennesima legge di riforma, magari di rango costituzionale, si è operato fattivamente utilizzando il diritto (oggi) vivente.
E questo è avvenuto grazie all’impegno unitario dei Corpi intermedi e addirittura di un Organo ausiliario del Parlamento e del Governo che il Governo stesso vorrebbe abolire, il CNEL.
E’ sintomatica una critica all’operazione in questione di chi si chiede cosa succederà quando il CNEL sarà abolito. Speriamo non succeda quello che sta avvenendo a seguito della abolizione delle Province.
Intanto utilizziamo un Organo di rilievo costituzionale che ancora esiste senza dover reperire prestigiosi consulenti sul mercato.
Ma ci sono altre due considerazioni da prendere in esame.
La prima è il patrimonio delle banche dati dell’INPS e del know how di questo ente nella loro realizzazione e utilizzazione.
La sua disponibilità sostanzialmente a costo zero ha una grande potenzialità per il contenimento di costi di gestione finalizzati alla funzionalità della pubblica amministrazione e dei servizi. Ad esempio per stimolare la previdenza complementare secondo genuine logiche di mercato.
L’altra è la “ricaduta” sulle teorizzazioni relative alle tipologie contrattuali consentite nel mondo del lavoro .
Le Organizzazioni firmatarie della Convenzione hanno infatti risolto unitariamente e pragmaticamente la disputa accademica-parlamentare sul superamento del Contratto nazionale di lavoro preoccupandosi anzitutto di realizzare un quadro obiettivo della realtà o delle realtà.
Ed infine – e qui la sfida è sicuramente più ardua – sarà inevitabile un raccordo con il mondo del lavoro pubblico per arrivare a una tendenziale omogeneizzazione dei trattamenti se non altro sotto il profilo normativo e delle tutele.
E’ poco ? Non sembra anche perché la Corte Costituzionale ha dato un impulso decisivo alla soluzione e alla rilevanza del problema della rappresentatività in azienda con la sentenza n.231 del 2013 che ha riconosciuto l’irragionevolezza dell’art. 19 della Statuto dei lavoratori nella parte in cui valorizza esclusivamente il dato della firma del contratto collettivo applicabile e non l’effettività del dato rappresentativo.
La rilevanza prevalente del dato obiettivo ha indotto le Parti Sociali a imboccare la strada realistica consegnata nel Testo Unico e nella Convenzione; a conferma che non sempre è necessario una grande riforma legislativa per rendere funzionale l’attività sindacale o addirittura per dichiararla pleonastica e di ostacolo all’iniziativa imprenditoriale.