Lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo alla Camera per il parere (non vincolante) cambia non solo il mondo del lavoro, ma anche quello dei sussidi di disoccupazione e da Aspi e mini Aspi si passerà alla NASpI, poi debutteranno ASDI e DIS-COLL e arriva anche la nuova social card per disoccupati.
Obbiettivo sarà quello di creare maggiore occupazione nel nostro Paese.
LA NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego)
A decorrere dal 1° maggio 2015 le prestazioni di Aspi e mini Aspi introdotte dalla legge Fornero saranno licenziate.
Per i lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione (anche a seguito di dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto a seguito della procedura innanzi alla DTL ex art. 7 L. n. 604/66 – destinata a scomparire -) arriverà la NASpI.
Ma non per tutti! Solo per i lavoratori dipendenti privati, a tempo indeterminato e a termine, e per quelli pubblici assunti a termine.
Bisognerà, inoltre, versare in uno stato di disoccupazione ed aver maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni di lavoro e 30 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi.
Sarà erogata mensilmente dall’Inps per un importo pari al 75% della retribuzione mensile e, in ogni caso, per un massimo di € 1.300 al mese (che va a decrescere nella misura del 3% al mese a decorrere dal quarto mese di fruizione) scevro di prelievo contributivo e per un periodo massimo di 24 mesi (18 mesi dal 1° gennaio 2017).
Dovrà essere richiesta telematicamente entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Decadrà dal godimento di tale beneficio:
- -chi non parteciperà alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l’impiego o altri organismi accreditati;
- -chi non si dedicherà alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo (le cui modalità e condizioni dovranno essere regolate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto);
E qui arriva la novità: il lavoratore potrà richiedere in unica soluzione la liquidazione anticipata della NASpI per avviare un’attività lavorativa autonoma (che con il nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di stabilità 2015, poco conviene) o di impresa individuale o per sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio; si guardi bene, però, dall’instaurare un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del termine di fruizione perché dovrà restituire l’intero ammontare dell’anticipazione ottenuta.
Ma cosa succede se il lavoratore durante i mesi in cui fruisce della NASpI trova un lavoro di natura subordinata? Il Governo ha previsto diverse ipotesi:
- -se il rapporto di lavoro subordinato avrà una durata superiore a 6 mesi e il reddito annuale che il lavoratore andrà a percepire sarà superiore al reddito minimo di NASpI escluso da imposizione fiscale (il che è altamente probabile) decadrà dalla prestazione;
- -se il rapporto di lavoro subordinato avrà una durata superiore a 6 mesi, ma il reddito annuale sarà inferiore al reddito minimo di NASpI escluso da imposizione fiscale manterrà il diritto alla prestazione, ma l’importo sarà ridotto dell’80% (percepirà, quindi, a fronte di una iniziale NASpI di € 1.000,00 – pari ad un reddito di circa € 1.330,00 prima del licenziamento – € 200,00);
- -se il rapporto di lavoro subordinato avrà una durata inferiore a 6 mesi la NASpI sarà sospesa;
- -se il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, L. n. 604/1966, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, avrà diritto di percepire la NASpI, ma l’importo sarà ridotto dell’80%.
Bene, il lavoratore però deve sapere che la conservazione della NASpI sarà vincolata a due condizioni: prima di tutto, dovrà comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede (?) di percepire dall’attività lavorativa, ma deve altresì sapere che il nuovo datore di lavoro o utilizzatore deve essere diverso o non socialmente collegato al datore di lavoro o utilizzatore precedente (per il quale prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI).
E se, invece, svolge attività di lavoro autonomo o di o di impresa individuale? Se pensa di ricavare un reddito inferiore al reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione, conserverà il diritto a percepire la NASpI nella misura ridotta dell’80%, ma dovrà dichiarare all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo che prevede di trarre dallo svolgimento di attività lavorativa autonoma.
La NASpI dà diritto alla contribuzione figurativa, ed è riconosciuta anche ai soci lavoratori delle cooperative e al personale artistico con rapporto subordinato a tempo indeterminato.
La DIS-COLL (disoccupazione dei collaboratori)
E’ l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (che andranno via via a scomparire), iscritti alla Gestione Separata INPS ed è prevista in via sperimentale solo per il 2015.
E’ riconosciuta ai collaboratori che: si trovino in stato di disoccupazione, abbiano almeno 3 mesi di contribuzione nell’anno precedente la cessazione dell’attività ed almeno 1 mese di contribuzione nell’anno in cui si verifica la cessazione. Il trattamento per i collaboratori è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto e a quello precedente, diviso per i mesi di contribuzione. E’ pari al 75% del reddito se questo è pari o inferiore a € 1.195, mentre se il reddito è superiore al 75% si aggiunge il 25% della differenza fra quanto percepito e il massimale. L’assegno 2015, come per la NASpI, non può superare i € 1.300,00 al mese, è ridotto del 3% a partire dal 5° mese, è corrisposto per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente alla cessazione del lavoro al predetto evento. Dura al massimo 6 mesi. Non prevede contributi figurativi. La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro. L’indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione e alle stesse altre caratteristiche della NASpI. È sospesa in caso di impiego subordinato, è ridotta per chi intraprende un’attività autonoma (con le stesse regole della NASpI).
L’ASDI
E’ l’assegno di disoccupazione per i lavoratori che scatta se al termine della NASpI il disoccupato non ha trovato un altro lavoro e si trova in una condizione economica di bisogno (misurata attraverso l’ISEE) previsto in via sperimentale solo per il 2015.
E’ riconosciuto prioritariamente ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e a coloro che sono in età vicina al pensionamento.
Avrà durata di 6 mesi, con l’erogazione di un assegno di importo pari al 75% dell’ultimo assegno NASpI, aumentata a seconda dei carichi familiari.
Il sussidio è cumulabile con redditi da lavoro, in base a criteri e massimali che verranno stabiliti con apposito decreto attuativo, ed è previsto che vada accompagnato da un progetto personalizzato di reinserimento nel lavoro.
Al finanziamento dell’ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad € 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016.
Riassunto, dunque, questo schema di decreto legislativo sugli ammortizzatori sociali, viene da porsi un po’ di domande:
- 1)se l’obbiettivo è quello di creare maggiore occupazione nel nostro Paese, come ci riusciranno visti gli scarsi finanziamenti previsti nella Legge di Stabilità (€ 2.200 milioni per 2015 e 2016, € 2.000 milioni per il 2017) che dovranno coprire non solo gli ammortizzatori sociali, ma anche i servizi per il lavoro e delle politiche attive, il riordino dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva, la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, e l’attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti?
- 2)quando mai verrà erogata la ASDI se è prevista solo in via sperimentale per il solo 2015 con decorrenza dal 1°maggio 2015 e presupposto per l’erogazione della stessa è l’esaurimento della NASpI, di durata massima di 24 mesi? Forse hanno fatto male i conti dei mesi?
Forse il parere è tutt’altro che una formalità.
Qui sotto un breve schema tratto da sito www.lavoroeimpresa.com che compara il vecchio ed il nuovo
STRUMENTI DI TUTELA IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO |
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Cig ordinaria |
Cig in deroga |
Cig straordinaria |
Contratti solidarietà |
Disciplina attuale |
– è concessa nei settori industria, agricoltura ed edilizia in caso di sospensione o riduzione temporanea dell’attività – l’importo è pari all’80% dello stipendio che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore non lavorate (non oltre le 40 settimanali) – l’integrazione è concessa per un massimo di 13 settimane consecutive, con proroghe fino a 12 mesi in casi eccezionali |
– è destinata ai lavoratori di alcune categorie di aziende che non possiedono i requisiti per la Cigo e Cigs, purché in attività da più di 12 mesi – l’integrazione è riconosciuta soltanto in favore di lavoratori con almeno 12 mesi di anzianità aziendale – l’ammortizzatore è escluso in caso di cessazione dell’impresa o di una sua parte e negli studi professionali – scomparirà a fine 2016 in favore dei fondi bilaterali di solidarietà per le aziende con più di 15 unità nei settori scoperti |
– è destinata alle imprese industriali con più di 15 dipendenti nel semestre precedente la domanda e alle imprese commerciali con più di 50 addetti – il programma presentato dall’azienda può riguardare la ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale nonché la crisi aziendale – il trattamento è concesso anche per fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e omologazione del concordato preventivo (fino al 2015) – la durata è variabile e il tetto massimo è pari a 24 mesi (con possibilità di proroga) |
– è un accordo sottoscritto dalle rappresentanze aziendali e sindacali al fine di ridurre l’orario di lavoro e la retribuzione per evitare la riduzione del personale (difensivi) o incrementare il personale (espansivi) – per i contratti di solidarietà difensivi spetta un’indennità pari al 60% della retribuzione persa a causa della riduzione – la durata massima è pari a 24 mesi, prorogabile di ulteriori 24 mesi |
Principi contenuti nel Jobs Act |
– l’accesso alla Cig verrà regolato soltanto in seguito ad esaurimento delle possibilità di riduzione dell’orario di lavoro – è prevista una revisione dei limiti di durata e dell’ambito di applicazione nonché una riduzione degli oneri contributivi ordinari rimodulati tra i settori in base all’effettivo utilizzo |
– è prevista una revisione dell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà, fissando un termine certo per il loro avvio |
– la legge delega prevede l’esclusione di ogni forma di integrazione salariale nei casi di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa |
– l’impiego dei contratti di solidarietà dovrebbe diventare maggiormente flessibile; la delega prevede la messa a regime di norme transitorie per permettere alle aziende attualmente escluse dall’ambito di applicazione dei contratti di solidarietà difensivi di ridurre l’orario di lavoro, con il riconoscimento di agevolazioni |
STRUMENTI DI SOSTEGNO IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA |
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NASpI |
ASDI |
DIS-COLL |
Che cos’è |
indennità mensile di disoccupazione finalizzata a sostenere il reddito dei lavoratori subordinati privati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione |
assegno di disoccupazione riconosciuto, in via sperimentale per il 2015, ai lavoratori che hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata senza trovare un’occupazione e si trovino in una condizione di particolare necessità (appartenenti a famiglie disagiate con componenti minorenni o vicini al pensionamento senza aver maturato i requisiti) |
indennità di disoccupazione che verrà riconosciuta, in via sperimentale per il 2015, ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione |
Decorrenza |
sostituirà ASpI e miniASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015 |
1° maggio 2015 |
dal 1° gennaio 2015 al31 dicembre 2015 |
Requisiti |
– stato disoccupazione – 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti – 18 giornate di lavoro effettivo o equivalenti negli ultimi 12 mesi |
saranno fissati da un decreto interministeriale da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo |
– stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda – 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro – nell’anno in cui si perde il lavoro, un mese di contributi o una collaborazione di almeno un mese e un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contributi |
Misura |
– retribuzione mensile pari o superiore a Euro 1.195,00 – indennità pari al 75% della retribuzione – retribuzione superiore a Euro 1.195,00 – indennità pari al 75% dell’importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra retribuzione mensile e il predetto importo In ogni caso, per il 2015, l’importo massimo dell’indennità è pari ad Euro 1.300,00 Riduzione del 3% al mese dal quinto mese di fruizione (quarto per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016) |
75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale; l’ammontare è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore (secondo le modalità fissate con successivo decreto che ne stabilirà anche l’ammontare massimo) |
– reddito medio mensile pari o inferiore a Euro 1.195,00 – 75% di tale reddito – se il reddito è superiore a Euro 1.195,00 – 75% di questo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo In ogni caso l’indennità non può superare l’importo massimo pari ad Euro 1.300,00 L’indennità è ridotta del 3% al mese dal quinto mese di fruizione |
Durata |
periodo massimo pari a 24 mesi (78 settimane per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017) Il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione se intende avviare un’attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o se intende associarsi in cooperativa |
durata massima di 6 mesi |
numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti dal 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione della collaborazione e, in ogni caso, per un massimo di 6 mesi |
Condizionalità |
– permanenza dello stato di disoccupazione – partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti – ulteriori misure saranno introdotte successivamente |
il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego secondo modalità che saranno definite con successivo decreto e, comunque, contenente impegni in termini di ricerca attiva del lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro |
– permanenza stato disoccupazione – partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti – ulteriori misure saranno introdotte con successivo decreto |
Decadenza |
– perdita stato disoccupazione – inizio lavoro autonomo o subordinato in assenza di comunicazione all’Inps – raggiungimento requisiti pensionamento di vecchiaia o anticipato – acquisizione diritto assegno invalidità (a meno che il lavoratore scelga la NASpI) – violazione regole condizionalità |
la partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio |
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