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A proposito di timori montati e facilmente smontati

Habemus papam, finalmente. La legge delega in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro è stata approvata dal Parlamento.

Abbiamo riportato per intero il titolo della legge nella speranza che si smetta di valutarla – questa legge come tutte le altre – sulla base di quanto i giornali sono in grado di capire e la polemica politica di proporre.

Finora tutte le riflessioni si sono arrovellate sul famigerato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e non solo a livello di stampa quotidiana. Basti verificare i temi trattati nei convegni recenti dei Giuslavoristi per rendersi conto che forse il Presidente  del Consiglio aveva ragione a considerare la riforma dell’art. 18 come la madre di tutte le battaglie.

Fatto sta che la delega che il Governo si appresta a riempire di contenuti riguarda anche il modo in cui si entra in azienda e non solo il modo in cui se ne esce.

Ed infatti ora cominciano ad emergere – grazie anche alla vaghezza dei criteri direttivi – le ipotesi elusive delle tutele crescenti introdotte dalla legge per i datori di lavoro che assumeranno con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

La Repubblica ha pubblicato uno studio della UIL che dimostra la “convenienza” al pagamento dell’indennizzo in caso di licenziamento illegittimo, pur di conseguire le decontribuzione prevista dalla legge di stabilità in favore delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

E parallelamente si ritiene che possa essere più conveniente la reiterazione di contratti a tempo determinato “acausali”, come consentito dal d.l. n. 34/2014.

Ambedue i timori sono infondati e si spera che ne diano atto i decreti legislativi delegati, anche ad evitare il temuto (inevitabile) intervento della Magistratura del lavoro.

Ed infatti se la decontribuzione è conseguenza della scelta di assumere con contratto  a tempo indeterminato, anzi è un beneficio riconosciuto, la risoluzione unilaterale e illegittima di tale tipo di rapporto imporrà all’INPS di recuperare tale beneficio illegittimamente percepito, secondo il principio consacrato dall’art. 36 dello Statuto e dalla legislazione in materia di sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali.

Se così non fosse si cadrebbe dalla padella di un comportamento elusivo nella brace per lo Stato italiano dell’erogazione di un aiuto di Stato. In ogni caso questa lettura della normativa dovrebbe tranquillizzare le preoccupazioni della BCE che lamenta un eccesso di benefici.

Quanto ai contratti a tempo determinato acausali, sono sicuramente venuti meno con l’approvazione della legge delega, dal momento che gli stessi sono consentiti da una norma eccezionale adottata per la “perdurante crisi occupazionale e l’incertezza dell’attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell’adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente ….”(art. 1, c.1 del d.l. n.34/2014 conv.to nella L. 78/2014).   

Se così non fosse, l’ultrattività di tale norma eccezionale entrerebbe anch’essa sicuramente in rotta di collisione con la normativa europea in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e non passerebbe l’esame della Corte di Giustizia.         

Tutto risolto dunque? Purtroppo no; e questa volta non per colpa del Legislatore, che pure dovrà svolgere un compito molto impegnativo nella redazione dei decreti delegati che, si spera, non facciano la fine degli 800 in lista d’attesa. Ma perché in una materia così rilevante nel nostro sistema, il ricorso al Giudice è fisiologico e non patologico e non potrà essere sostituito dall’iniziativa pur meritoria di altre figure professionali.

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