La ri-definizione del concetto di stato di lavoratore disoccupato e di lavoratore a rischio di disoccupazione è un processo avviato dal Ministero del Lavoro che attualmente si combina con l’istituzione della nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
Con il decreto legislativo del 24 settembre 2016 n. 185, infatti, si è provveduto a correggere parzialmente ed integrare le disposizioni contenute nel Jobs Act, confermando di fatto l’impostazione introdotta dal d.lgs 150/2015 in base al quale un lavoratore disoccupato che rinunci a misure di politica attiva senza giustificato motivo decade dal beneficio di eventuali sussidi di disoccupazione (politiche passive) di cui è titolare.
La principale novità prevista per i prossimi mesi riguarderà innanzitutto la sperimentazione del nuovo assegno di ricollocazione, già introdotto nel decreto Jobs Act n. 150/2015 sul riordino delle politiche attive: si tratta di una misura mirata a favorire la ricollocabilità dei disoccupati percettori di Naspi (l’attuale indennità di disoccupazione, che sostituisce Aspi e mini Aspi) che, dopo 4 mesi dalla cessazione del precedente rapporto, non hanno ancora trovato un nuovo impiego.
L’assegno di ricollocazione sarà un contributo erogato sotto forma di voucher, con un importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 5.000,00 euro a seconda del profilo di occupabilità del disoccupato, che andrà a beneficio dei soggetti erogatori della misura di politica attiva, ovvero le Agenzie per il Lavoro pubbliche (centri per l’impiego) e private (soggetti accreditati e autorizzati) che si occupano dell’intermediazione dei soggetti “presi in carico”.
I criteri generali che stanno alla base dell’intervento prevedono il coinvolgimento anche degli attori privati nel processo di ricollocamento dei soggetti più svantaggiati, con l’idea che l’avvio di un percorso personalizzato di ricollocazione e il riconoscimento di un contributo economico per l’intermediario, legato al risultato, possa incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro al fine di ottenere risultati più tangibili ed immediati.
Il “profiling” o profilo di occupabilità, già sperimentato nell’ambito della “Garanzia Giovani”, sarà oggetto di ulteriori modifiche e dipenderà da un calcolo fatto dall’ente erogatore sulla base di parametri che possono comportare maggiori difficoltà nel trovare un nuovo impiego, come competenze, esperienza pregressa, zona di residenza ed età dell’interessato.
Una volta definito l’ammontare del voucher, sarà il disoccupato a decidere se spenderlo nel proprio centro per l’impiego o presso un’agenzia per il lavoro privata. Dopo aver scelto l’agenzia o l’ente che si occuperà di assisterlo nella ricerca di un nuovo impiego, il lavoratore siglerà con esso un “Patto di Attivazione”, mediante il quale sarà inserito in un percorso finalizzato a trovare una nuova occupazione ed affiancato da un tutor o job advisor.
Il programma può prevedere, ad esempio, percorsi di formazione, incontri di orientamento, incontri per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di un lavoro. Se il disoccupato diserta gli incontri, sarà sanzionato in modo pesante, a seconda del numero di assenze, sino alla decadenza dall’indennità e dallo stato di disoccupazione.
L’agenzia o il centro per l’impiego potranno essere remunerati tramite voucher solo una volta trovata la nuova occupazione per il beneficiario, o a seguito di un concreto risultato ottenuto. In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale potrà essere riconosciuta comunque una cifra a processo (cd. Fee4Services) pari a circa € 100,00 per lavoratore, ma solo nel caso in cui l’Agenzia raggiunga una soglia minima di successi in percentuale rispetto a tutti gli utenti presi in carico dall’Agenzia stessa (performance).
Allo scopo di testare le procedure e le metodologie, a partire dal mese in corso dovrebbe partire una sperimentazione del nuovo assegno di ricollocazione su circa 20.000 beneficiari, ma perché il test abbia successo occorre innanzitutto definire il campo di azione dell’intervento e gli obblighi delle parti, compresi quelli del soggetto beneficiario nell’accettare o meno un’offerta di lavoro proposta dall’ente intermediario.
Per questo motivo il Ministero del Lavoro, su proposta dell’ANPAL, sta lavorando contestualmente alla ri-definizione di “offerta di lavoro congrua”, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze maturate ed il profilo professionale del disoccupato;
b) tipologia contrattuale;
c) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico, che potrà variare a seconda della durata della disoccupazione (fino a 6 mesi; da 6 a 12 mesi o più di 12 mesi);
d) entità della redistribuzione per percettori di misure di sostegno al reddito, che dovrà essere superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente.
La mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua in assenza di giustificato motivo determina la perdita dello stato di disoccupazione e la decadenza da eventuali forme di sostegno al reddito, pertanto l’intenzione è sempre più orientata alla proattività del disoccupato, per costruire con lo stesso un rapporto composto da reciproci impegni, in mancanza dei quali si perdono anche i benefici connessi allo status di disoccupazione.