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Dove l autonomia regionale è già realtà: i LEP nei servizi per il lavoro

Il 13 luglio entra in vigore la legge sull’autonomia differenziata (legge n. 86/2024). L’articolo 3 indica le materie oggi a competenza concorrente tra stato e regioni che possono essere totalmente devolute alle regioni dopo che il governo abbia individuato i livelli essenziali delle prestazioni, i Lep. Tra queste materie vi è la “tutela e sicurezza del lavoro” che rientra nella competenza dei servizi regionali per l’impiego, per la quale i Lep sono definiti già da anni, in funzione di un meccanismo di sussidiarietà analogo a quello ora previsto in via generale dalla nuova legge.

La materia dei servizi per il lavoro costituisce dunque un banco di prova assai interessante di come il meccanismo funziona (o non funziona). Vediamo come è andata.

Un problema della nostra rete dei centri per l’impiego è sempre stato l’estrema eterogeneità, sia in termini quantitativi sia qualitativi, delle prestazioni e dei servizi da garantire a tutti i disoccupati. Nel 2014 per risolvere il problema, il Jobs act (legge 183/2014, poi decreto legislativo n. 150/2015) individuava i principi generali per l’organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive da erogare a livello regionale (articoli 11 e 28) rinviando a un apposito decreto la specificazione dei Lep. La legge istitutiva poi un’agenzia (l’Anpal) deputata a garantirne l’uniformità e l’omogeneità su tutto il territorio nazionale, con il compito di sostituirsi alle regioni inadempienti. Soltanto nel 2018 veniva emanato il decreto che individuava nel dettaglio i Lep e gli standard di servizio da erogare in ognuno dei circa 550 centri per l’impiego regionali. Ciononostante – allora come ora – tutto rimase sulla carta per la mancata definizione del finanziamento statale delle strutture e del personale amministrativo necessario alla erogazione dei Lep. Nel 2019 con l’avvio del reddito di cittadinanza, denominato misura fondamentale di politica attiva, venne finanziato un piano straordinario di potenziamento dei Cpi regionali (articolo 12, comma 3-bis, del decreto legge n. 4/2019). Un decreto del ministro del Lavoro (n. 59/2020) s’incaricò allora d’individuare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse statali stanziate per il loro potenziamento (articolo 1, comma 258, legge n. 145 del 2018) amministrativo e infrastrutturale. Queste risorse ammontavano a 400 milioni di euro per il 2019 e 403,1 milioni di euro per il 2020. Si tratta di un investimento che a decorrere dal 2021 comporta un onere per lo stato di 464 milioni di euro annui da trasferire alle regioni al fine di raddoppiare il numero di unità di personale impiegato nei Cpi.

I Lep nel Pnrr

Nel 2021 il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha previsto un finanziamento aggiuntivo di 200 milioni di euro per il potenziamento dei Cpi, per la realizzazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol). È un programma strategico di rilancio delle politiche attive su scala nazionale, che avrebbe dovuto essere attuato da ogni singola regione sulla base di un piano regionale. Gol, inserito nel Pnrr, prevede ulteriori Lep, ossia servizi uniformi da garantire in tutto il territorio nazionale, resi esigibili da tutti i disoccupati grazie alle risorse disponibili (4,4 miliardi della Missione 5, C1). Si tratta dell’accoglienza, della profilazione, del patto di servizio personalizzato, dell’orientamento specialistico, dell’accompagnamento al lavoro, dell’attivazione del tirocinio, dell’avviamento a formazione, della gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione vita lavoro, dell’attività di supporto all’autoimpiego, al lavoro autonomo e all’autoimprenditoria. A ogni Lep corrispondono i servizi che devono essere erogati entro certi tempi a ogni persona presa in carico. L’offerta di servizi è propedeutica e funzionale all’accompagnamento al lavoro. Per superare i divari territoriali e ottenere le risorse europee, con il programma Gol ci siamo impegnati ad attuare ilTarget 3. Ossia a garantire che almeno l’80 per cento dei Cpi in ogni regione entro il 2025 rispetti gli standard definiti quali livelli essenziali in Gol (Target M5C1-5). L’idea di fondo è che con Gol si completi anche il Sistema informativo unitario del lavoro, che dovrebbe permettere di osservare capillarmente e in tempo reale l’attuazione dei Lep a livello di singolo centro per l’impiego.

Le informazioni che non abbiamo

A che punto siamo sull’attuazione dei Lep a dieci anni dal Jobs act? Non è dato saperlo con precisione. Da gennaio 2024, dopo la soppressione dell’Anpal, il monitoraggio trimestrale di Gol non viene più pubblicato. Invece, secondo l’ultima indagine sui servizi per l’impiego redatta dall’Anpal nel 2023, pur misurando una “modalità di attivazione debole per cui il Lep è soddisfatto se almeno una delle azioni di servizio che lo compongono risulti attivata dal Cpi”, si registrano differenze territoriali tra aree del Centro-Nord e aree del Sud e delle Isole nell’ordine dei 10 -15 punti percentuali. E si registrano anche divari tra i Cpi della stessa regione.

A oggi nessuno, neppure l’Inapp, l’Istituto nazionale per la valutazione delle politiche pubbliche che a ciò deputato, è in grado di procedere alla valutazione e al monitoraggio dei Lep erogati dai singoli Cpi. Nebulosi e in parte illeggibili appaiono i dati dell’ufficio di monitoraggio sullo stato di attuazione del Pnrr istituito dal ministero del Lavoro che mette a disposizione schede con dati aggregatidalle quali è impossibile capire quali Lep sono erogati oggi ai cittadini italiani in materia di lavoro.

Questa opacità dimostra che il problema non è tanto l’autonomia differenziata, ma la gestione e il monitoraggio dei Lep, e come le regioni, per la gran parte, già oggi non siano all’altezza del compito loro richiesto dalla legge. La carenza dei dati di monitoraggio impedisce di fatto l’esercizio del potere sostitutivo del governo previsto dall’articolo 120, comma 2 della Costituzione e dall’articolo 3 comma 5 della legge che sta per entrare in vigore.

In conclusione, nella materia dei servizi al mercato del lavoro i Lep sono definiti dal 2018, finanziati nel 2019 e cospicuamente rifinanziati col Pnrr nel 2021. Tuttavia, a 16 mesi dal termine fissato dal Pnrr, ancora non è dato conoscere se, come, quando e quanto i Lep sono erogati da ciascun centro per l’impiego. Se questo è accaduto nella materia dei servizi per il lavoro, nonostante il monitoraggio della Commissione Ue, come si può pensare che le cose andranno meglio per i Lep relativi alle materie indicate dalla legge sull’autonomia, quali istruzione, ambiente, salute, alimentazione, sport, governo del territorio, trasporti, comunicazione, energia e beni culturali?

*in La Voce, 09/07/2024

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