L’Asseverazione di conformità, frutto di una Convenzione tra il Ministero del Lavoro e l’Ordine nazionale dei Consulenti del lavoro, si colloca tra le iniziative assunte per contrastare il lavoro irregolare, promuovendo nel contempo la cultura della legalità.
Premessa
La Convenzione, mirata al rilascio dell’Asseverazione di conformità (Asse.co.), è stata sottoscritta in data 15 gennaio 2014 dal Ministro del lavoro e dal Presidente del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro.
L’atto concerne la conformità dei comportamenti datoriali alle disposizioni in materia di lavoro, per quanto attiene alla regolarità dei rapporti posti in essere, con i relativi adempimenti contributivi e retributivi.
L’iniziativa punta alla valorizzazione del ruolo di terzietà dei Consulenti del lavoro, dotati nell’insieme di un’organizzazione capillare, in grado di fornire prestazioni professionali a favore di circa un milione di imprese su un milione e seicentomila con dipendenti, assicurando la gestione di sette milioni di rapporti su tredici milioni complessivi.
L’opportunità, espressamente attribuita alle ragioni prima accennate, potrebbe collocarsi in un’attività di tipo ausiliario.
La novità, per gli effetti voluti, non poteva non essere circondata da una serie di cautele e garanzie procedurali, riconducibili ad un progetto di carattere sperimentale.
La Convenzione del 15/01/2014
La dichiarazione di conformità, ad ulteriore conferma di tali garanzie, viene rilasciata dal Consiglio nazionale nell’Ordine dei Consulenti del lavoro, anche tramite la sua Fondazione Studi, su istanza volontaria del datore di lavoro. Parte importante, comportante una primaria e sostanziale responsabilità, è attribuita al Consulente del lavoro incaricato.
“Elementi essenziali” dell’istanza sono costituiti dalle dichiarazioni di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (sanzioni penali in caso di false dichiarazioni) sia da parte del Consulente del lavoro, sia del datore di lavoro, con riferimento rispettivamente all’assenza di condotte datoriali illecite nell’anno precedente, sia all’osservanza della disciplina concernente i rapporti di lavoro.
Punto di riferimento, quanto agli specifici contenuti, sono gli allegati tecnici alla Convenzione, diversificati per i soggetti dichiaranti. Il professionista dovrà, in particolare, verificare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del DURC e il rispetto della contrattazione collettiva.
L’Asse.co. ha validità annuale, con l’impegno, tuttavia, da parte del Consulente incaricato di verificare quadrimestralmente la permanenza dei relativi presupposti, pena l’adozione delle sanzioni disciplinari, previste dall’ordinamento professionale, indipendentemente da quelle di tipo penale in materia di false dichiarazioni.
Il capitolo responsabilità è trattato con ogni dettaglio; per quanto riguarda il Consulente, in caso di false dichiarazioni, è prevista, quale pena accessoria, anche la radiazione dall’Albo professionale.
Ulteriore garanzia di tipo sostanziale è legata al possesso, in capo al Consulente incaricato, di determinati requisiti individuabili a cura del Consiglio nazionale, che stabilisce anche specifici percorsi di formazione obbligatoria.
Non di poco conto, infine, gli effetti dell’Asse.co., tali evidentemente da promuoverne la diffusione. Pur con le inevitabili cautele del caso, i vantaggi sono di tutto rilievo.
L’attività di vigilanza, infatti, nell’economia ed efficacia dell’impiego delle risorse ispettive disponibili, sarà orientata verso le imprese prive dell’Asse.co., con le eccezioni dovute a specifiche richieste di intervento ovvero ad indagini delegate dall’A.G. e altre Autorità amministrative.
Un’ulteriore applicazione (salvo individuarne delle altre) dell’Asse.co. riguarda l’ambito degli appalti privati: fermo restando la responsabilità solidale, propria della disciplina specifica, l’ispettore potrà tener conto, ai fini delle proprie valutazioni, dei contenuti dell’atto consulenziale.
La Convenzione contiene anche l’invito a soggetti terzi, pubblici e privati, a prendere in considerazione, nell’esercizio delle proprie competenze, il comportamento datoriale statuito dall’Asse.co.
Non potevano mancare, sempre a conferma dell’affidabilità della procedura,sottostante all’emanazione del provvedimento all’esame, controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate.
La novità e la ratio impegnativa del provvedimento hanno comportato, infine, un impegno congiunto di monitoraggio dell’attività di rilascio, con l’assunzione di iniziative di tipo formale o informale, nonché di eventuali di integrazioni o modifiche.
All’esito dei risultati potrà essere disposta una proroga dell’attuale durata biennale del Protocollo.