Retribuzione:
salari, stipendi e indennità di formazione (per gli apprendisti in alternanza scuola-lavoro) aumenteranno del 4,3 per cento dall’aprile 2018 per i mesi da gennaio a marzo del 2018, pagamento di una tantum di € 100 (gli apprendisti in alternanza scuola-lavoro ricevono € 70)
un importo fisso di 400 euro sarà erogato entro il mese di luglio 2019 ((gli apprendisti in alternanza scuola- lavoro ricevono 200 euro). A partire dal 2020, l’importo fisso andrà sui minimi tabellari e inciderà nella paga di riferimento per tutte le maggiorazioni supplementari. L’aumento in cifra fissa avvantaggia in particolare i lavoratori con i salari più bassi.
Riduzione del tempo di lavoro:
il diritto è valido dal 2019 per tutti i dipendenti a tempo pieno (con almeno 2 anni di anzianità di lavoro). È possibile ridurre il tempo di lavoro da 35 fino a 28 ore settimanali, per un minimo di 6 a un massimo di 24 mesi. È possibile richiedere per una seconda volta la riduzione del tempo di lavoro;
sono stati concordati adeguati strumenti di flessibilizzazione per compensare la perdita dell’orario di lavoro. La concessione della richiesta di riduzione individuale del tempo di lavoro non può superare il dieci per cento contemporaneo sul totale dei dipendenti.
Giornate addizionali retribuite / supplemento salariale:
un supplemento salariale collettivo corrispondente al 27,5% della retribuzione mensile di ciascuno sarà erogato a tutti i dipendenti per la prima volta a luglio 2019 (oltre l’importo fisso di 400 euro); i lavoratori con figli fino all’età di 8 anni e/o parenti anziani da curare, cosi come i lavoratori turnisti o che
svolgono lavori gravosi, possono optare – come alternativa al supplemento salariale – a 8 giorni di congedo
volontario retribuito; i lavoratori turnisti ammessi a questo diritto sono: quelli che lavorano su tre turni o nel turno di notte, con un minimo di 5 anni di anzianità e di lavoro a turni quelli che lavorano su due turni del turno di lavoro, con almeno 15 anni di anzianità e 10 anni di turni di
lavoro nel 2019 (dal 2020 i requisiti saranno ridotti a 7 anni di anzianità e a 5 anni di lavoro a turni di lavoro); assistenza figli e/o parenti anziani: la richiesta di fruire gli 8 giorni di congedo volontario retribuito anziché il supplemento salariale può essere presentata per la prima volta da lavoratori con almeno 2 anni di servizio; per ciascun parente (di primo grado) bisognoso di assistenza e / o per i figli (fino all’età di 8 anni), l’esercizio di questo diritto può essere utilizzato per un massimo di due anni; il diritto di fruire giorni liberi invece del supplemento salariale collettivo può essere esteso all’intera azienda, a determinati gruppi di dipendenti o reparti mediante accordi volontari a livello aziendale.
Le parti hanno deciso – dopo 24 mesi di sperimentazione – di deliberare la prosecuzione di quanto concordato e, se necessario, di introdurre degli adeguamenti.
La scadenza del contratto contratto è 31 marzo 2020, per una vigenza complessiva di 27 mesi
Traduzione di Gianni Alioti
(*) Responsabile internazionale della FIM–CISL; dati da fonte IG Metall