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Il nuovo ammortizzatore sociale per i collaboratori

Nell’architettura della Riforma del Jobs act il pilastro costituito dagli ammortizzatori e dalle politiche attive è frutto delle scelte riferite alle tipologie contrattuali – incentrate, come è noto, sui contratti di natura subordinata – con la grande novità dell’apertura alla flessibilità  in uscita. In tale ambito, non potendo ritenere cancellate le forme di collaborazione coordinate e continuative, se non nelle modalità a progetto, forse è stata dedicata scarsa attenzione al tema degli ammortizzatori sociali – significativamente ridisciplinati per i lavoratori dipendenti – a favore dei prestatori parasubordinati. In buona sostanza, registriamo nello specifico la limitata previsione  della indennità cosiddetta dis-coll, peraltro apparentemente circoscritta ai lavoratori   legati da collaborazione coordinata e continuativa, in sostituzione della provvidenza, già prevista, della cosiddetta “una tantum”.

DIS-COLL-  D.Lgs  4/3/2015 n. 22 (g.u. 6 / 3/2015)

La fonte è nell’ art. 15 del Decreto, cui l’INPS, preposto all’erogazione dell’indennità, ha dedicato la lunga circolare n. 83 del 27/04/2015 . 

Ai fini informativi, riportiamo di seguito i passaggi che interessano, mentre appare opportuno chiarire se fra i destinatari sono da comprendere tutti gli scritti alla Gestione separata dell’INPS (es.: anche gli associati in partecipazione) ovvero soltanto i collaboratori in senso stretto , stando al dato letterale della norma : 

  • -destinatari : sono i cosiddetti co.co.co., anche a progetto,  iscritti in via esclusiva alla Gestione separata , non pensionati, privi di partita Iva ; sono esclusi gli amministratori e i sindaci . 
  • -L’indennità sarà erogata in via sperimentare per tutto l’anno 2015 , una volta esaurito il processo di semplificazione della messa a punto delle tipologie contrattuali;
  • -Requisiti : 
  1. A)Stato di disoccupazione secondo la legge 181/2000 ; sotto il profilo formale tale stato va certificato dal CPI , che attesta l’attività svolta e l’acquisizione della disponibilità del lavoratore allo svolgimento dell’attività lavorativa (  tale disponibilità potrà essere rilasciata anche direttamente all’INPS);

 

  1. B)Accredito contributivo di almeno 3 mesi nell’arco temporale dal 1 gennaio dall’anno solare precedente l’evento della cessazione del rapporto fino al suddetto evento; 

 

  1. C)Un mese di contribuzione deve essere collocato nell’anno solare in cui si verifica la cessazione oppure deve sussistere un rapporto di collaborazione di almeno un mese con reddito almeno pari all’importo, che da diritto all’accredito mensile. 

 

  • -Durata della prestazione: numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditata, collocati nel periodo dal primo gennaio dell’anno solare precedente lo stato di disoccupazione fino alla cessazione del rapporto. La durata, non può superare,  comunque, i sei mesi;
  • -Presentazione della domanda: a pena di decadenza il termine è di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione, mentre la decorrenza dell’erogazione della prestazione è diversificata a seconda della data di presentazione dell’istanza: decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto, se la domanda è presentata entro otto giorni , altrimenti l’indennità è usufruibile dal giorno successivo della presentazione della domanda stessa.

Gli eventi di maternità e di degenza ospedaliera , avvenuti entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto, costituiscono causa di sospensione ai fini della presentazione dell’istanza; ricorrendo tale ipotesi, l’erogazione della prestazione decorre naturalmente a partire dalla cessazione degli eventi anzi citati;

  • -Condizionalità: deve permanere lo stato di disoccupazione ; occorrerà la partecipazione alle iniziative di attività occupazionali e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai CPI . Come già richiamato, la dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego ( cosiddetta DID) potrà essere rilasciata direttamente all’INPS;
  • -Un impiego sopravvenuto con rapporto subordinato superiore ai 5 giorni comporta la decadenza dall’erogazione dell’indennità;
  • -In caso di coinvolgimento lavorativo del disoccupato in rapporti autonomi o parasubordinati, l’interessato, entro 30, giorni dovrà comunicare l’evento all’INPS, precisando l’ammontare del reddito da percepire.

  

 

Istruzioni ulteriormente dettagliate,  sotto il profilo che di volta in volta possa interessare, sono contenute nella citata circolare INPS n. 83 del 27 4 2015, che, per taluni aspetti, fa riferimento anche alla nota del Ministero del lavoro del 21 04 2015.

La circolare detta anche regole relative al periodo di transizione : cosi, i 68 giorni, prima citati per la presentazione dell’istanza, decorrono dalla data di pubblicazione della circolare stessa;

Le istanze presentate nel 2015 mirate all’ottenimento dell’indennità cosiddetta una tantum, prevista precedentemente della stessa  natura della DIS- COLL saranno trattate alla stregua di quest’ultima; sono fatti salvi i diritti riferiti all’anno 2013.

Viene, inoltre, ribadito la non automaticità dell’erogazione della nuova indennità in assenza dei versamenti contributivi.

 

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