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Jobs Act: il riordino dei tipi contrattuali

1.La riforma e l’ispirazione europea

Il disegno di riforma  contenuto  nella legge delega 183/2014, e precisato nei primi decreti attuativi, affronta questioni  essenziali  per il futuro del  diritto del lavoro. Le modifiche normative proposte  incidono infatti su due  aree  direttamente investite dalle trasformazioni  degli assetti economici e sociali  in atto  in tutti i paesi avanzati: le diversificazioni  del lavoro nell’impresa  e quindi le modalità  del suo impiego; gli assetti  regolativi e istituzionali  del mercato del lavoro e gli strumenti per il sostegno  delle persone che  lavorano.

La proposte del governo, via via precisate con non poche varianti  e in larga parte definite  nella legge delega, non smentiscono l’ambizione degli annunci, perché  introducono innovazioni spesso in piena  discontinuità col passato, su tutti i temi   affrontati. Inoltre  il governo si è  proposto di inserire  le singole modifiche  in un disegno organico  ispirato, almeno nelle intenzioni,  alle linee guida europee della flexsecurity. Tali linee guida, come è noto,  si sono nel tempo “allargate” non senza ambiguità,  per rispondere alle diverse  pratiche nazionali spesso lontane dalle condizioni dei paesi  di origine  della formula,  e sono state applicate  con molte  variazioni.

Il test  della crisi ha mostrato  le criticità  della formula e la necessità di adattarne  i contenuti, integrandola con  misure ulteriori  dirette a migliorare le performances  complessive  del sistema, in particolare a massimizzare le occasioni di occupazione  stabile e di qualità secondo i modelli virtuosi del Nord Europa. (1)

Con queste osservazioni e riserve  sul senso del disegno, la valutazione al riguardo  deve riguardare l’insieme dei provvedimenti  che sono stati emanati con  interventi di diverso peso e potrà  perfezionarsi solo nel tempo.

La prima  tappa dell’iter è il decreto 34/2014 sul contratto a termine che ha affrontato con anticipo  sul resto della normativa un aspetto ritenuto  cruciale della flessibilità in entrata. 

 Si tratta di un intervento molto significativo  perché la normativa su tale contratto  è un test  di particolare importanza di come  l’ordinamento  regola la flessibilità in entrata.

La previsione  del cd. contratto a tutele crescenti costituisce  un altro elemento    di novità del disegno governativo. A differenza  del contratto  a termine,  questo istituto ha avuto una lunga preparazione, con  molte varianti, nel dibattito degli esperti  e nelle proposte parlamentari; ma è rimasto  bloccato per anni  in sede legislativa  a causa della querelle  sull’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. (2)

In ogni caso  la normativa sul  contratto a tutele crescenti  con le agevolazioni  previste  dalla legge finanziaria 2015 (L. 190/2014), è destinata  ad alterare  profondamente  l’equilibrio  fra i rapporti di lavoro. Essa introduce due elementi  strutturali che rendono  competitivo  il contratto  a tempo indeterminato,  nella nuova versione  a tutele crescenti,  rispetto al contratto a termine e persino all’apprendistato: la consistente riduzione di costi   e la minore rigidità  della disciplina di licenziamento, cioè il minore rischio per il datore di lavoro di vedere reintegrato  il lavoratore licenziato  ingiustificatamente.

Tale cambio di convenienze dà per la prima volta un valore effettivo alla  dichiarazione  presente in molti testi legislativi  italiani ed europei, che  definisce il contratto a tempo  indeterminato come il tipo  normale, o prevalente, di rapporto di lavoro. Tale formula è tanto reiterata, quanto finora svuotata  di significato,  appunto per il gioco delle convenienze che l’ha fin qui smentita,  oltre che  per la debolezza dei mercati del lavoro non corretta  da politiche economiche stabilizzatrici ed espansive.

2.Il riordino dei tipi contrattuali : il superamento  del contratto a progetto 

Gli equilibri tra i vari contratti di lavoro  sono ulteriormente  destinati a cambiare  con l’entrata in vigore  del decreto  approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015 sul riordino dei tipi contrattuali.

La legge delega  183/2014  si propone l’obiettivo, ancora una volta ambizioso, di  predisporre  un testo organico delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro (formula invero ridondante) con lo scopo di rendere i contratti vigenti  più coerenti con  le attuali  esigenze  del contesto occupazionale e produttivo, anche internazionale, oltre che di rendere più efficiente l’attività ispettiva. E a tal fine indica fra i principi direttivi “la semplificazione, la modifica e il superamento  dei tipi esistenti”. 

Il punto centrale e più discusso  del decreto  riguarda la nuova regolazione delle collaborazioni, in particolare dei contratti a progetto; ma esigenze simili  di revisione normativa servirebbero anche per le cd. partite IVA. 

Questo tema merita una meditata   riflessione, perché il decreto  non si limita, come annunciato dal premier, ad abolire il contratto a progetto, bensì interviene direttamente  nella ultradecennale  querelle qualificatoria riguardante  la distinzione  fra rapporto di lavoro  subordinato e rapporto di lavoro  autonomo. Si tratta di  una questione che affatica da sempre i giuristi del lavoro,  quelli italiani più di quelli di altri paesi; anche per le sollecitazioni  che essi ricevono periodicamente  dall’incerto legislatore.

La direttiva contenuta al punto 7 a) della delega,  che si propone   di analizzare le forme  contrattuali  esistenti  per semplificarle e valutarne “la coerenza  con le attuali esigenze produttive”, è sufficientemente ampia  da comprendere tutti i  lavori  subordinati e autonomi. (3)

Il legislatore sembra avere tenuto conto  delle obiezioni  rivolte alla tecnica delle presunzioni utilizzate dalla legge  92/2012 per contrastare l’abuso delle collaborazioni.  Per ottenere il risultato voluto ha fatto leva, come si diceva,  sulla convenienza economica  e normativa  del contratto  a tutele crescenti  risultante dalla  forte incentivazione  economica prevista nella legge finanziaria e dal superamento dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Ma in realtà  non ha rinunciato a un intervento “di sistema” diretto a ridefinire  i confini  fra lavoro subordinato e collaborazioni. La formula utilizzata dall’art. 47, 1° co, dello schema di decreto, evita di proporre una nuova definizione  del tipo di lavoro subordinato e prevede invece  un allargamento dell’ambito di applicazione della disciplina, prevedendo che “la disciplina  del rapporto di lavoro subordinato si applichi anche in rapporti che si concretino in prestazioni  di lavoro esclusivamente  personali, continuative, di  contenuto ripetitivo  e le cui modalità di esecuzione  siano organizzate dal committente anche  con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. 

Si tratta di una cautela  terminologica che, riferendosi all’ambito  applicativo della disciplina   e non alla fattispecie, sembra voler prevenire possibili obiezioni  sollevate in nome del principio  di indisponibilità  del tipo. Peraltro un simile principio non può  essere invocato  per escludere  la possibilità che il legislatore  modifichi  i caratteri  dei tipi  da esso stesso  storicamente configurati e disciplinati. Le pronunce della Corte  Costituzionale  richiamate  a fondamento  del principio  non hanno inteso  affermare  la immodificabilità dei tipi da parte  del legislatore. Piuttosto hanno  ritenuto  che una volta definita dal legislatore  la fattispecie del lavoro subordinato,  con la relativa  disciplina  di tutela,  non è  legittimo  escludere  dall’ambito  di tale disciplina  una categoria  di rapporti  in tutto corrispondenti agli elementi  della sua fattispecie, qualificandola nominalisticamente in altro modo. (4)

Come dirò subito, il decreto  non ritiene di proporre  una  normativa specifica  delle varie forme di collaborazione e di lavoro autonomo, nonostante le sollecitazioni  ricevute in tal senso. L’occasione di dare risposte funzionali alle esigenze di questi è per ora rinviata. 

Che tali esigenze  restino attuali è indubbio,  in quanto il superamento del contratto  a progetto non fa venire meno  le varie forme di collaborazione, come è testualmente confermato dal decreto (all’art. 49) che fa salvo quanto disposto. dall’art. 409 c.p.c.

Il superamento dei contratti a progetto previsto  dalla norma dell’art. 49, secondo cui gli artt. da 61 a 69 bis  del dlg 276/2003 restano in vigore solo per i contratti a progetto in atto,  evidenzia un vuoto  di disciplina per quelle collaborazioni che non confluiranno nel lavoro subordinato (5), accrescendo l’urgenza di tutelarle con una normativa specifica. 

 

3.Il criterio  della eterorganizzazione

L’attrazione  delle collaborazioni  nell’area  del lavoro subordinato, o meglio nell’ambito della sua disciplina, è determinata sulla base  di elementi di vario rilievo. La natura esclusivamente personale  delle prestazioni e la loro continuità riprendono  contenuti propri  delle collaborazioni e del lavoro  autonomo in genere, ma non sono di per sé  criteri esclusivi né quindi  decisivi  per la loro qualificazione.

L’indice più significativo riguarda le modalità di esecuzione  delle prestazioni, che devono essere “organizzate  dal committente  anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. In sintesi si può dire che al criterio della eterodirezione tradizionalmente utilizzato per identificare la subordinazione  di cui all’art.2094 Cod. Civ.,  si sostituisce  il criterio della “eterorganizzazione” da parte del committente, che definirebbe la nuova area  di collaborazione dipendente.

Tale indicazione  del decreto non è del tutto nuova. Trova  riscontro  non solo nelle analisi di varie discipline sui mutamenti  della morfologia del lavoro, ma anche in significativi  filoni giurisprudenziali  che hanno contribuito a svalutare la eterodirezione  come criterio utile a identificare  la collocazione  funzionale  delle prestazioni di lavoro rispetto all’impresa.

Le indicazioni che fanno seguito a questa pars destruens non sono peraltro univoche; rivelano  anche per questo  aspetto la difficoltà di intercettare la variabilità dei lavori e segnalano  lo “sfrangiamento” dei criteri definitori.

I riferimenti giurisprudenziali infatti sono oscillanti (6) : si richiamano alla dipendenza, intesa come “messa a disposizione delle energie lavorative  del prestatore di lavoro”, con la specificazione ulteriore  che tale messa a disposizione è “in funzione dei programmi e per il perseguimento dei fini propri  dell’impresa; oppure alla disponibilità  continuativa  nel tempo del prestatore di lavoro, ovvero ancora all’inserimento continuativo e organico delle prestazioni  nell’organizzazione dell’impresa”. Trovano riscontro in orientamenti ministeriali (la cd. Circolare Damiano, n. 17 del 2006),  riguardanti ad es. le prestazioni di attività  di call center, quelle inbound che si limitano a mettere a disposizione le proprie energie per un determinato tempo  senza autonomia (a differenza di quelle outbound); e nella previsione  di una subordinazione attenuata nella legge  storica sul lavoro a domicilio. 

Quale che sia il rilievo  di questi orientamenti  giurisprudenziali, l’intervento del decreto contribuisce a consolidare un cambio di indirizzo  potenzialmente  di grande rilievo, su un aspetto da sempre  centrale  per l’identità  del lavoro quale è appunto  la subordinazione.

E’ prevedibile che il nuovo criterio adottato  per identificare l’ambito  applicativo  della disciplina del lavoro subordinato, solleverà rinnovate controversie applicative sui criteri individuatori del tipo  e quindi sulla portata dell’allargamento dell’area del lavoro dipendente. 

In realtà il legislatore, consapevole delle implicazioni potenzialmente  dirompenti di questa scelta,  ha voluto circoscriverne la portata, graduandone l’impatto  su una materia  così socialmente  rilevante e tormentata. Nella versione  finale  del testo  si è introdotto un criterio definitorio eterogeneo  rispetto a quelli  fin qui esaminati, con la precisazione che nel nuovo ambito di dipendenza “allargata”  si comprendono  solo le prestazioni  di contenuto  ripetitivo.

Tale criterio  appare non solo  eterogeneo, ma difficilmente  conciliabile  con l’idea largamente acquisita  secondo cui i contenuti  dei lavori non sono di per sé  decisivi  in sede di qualificazione del tipo di rapporto, sia subordinato  sia autonomo.

Oltretutto  la distinzione  basata  sul contenuto del lavoro prefigura  uno sdoppiamento della fattispecie e dell’ambito della disciplina  del lavoro subordinato; cioè  l’ allargamento di tale ambito proposto dalla norma riguarda solo  i lavori di contenuto ripetitivo, mentre per gli altri  lavori  resterebbero validi i criteri tradizionali di identificazione  della subordinazione (peraltro, come si  diceva, già messi in discussione).

 

4.Le collaborazioni “fatte salve”

Nell’allargare l’ambito  della disciplina del lavoro subordinato il decreto  introduce una serie ulteriore di eccezioni,  indicate  al co 2 dell’art. 47. Alcune  riguardano  forme di   collaborazione già oggetto  di regolazione  nella legge 92 (art.1, co 23): quelle prestate nell’esercizio di prestazioni intellettuali per le quali è necessaria  la iscrizione  in appositi albi; l’attività svolta nell’esercizio  della loro funzione  dai componenti  di organi  di amministrazione  e controllo  delle società  e dei partecipanti a collegi e commissioni (categoria quest’ultima indicata alquanto genericamente);  prestazioni rese istituzionalmente  a favore di associazioni sportive dilettantistiche. (7)

La eccezione più rilevante  riguarda le collaborazioni  per le quali gli  accordi  collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedono discipline specifiche  del trattamento economico  e normativo  in ragione  delle particolari  esigenze  produttive e  organizzative  del relativo settore.

 La scelta di delegare  alla contrattazione  scelte regolative  in questa materia  si ritrova  con varianti nella normativa precedente;  in particolare nella legge 92/2012  all’art. 1, co 23, a).

Il decreto attuale estende  il rinvio  alla contrattazione  alla generalità  delle possibili collaborazioni  e dà  solo l’indicazione che tale contrattazione  non può essere generica,  ma deve prevedere  per tali figure una disciplina specifica, legata  alle particolari  esperienze del settore. Si tratta di un vincolo  di scopo che conferma una tendenza alla funzionalizzazione  di questa  contrattazione  per delega e che sul piano pratico può orientare  i sindacati tradizionali  a dar vita a una contrattazione specializzata per i vari tipi di collaborazioni.

L’attribuzione di poteri prevista dal decreto  offre  alla contrattazione collettiva  opzioni di grande rilievo. La norma  ha l’obiettivo  di fare salve  ipotesi  di collaborazione  già regolate dalla  contrattazione collettiva, sottraendole  così all’attrazione del nuovo ambito  allargato di applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Ma non esclude che la stessa contrattazione possa  individuare tipi di collaborazioni da ricondurre invece all’area del lavoro subordinato, come finora è per lo più avvenuto,  anche a prezzo  di rinunce nei trattamenti.

La norma del decreto riferisce il potere di regolazione in materia  non alla tradizionale  contrattazione di categoria, né a quella decentrata, pur valorizzata  dalla recente legislazione, ma agli  accordi collettivi  stipulati  dalle confederazioni  sindacali  comparativamente  più rappresentative  sul piano nazionale. La scelta del legislatore è anche qui innovativa, perché nella nostra tradizione le confederazioni non hanno mai esercitato un potere contrattuale diretto. Si può ritenere  che essa sia  motivata tenendo conto dell’ambito di regolazione attribuito a questi accordi, per la preoccupazione  di evitare  frammentazioni  normative  e di trattamento in una materia nuova e delicata. Ma è dubbio che il livello  confederale sia il più adatto  a regolare forme di lavoro  e figure  professionali eterogenee  come quelle che per comune riconoscimento  popolano il mondo delle collaborazioni. 

 

5.L’allargamento dell’ambito del lavoro subordinato e la dipendenza economica

La norma dell’art. 47 sull’ambito  di applicazione  della disciplina  del lavoro dipendente si distingue non solo rispetto alla tradizionale interpretazione  dell’art. 2094 Cod. Civ. , perché ridimensiona la  rilevanza  di uno specifico potere  direttivo e disciplinare  del datore di lavoro, ma pure rispetto  ai criteri  posti a base  delle presunzioni  stabilite  dalla legge 92/2012 per la qualificazione  delle cd. partite IVA: durata della collaborazione superiore a otto mesi  per due anni consecutivi, prevalente derivazione del reddito  (80%) dal committente, utilizzo  di una postazione  fissa di lavoro nelle sedi  del committente. 

Gli indici della legge 92 riflettono quelli elaborati  dalla dottrina  italiana  e da alcuni ordinamenti stranieri (Germania e Spagna in primis) per definire la cd. dipendenza economica del lavoratore (autonomo). (8)

La dipendenza economica  è un concetto eterogeneo, come preciserò subito,  rispetto alle categorie  di subordinazione e di autonomia  e quindi da tenere  opportunamente  distinto.

La strada  imboccata dal legislatore attuale è diversa  anche da quella  seguita in periodi precedenti, di estendere singole tutele nate per i lavoratori  subordinati storici  ad altri tipi  di lavoro, neppure sempre in base  a motivi convincenti  circa l’effettivo bisogno di protezione  dei soggetti  interessati. Tanto è vero  che tale fenomeno,  denunciato  come “inquinamento delle tutele” ha contribuito non poco a screditare  la funzione protettiva  dal diritto del lavoro italiano ed europeo.

L’opportunità della scelta del decreto risulterà confermata  se la  ridefinizione  dell’ambito  di tutele previsto  dal decreto  sarà  accompagnato  dall’intervento  promesso e  finora rinviato, diretto a  tutelare e promuovere  le varie  forme di  collaborazioni  e di lavoro autonomo. Adeguare la regolazione di tali  forme di collaborazione  è essenziale non solo per ovviare alle carenze di tutela sopra segnalate,  ma anche  per evitare  che la revisione  delle norme di subordinazione  sia guidata  dalla  preoccupazione  di escludere o limitare il ricorso  al lavoro autonomo. Tale preoccupazione è stata finora prevalente, ma coltivarla oggi risulterebbe ingiustificato  o controproducente  rispetto alle esigenze attuali.

In realtà le soluzioni normative  prospettate non sono univoche e risentono anch’esse delle incertezze del tempo. Una prima opzione riguarda l’ambito della regolazione  che può riguardare l’intero spettro  dei lavori  autonomi oppure specificamente  quelli contrassegnati da tratti  di dipendenza economica.

Queste ultime sono le forme di lavoro che hanno  finora attirato  l’attenzione  prevalente  degli osservatori  e del legislatore non solo in Italia, per la loro importanza sociale  e per l’urgenza dei bisogni di tutela. Ma in ogni caso  l’intervento normativo  in materia  dovrebbe costituire  l’occasione  per riavviare  in modo sistematico l’opera di revisione  di tutte queste forme  di lavoro evitando  i limiti e le aporie  riscontrate  negli interventi  degli ultimi anni; il che potrebbe  essere utile in vista  di un più ampio progetto  di Statuto dei lavori da tempo annunciato. (9)

In realtà anche per la individuazione  del lavoro economicamente dipendente i criteri adottati non sono  univoci. 

In alcune proposte  e nella legislazione  spagnola  gli indici sono fissati in termini definiti: ad es. una percentuale fissa del reddito derivato dal committente principale e il suo livello  assoluto in cifra. 

In altri casi, come nel sistema  tedesco,  i criteri rilevanti sono più di uno, non devono essere tutti presenti  e presentano margini di  flessibilità: ad es. il lavoro deve essere  svolto normalmente  per un solo committente, non deve essere uguale a quello svolto da un dipendente per il medesimo committente e per committenti impegnati  in attività simili; e inoltre i giudici del lavoro  valutano caso per caso il peso dei  vari criteri. 

Le opzioni qui accennate   si riconducono a valutazioni culturali e politiche  ancora aperte  e non correttamente  verificate  circa i caratteri  dei vari lavori  autonomi. Una adeguata comprensione della realtà odierna  di tali lavori, non può  oscurarne  i possibili caratteri   di genuinità  e trasporli meccanicamente  verso un’area allargata di subordinazione.

 

6.Difficoltà interpretative

 La riconduzione del lavoro economicamente dipendente alla fattispecie  subordinazione, tradizionale o  allargata, oltre a comportare  conseguenze discutibili  in punto di policy, si basa  su  un presupposto concettuale e sistematico  non sostenibile. La dipendenza economica non è un criterio impiegabile  per qualificare  forme di lavoro subordinato  o lato sensu  dipendente, perché si rifà, come dicevo, a elementi  eterogenei  rispetto a quelli  propri  della subordinazione  sia nella  versione tradizionale della eterodirezione, sia in quella allargata  dell’eterorganizzazione, cioè a indici  di debolezza e di dipendenza  economica,  variamente quantificati, del prestatore rispetto al committente (10). Tali indici  ricorrono  in molte forme  dell’attuale lavoro autonomo  pur  dotati di genuini  tratti di autonomia professionale e  lavorativa.

Piuttosto i parametri  individuati  dal decreto  per l’allargamento  dell’ambito della subordinazione, rendono ancora più sottile,  se non evanescente, la  distinzione  con i tratti che definiscono il coordinamento  caratterizzante le collaborazioni  coordinate e continuative, di cui è confermata  dallo stesso decreto  la esistenza. Il debole  significato definitorio del coordinamento è da tempo avvertito e risulta  anche dalla  non cospicua e incerta  giurisprudenza  in proposito. (11) Si è anzi  escluso  che esso possa considerarsi  un criterio  efficiente di identificazione  dei rapporti di collaborazione.

La linea di confine  fra la subordinazione allargata  di cui  al decreto  e le collaborazioni coordinate e continuative mantenute in vita si conferma particolarmente incerta.(12) La delimitazione è tanto più tenue  se si considera  che la giurisprudenza  chiamata   a individuare requisiti  della collaborazione, vi  ha incluso  non solo la continuità  e la personalità della prestazione,  ma anche la connessione funzionale derivante  da un protratto inserimento  del prestatore  nell’organismo aziendale, sia pure aggiungendo che esso deve  caratterizzarsi  dall’ingerenza del committente  nell’attività del prestatore.

Una ipotesi distintiva utile potrebbe  dare rilievo  ai possibili oggetti della  collaborazione e alle diverse relazioni  fra prestazioni  singole e lavoratori  inseriti in un’organizzazione. Il coordinamento riguarderebbe i casi in cui i rapporti fra le parti, e i vincoli di  luogo e di tempo, in capo al collaboratore sono solo quelli necessari al raggiungimento del risultato  oggetto della collaborazione; mentre viceversa nelle prestazioni  organizzate dal committente, le modalità di esecuzione  e i relativi vincoli  di tempo e di luogo  richieste al collaboratore, sono quelli più generali e per certi versi indeterminati propri di chi partecipa in un’organizzazione  e vi è inserito (come è per il dipendente  soggetto per questo allo jus variandi del datore). 

Un criterio del genere  può’ essere applicato ad es. agli addetti al call center. Per la qualificazione  del loro rapporto  alla stregua  della nuova normativa, non sarebbe rilevante  tanto il carattere inbound o outbound delle chiamate, quanto il fatto per gli operatori, pur godendo di una  discrezionalità nel fare le chiamate, sono parte integrante  dell’organizzazione  del call center, con tutti i vincoli  tipici di questa organizzazione.

Ma si tratta di un’ipotesi  più che mai  incerta,  come ogni proposta interpretativa riguardo a queste fattispecie.

 

7.La parte mancante della regolazione

Come si diceva  la nuova definizione  potrà trovare una applicazione meno incerta, e meglio in grado di allargare l’area della disciplina  lavoristica  senza forzature,  in quanto sia accompagnata da una ridefinizione dell’ambito  dei lavori  autonomi   e della relativa disciplina. 

Il presente decreto non ha ritenuto di cogliere l’occasione della delega, che pure non poneva ostacoli al riguardo,  per affrontare  finalmente l’argomento. 

Il tema ha importanza tale  da meritare  una trattazione in un testo  normativo ad hoc, come prospettato  dallo stesso governo.

La elaborazione di una simile normativa dovrà non solo tenere conto delle possibili  ricadute  finanziarie, ma  sciogliere  le alternative  sopra ricordate  circa l’ambito dell’intervento, il lavoro autonomo in generale o quello  economicamente indipendente,  e circa il merito della relativa  disciplina. Le proposte  elaborate  negli anni passati  possono fornire  solo in parte  indicazioni utili,  perché  in questi anni la trasformazione  delle forme  di lavoro  si è ulteriormente  accelerata. Le indicazioni allora avanzate,  con l’ambizione un po’ illuministica di riordinare  l’intero spettro dei lavori in un quadro  organico, dovranno fare i conti  con un  sistema produttivo e del lavoro nonché con un assetto  istituzionale più complesso e instabile. Inoltre le ipotesi allora formulate  di modulazione delle tutele  nella prospettiva  di una loro estensione  si dovranno misurare  con le ristrettezze  delle risorse finanziarie e con  i limiti  della crescita economica.

 Un condizionamento simile  riguarda  in realtà  l’intero  assetto del diritto del lavoro  e del welfare e impone  di valutare criticamente  quali parti dell’acquis consolidatosi negli anni  costituiscono un patrimonio di diritti  irrinunciabili  e quali invece  rappresentano tutele  normative  e benefici economici da ridimensionare  per renderle  fruibili  alla generalità  dei lavori  e difendibili   dalle pressioni competitive evitando  una incontrollata  corsa al ribasso. La ricerca  di regole  e tutele per le forme di lavoro  autonomo  dovrà operare  una analoga  selezione  degli ambiti  di tutela  prioritaria, tanto più perché si tratta  di regolare un’area  finora trascurata. 

In questo contesto  dovrà operarsi  la scelta già proposta: cioè valutare se  procedere con una normativa  riferibile  in generale al  lavoro autonomo,  o se invece  anticipare norme specifiche  per il lavoro economicamente dipendente. Questa seconda opinione  è forse più matura nella  elaborazione teorica e legislativa  e può meglio avvalersi  di utili  raffronti  comparati. 

In ogni caso anche un intervento sul lavoro economicamente dipendente dovrebbe  comprendere  regole  riferibili all’intero  mondo  del lavoro autonomo. A tali norme generali  andrebbero aggiunte, per differenza, disposizioni per i lavoratori  economicamente  dipendenti  sulla base  del principio ordinatore  che  moduli le tutele  in relazione al carattere  di debolezza  economica di questi lavoratori. 

 

Note

1 Un punto debole è che  le forme e il peso  delle flessibilità  stano crescendo  di più delle misure  di sicurezza, specie per gli outsider. Lo riconoscono anche autori  inclini a valutare positivamente  le politiche di flexibility. Cfr. per tutti, T. Wilthagen, Flexibility and security over the life corse, Official publications of the European Communities, Luxembourg, 2008; A. Hemerijck, Changing Welfare States, Oxford University Press, 2012, 256 ss. Un dato comune a gran parte  dei paesi europei è che le tutele  del reddito in caso  di inattività  sono state ridotte, in varia misura, mentre sono cresciuti  gli interventi di politica attiva  del lavoro e le spese relative.

2 Una ampia ricostruzione  del dibattito italiano  ed europeo  nonché delle proposte  da varie parti  avanzate su questo tema, si trova  nel volume comparato  di G. Casale e A. Perulli, Towards the single employment contract, ILO, Hart,  Geneva, 2014. La qualificazione di contratto unico ricorrente in tali  proposte è stata poi precisata e ampiamente ridimensionata, come si vede nelle attuazioni peraltro limitate che l’idea originaria ha ricevuto.

3 Così anche A. Perulli, Un Jobs Act  per il lavoro autonomo: verso una nuova disciplina  della dipendenza economica?, WPLSDLE Massimo D’Antona, It, 235/2014, in corso di pubblicazione in DRI, 2015 

 

4 M. Pallini, Il lavoro a progetto: ritorno al futuro?, in M. Pallini (a cura), Il lavoro a progetto in Italia e in Europa, Mulino, 2006, p. 147; M. Persiani, Considerazioni  sulla nuova disciplina  delle collaborazioni non subordinate, RIDL, 2013, I, p. 842; M. Pedrazzoli, Dai lavoratori autonomi ai lavoratori subordinati, in GDLRI, 1998, p. 546 ss. D’altra parte  la decisione  della Corte 399 del 2008, talora richiamata al riguardo, motiva la sua censura non in base al principio  di indisponibilità del tipo, bensì in quanto irragionevole e illegittima per violazione dell’art. 3, 1° co. 

 

5 Le tutele previste per i casi di malattia, maternità e infortunio non vengono meno, perché sono legate  alla normativa specifica di carattere previdenziale: cfr. in particolare la legge 126/2006, co 788, che le prevede per i collaboratori a progetto e assimilati fra cui rientrano i collaboratori coordinati e continuativi. Viene meno invece la norma sul compenso minimo previsto per i contratti a progetto  dalla legge 92/2012.

 

6 Cfr. per indicazioni significative, anche di giurisprudenza, O. Razzolini, Le norme di subordinazione, cit., p. 993 ss.  Sull’allargamento del concetto di subordinazione si sono orientati  in vario modo diversi scritti recenti, V. Bavaro, Il tempo nel contratto  di lavoro subordinato, Cacucci, Bari, 2008, spec. p. 168 ss.; F. Martelloni, Lavoro coordinato e subordinazione, Bononia, Univ. Press, 2012; M. Pallini, Il lavoro economicamente dipendente, Cedam, 2013, cap. I, spec. p. 116 ss. La inadeguatezza  della dicotomia  subordinazione/autonoma  a rappresentare  l’universo dei lavori  esistenti è segnalata fin  dagli scritti  fondamentali  di M. Pedrazzoli, Lavoro sans phrase  e ordinamento dei lavori, RIDL, 1998, I, p. 49 e di A. Supiot,  Au dela de l’emploi, Paris, 1999. 

 

7 La indicazione limitativa  che fa riferimento alla continuatività  delle prestazioni sembra escludere le prestazioni  occasionali riconducibili al lavoro accessorio per cui il decreto allarga l’ambito di impiego (art. 51).

 

8 Cfr. su questo da ultimo A. Perulli, Un Jobs Act per il lavoro autonomo: verso una nuova  disciplina  della dipendenza economica, DRI, 2015, in corso di pubblicazione.

 

9  Rinvio a T. Treu,  Statuto dei lavori e Carta dei diritti, in DRI, 2004, p. 195 ss.

 

10 L’argomento è ben  sviluppato da A. Perulli, Un Jobs Act, cit., p. 11 ss., il quale osserva che nel lavoro subordinato  la dipendenza economica è un effetto “materiale” della subordinazione, mentre nel lavoro economicamente dipendente  e nella sua disciplina  diventa  un elemento costitutivo  della fattispecie. 

 

11 G. Santoro Passarelli, Falso lavoro autonomo e  lavoro autonomo economicamente debole ma genuino: nozioni a confronto, RIDL, 2013, p. 104 ss.; G. Proia, Metodo tipologico, contratto di lavoro subordinato e categorie definitorie, ADL, 2002, p. 103 ss. Il carattere prevalentemente personale  del lavoro non è in sé rilevante  per qualificare il rapporto  come dipendente  o autonomo. E’ semmai  significativo e come tale utilizzato in altri ordinamenti, per segnare la linea distintiva con l’area delle (piccole) imprese. Tale linea peraltro si rivela  anch’essa  permeabile  se si considerano le micro imprese  individuali, non a caso talora  incluse nell’area del lavoro dipendente, ad es. nella legislazione francese. Lo ricordano A. Perulli,  Un Jobs Act per il lavoro autonomo, cit., p. 10 e, in generale, O. Razzolini, Piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale, Giappichelli, Torino, 2012.

 

12 Il punto  è rilevato criticamente da A. Perulli, Il Falso superamento  dei cococo nel Jobs Act, NelMerito, 6 marzo 2015; secondo l’A. la norma del decreto apre una nuova  problematica interpretativa  che complica invece  di razionalizzare  lo scacchiere tipologico;  e per questo Perulli  propone di eliminare  l’ambiguo riferimento  al cambiamento  e di introdurre  invece  la nozione di dipendenza economica.

 

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NEWSLETTER NUOVI LAVORI – DIRETTORE RESPONSABILE: PierLuigi Mele – COMITATO DI REDAZIONE: Maurizio BENETTI, Cecilia BRIGHI, Giuseppantonio CELA, Mario CONCLAVE, Luigi DELLE CAVE, Andrea GANDINI, Erika HANKO, Marino LIZZA, Vittorio MARTONE, Pier Luigi MELE, Raffaele MORESE, Gabriele OLINI, Antonio TURSILLI – Lucia VALENTE – Manlio VENDITTELLI – EDITORE: Associazione Nuovi Lavori – PERIODICO QUINDICINALE, registrazione del Tribunale di Roma n.228 del 16.06.2008

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