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La previdenza rivisitata dalla legge di stabilita’

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) riprende un’abitudine inveterata del nostro legislatore:  per la redazione delle norme, si è ritornati all’utilizzo di un articolo unico con innumerevoli commi. Modalità di redazione che – unita alle tecniche di richiamo opache, ovverosia ad altri precedenti testi legislativi oggetto di modifiche – rendono oltremodo difficile individuare le parti dell’ordinamento previdenziale interessate dall’opera di manutenzione o di innovazione compiuta con la legge di stabilità per l’anno 2015.

      Per grandi linee si può dire che gli interventi legislativi hanno riguardato:

  • gli aiuti alle imprese, ovverosia sgravi;
  • la materia pensionistica;
  • gli ammortizzatori sociali;
  • la tutela dei più deboli, siano essi lavoratori o meno.

   Con riguardo agli aiuti previdenziali alle imprese si prevede:

a)per i lavoratori autonomi un regime agevolato di pagamento della contribuzione previdenziale dovuta sia per sé stessi, sia per i loro coadiutori (si v. la circolare Inps n. 29/2015);

b)per i datori di lavoro privati che a far data dal 1° gennaio 2015 instaurano nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato si introduce uno sgravio contributivo (si v. la circolare Inps n. 17/2015); si estende altresì lo sgravio contributivo previsto dalla l. n. 223 del 1991 a quei datori di lavoro che hanno assunto fino al 31.12.2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e licenziati da imprese che occupano meno di quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro; contestualmente si abroga lo sgravio contributivo previsto dall’art. 8.9 della legge n. 407/90;

c)la riduzione delle risorse destinate a finanziare il Fondo di incentivazione degli sgravi per la contrattazione di secondo livello.

  Sempre con riguardo alle imprese è opportuno ricordare gli interventi in tema di durc; uno afferente alle modalità di attestazione della regolarità contributiva connessa alla cessione di crediti certificati, l’altro riguardante il contratto di trasporto e l’introduzione dell’obbligo in capo al committente di verificare la regolarità contributiva del vettore tramite l’acquisizione di un’attestazione di regolarità del versamento dei contributi.

  Con riguardo alla materia pensionistica il legislatore prevede:

a)in materia di amianto: al fine di sanare situazioni patologiche connesse all’annullamento delle certificazioni rilasciate dall’Inail, al fine di ampliare l’ambito soggettivo di efficacia della disposizione previdenziale in favore di quei lavoratori posti in mobilità, e  al fine di ampliare, in via sperimentale per un triennio, le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell’amianto;

b)sui trattamenti pensionistici riconosciuti alle vittime del terrorismo, ai familiari delle vittime del disastro di Ustica del 1980 e ai familiari e ai superstiti delle vittime della “banda della Uno bianca”;

c)sulla data di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall’Inps e dall’Inail, fissando un unico giorno;

d)l’obbligo in capo al medico che accerta il decesso del lavoratore (l’articolo ove è inserita la novella legislativa riguarda le visite mediche dei lavoratori malati), ma forse si può ritenere che il legislatore abbia voluto assicurare la comunicazione all’Inps in tutti i casi di decesso senza distinzioni di sorta, di comunicare in modalità informatica tale notizia solo all’Inps;

e)un modello ad hoc di recupero delle prestazioni versate dall’Inps dopo la morte del titolare della prestazione;

f)un intervento manutentivo, in punto misura del trattamento pensionistico, delle disposizioni dettate dall’art. 24 del d.l. n. 201/11 (cd. legge Fornero).

        Con riguardo agli ammortizzatori sociali si istituisce un nuovo Fondo finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti di riforma degli stessi (è chiaro il riferimento alla legge delega n. 183/14 e ai successivi emanandi decreti delegati); e in seno al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione si individuano le risorse economiche destinate all’erogazione dell’integrazione salariale in deroga per il settore della pesca.

  Da menzionare altresì l’attribuzione all’Inail delle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità.

      Da ultimo, in questa brevissima e certamente non esaustiva ricognizione, sembra opportuno ricordare gli interventi nella materia assistenziale, ivi compresi i disabili (sui quali si v. M. Conclave, La crisi colpisce anche i disabili, le tutele diminuiscono).

   Si introduce l’assegno di natalità e si introducono buoni per l’acquisto di beni e servizi al fine di contribuire alle spese di mantenimento dei figli; si aumentano fra l’altro le risorse del Fondo inerente alla Carta acquisti, le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, le risorse del Fondo per le non autosufficienze, le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

   Infine è da ricordate l’intervento manutentivo della legislazione in tema di patronati (l. n. 152/2001).

Va inoltre richiamata la Circolare INPS n. 17/2015, sopra citata, sicuramente per la puntuale illustrazione della legge delega n.183/2014, ma anche perché – sia pure indirettamente – conferma l’opinione che avevamo espresso nella NewsLetter  di Nuovi lavori n. 144 del dicembre 2014 e che certamente dovrà formare oggetto delle istruzioni da fornire al Corpo Ispettivo dell’Istituto.

La decontribuzione viene infatti definita un “beneficio” in favore del datore di lavoro che se ne avvale. Con la conseguenza che se non vengono rispettati gli oneri e le regole per avvalersi del beneficio medesimo, questo va revocato e recuperato dall’Ente erogatore.

In particolare tale (ovvio) principio vale  in caso di licenziamento illegittimo, a prescindere dalle conseguenze che la nuova normativa ricollega allo stesso in materia di rapporto di lavoro. 

Per spiegarsi meglio, la possibilità di evitare la reintegra nel posto di lavoro ricorrendo al pagamento di una “penale ex lege” (perché di questo si tratta) o di pagare una sorta di sanzione collegata all’espulsione del lavoratore dall’impresa, non rende legittimo il comportamento del datore di lavoro, che, quindi, dovrà perdere il “beneficio” previsto per il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ispirato ai principi ben noti che dichiaratamente lo ispirano, ribaditi e illustrati nella citata circolare INPS n. 17/2015 e nel decreto delegato di recente emanazione.

2. L’ insediamento del prof. Tito Boeri quale Presidente dell’INPS coincide con la ripresa dei rumors che prevedono che si rimetta mano ancora una volta alla disciplina della previdenza obbligatoria e complementare.

E’ altresì noto che lo stesso prof. Boeri è piuttosto critico nei confronti della riforma Dini, che ha profondamente innovato il sistema previdenziale italiano, sostituendo gradatamente il sistema di calcolo della pensione c.d. retributivo con quello contributivo.

Va altresì considerato che uno dei pilastri della riforma Dini è stata l’introduzione della possibilità di destinare il Trattamento di Fine Rapporto per la precostituzione di una previdenza complementare integrativa di quella obbligatoria.

Ebbene proprio questa innovazione normativa di sistema viene insidiata da iniziative legislative governative che scoraggiano la previdenza complementare consentendo il ritorno del TFR in busta paga e innovano sulla “portabilità” del monte contributivo.

Senza voler procedere ad un esame tecnico-economico del recente disegno di legge sulla Concorrenza appena approvato dal Consiglio dei Ministri,  è giusto chiedersi dove si vuole arrivare.

A dire il vero domande in tal senso sono già state formulate al prof. Boeri dal prof. Luciano Gallino sotto forma di lettera aperta apparsa su La Repubblica del 13 febbraio scorso, lettera che, se non altro, ha il pregio di tentare di verificare la reale situazione dei costi della Previdenza obbligatoria dopo la confluenza dell’INPDAP e dell’ENPALS nell’INPS ad evitare che si ricominci, ancora una volta, tutto da capo sulla base di affermazioni non dimostrate che portano quasi sempre (vedi la vicenda esodati) a tutele pensionistiche decrescenti.

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