Il tema lavoro, sempre parte importante nelle leggi di stabilità, in considerazione del loro impatto sociale oltre che economico, tocca nell’occasione misure di tipo incentivante, che spaziano dall’occupazione, agli ammortizzatori sociali, alle pensioni e alle agevolazioni contributive, in continuazione con un processo, che vorrebbe essere innovativo.
Premessa
Legge 28/12/2015: è questa la fonte delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e triennale dello Stato, che costituiscono la cosiddetta legge di stabilità 2016, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015-suppl. ord. N. 70. L’entrata in vigore è il 1° di gennaio 2016, con alcune eccezioni, che vanno dall’IRES, all’IVA, alle procedure concorsuali, all’allungamento dei termini di accertamento e poche altre.
Il campo di intervento, piuttosto articolato, è caratterizzato, quanto al lavoro, da interventi non solo sull’occupazione, sugli ammortizzatori sociali e sulle pensioni, ma anche da misure attinenti all’esonero contributivo per le nuove assunzioni del 2016, al ripristino delle agevolazioni fiscali sui premi di produttività con l’aggiunta dei compensi da partecipazione agli utili, nonché al servizio di baby setting, alle cooperative sociali.
Segue un quadro informativo di sintesi circa i contenuti di interesse più generale, riferiti alla materia che interessa.
Esonero contributivo per le assunzioni 2016
In continuazione con l’esonero contributivo triennale precedente, riferito alla assunzioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31/12/2015, lo sgravio ora introdotto attiene alle nuove assunzioni sempre con lo stesso tipo di contratto(con esclusione dei contratti di apprendistato e di quelli per lavoro domestico), collocabili nel periodo dall’1/01/2016 al 31/12/2016. Questa volta la durata dell’agevolazione è prevista in 24 mesi, per una riduzione soltanto del 40% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL e nel limite massimo di 3.250 su base annua.
Le prestazioni previdenziali non subiranno alcuna contrazione, mentre le condizioni di fruibilità sono ancora quelle dell’assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato negli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro. L’esonero, inoltre, non spetta, se il datore di lavoro direttamente o per interposta società controllata o collegata abbia avuto con i lavoratori interessati un rapporto nei tre mesi antecedenti la data dell’entrata in vigore della legge all’esame.
Per il settore agricolo sono previste ulteriori limitazioni, condizionate dalla misura degli stanziamenti.
Viene anche stabilita la continuazione del beneficio a favore del datore di lavoro, che subentra nel contratto di appalto di servizi, anche se l’assunzione risulti legata all’attuazione di un obbligo di legge o di contratto.
Il tema dell’esonero di cui trattasi è da vedere anche in collegamento con la stabilizzazione prevista dall’art. 54 del D. lgs. n. 81/2015, attuativo del Jobs act e praticabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, con il vantaggio dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro. Sembra pacifico ritenere al riguardo che una siffatta agevolazione non possa essere preclusiva dello sgravio introdotto dalla legge di stabilità, argomentando impropriamente che si verta nell’ipotesi dell’art. 31 del D. lgs. n. 151/2015, che esclude l’applicazione dell’esonero, quando l’assunzione costituisca un obbligo preesistente di legge o di contratto, fattispecie evidentemente non riconducibile alla fonte della stabilizzazione. Del resto, una diversa interpretazione finirebbe per confliggere con la ratio normativa ispirata all’incentivazione dell’occupazione stabile(in questo senso anche la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro con parere n. 3 espresso in data 25 novembre 2015).
Altro profilo controverso sul punto, per il quale sarebbe opportuno un intervento chiarificatore del competente Ministero del lavoro, è rappresentato dalla formulazione della norma che, stando ad una interpretazione meramente letterale, escluderebbe il predetto sgravio biennale, in caso di accertamento di illeciti, a seguito di accesso ispettivo, senza alcun riferimento al carattere definitivo degli stessi, secondo i principi generali.
Detassazione premi di produttività
E’ da ritenere strutturale, sempre facendo salva la rinuncia del lavoratore, il regime di detassazione, mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sugli importi dei premi di risultato per incremento della produttività, da definire – novità significativa – secondo criteri rimessi ad apposito decreto interministeriale( Ministri del Lavoro e dell’Economia), da emanare entro 60 giorni. Il limite di imposta complessiva sarà di 2.000 euro lordi per ogni titolare di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro. Godono dello stesso regime agevolato anche le erogazioni sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa.
Assunzioni presso le imprese meridionali
Una norma di tipo programmatico(comma 110 dell’art. 1 della legge di stabilità) rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30/04/2016, nonché all’autorizzazione della Commissione europea, l’estensione al 2017 delle agevolazioni già previste per l’assunzione delle donne, prive di impiego regolarmente retribuito, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglie. Calabria e Sardegna.
Altre misure
Altre misure meritevoli di richiamo attengono:
-all’aliquota contributiva per i versamenti alla Gestione separata INPS, confermata nella misura del 27% anche per l’anno 2016 per i soggetti, titolari di partita IVA, non iscritti al altra gestione, né pensionati;
-ad una norma, apparentemente di tipo programmatico (comma 204 dell’art. 1), che prevede l’istituzione di un Fondo alimentato con 10 milioni di euro nel 2016 e 50 milioni di euro a partire dal 2017, per favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile dei tempi e dei luoghi di lavoro subordinato a tempo indeterminato(flessibilità funzionale), con l’apparente intendimento di intervenire sulle tipologie contrattuali non del tutto predefinite;
-al congedo parentale a favore del padre lavoratore, già sperimentato dal 2013 al 2015, ora prorogato con le stesse modalità per il 2016, portando quello obbligatorio da uno a due giorni anche non continuativi;
– al superamento dello sgravio contributivo incentivante la contrattazione di secondo livello, in assenza degli adeguati stanziamenti, così sostanzialmente privilegiando quelli destinati alla detassazione dei premi di produttività, per i cui criteri interverrà, come prima accennato, apposito decreto interministeriale;
-al welfare aziendale, promosso secondo il comma 190 dell’art.1, mediante un regime fiscale e contributivo più favorevole;
-al servizio di baby setting, rifinanziato a norma del comma 282 dell’art. 1, con uno stanziamento di 20 milioni;
-alla facoltà della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, con copertura pensionistica figurativa e ulteriore incentivazione, consistente nella corresponsione a favore del lavoratore di una somma pari all’importo dei contributi sulle retribuzioni relative alle prestazioni non effettuate;
-alla possibilità dell’impiego, ai fini del mantenimento e dello sviluppo delle competenze professionali, nei lavori di pubblica utilità dei soggetti, che usufruiscono degli ammortizzatori sociali accordati in costanza di rapporto di lavoro ovvero in mobilità;
-al particolare intervento, a norma del comma 278 dell’art. 1, riguardante il tema sensibile delle vittime dell’amianto, mediante un Fondo in favore degli eredi.