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Negli appalti pubblici ci deve sempre essere un contratto leader

Il Ministero del Lavoro ha tenuto a puntualizzare come sia inequivocabile l’applicazione del contratto collettivo cosiddetto leader nello svolgimento dei lavori, oggetto di appalti pubblici e nelle concessioni. La precisazione risponde al duplice scopo di assicurare le tutele lavoristiche e la trasparenza nella concorrenza.

Premessa

Il tema riveste grande rilevanza per la notevole incidenza, in maniera quasi sempre significativa, del costo del lavoro nella determinazione dei valori delle opere o servizi, ai fini dell’assegnazione delle gare. Di qui, l’intervento ministeriale con nota del 26 luglio, prot.14775, che richiama l’attenzione degli ispettori del lavoro sull’esigenza di puntuali verifiche in ordine al rispetto dei contratti. Il Dicastero di via Flavia non manca di richiamare, anche ai fini sanzionatori non di poco conto, le conseguenze della mancata osservanza contrattuale, che si traduce nell’impossibilità di usufruire di qualsiasi beneficio normativo e contributivo, compreso il notevole esonero stabilito dalle leggi di stabilità 2015 e 2016, rispettivamente nella misura totale e del 40%. Inoltre, sempre in tema sanzionatorio, viene richiamato come i contributi obbligatori, in ogni caso, vanno rapportati alle retribuzioni previste dal contratto leader, anche se non applicato.      Fermo restando tali precisazioni, è bene sottolineare come, sotto l’aspetto formale, in considerazione della natura giuridica dei contratti collettivi nel nostro ordinamento, la loro osservanza non è già di portata obbligatoria, ma costituisce onere, quale condizione per usufruire dei benefici previsti dalla legge.

Contenuti normativi

L’art.30, comma 4 del D.lgs n.50/2016 (v. Newsletter Nuovi lavori n.173/2016) – che costituisce la fonte di riferimento per il tema specifico – stabilisce l’applicazione, nell’ambito degli appalti pubblici e delle concessioni, dei contratti di lavoro collettivi nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, contratti stipulati dalle Organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Viene richiesta anche l’osservanza di quei contratti, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e della concessione, svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.È il caso di precisare che quest’ultima norma appare abbastanza rigorosa, in quanto sostanzialmente prevede l’onere del contratto leader, in funzione dell’oggetto dell’affidamento e non già della tipologia di attività esercitata eventualmente dall’operatore economico (così anche l’ANAC con parere n.6 del 4/02/2015). Analoga indicazione viene dal Ministero del lavoro con nota dell’1/07/2015 n.10565, che, ai fini dell’individuazione del contratto da applicare, fa riferimento all’attività dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara (nel caso specifico si trattava dell’edilizia).  Non deve, poi, sfuggire che, nel processo di aggiudicazione della gare, si realizza l’esclusione per offerta anormalmente bassa, allorché i costi del personale presi in considerazione siano inferiori ai minimi retributivi, indicati in apposite tabelle ministeriali, predisposte annualmente in relazione ai contenuti economici contrattuali.  È innegabile, quindi, il ruolo centrale assegnato al contratto leader, in quanto punto di riferimento per la determinazione del costo del lavoro, componente importante del costo complessivo, già nella fase progettuale dell’appalto.

 La citata nota ministeriale interviene, inoltre, sull’ancora controverso tema del contratto collettivo applicabile nel settore cooperativistico, ribadendo anche qui, fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore, l’onere dell’osservanza del contratto collettivo, in funzione della categoria di appartenenza, stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (art.3, comma 1 della legge n.142/2001). Nello stesso senso anche la sentenza della Corte Cost. n.51/2015, che ha confermato come la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione ex art.36 Cost. siano legate ai minimi retributivi previsti in tale contratto.

 Il nuovo codice degli appalti ritorna con l’art.105 sul tema della responsabilità solidale, di cui all’art.1676 c.c. Il Ministero ricorda come la responsabilità in via esclusiva sia a carico del contraente principale nei confronti della stazione appaltante, mentre sussista la responsabilità in solido dell’aggiudicatario nei confronti del sub-appaltatore, con riferimento agli obblighi, sia retributivi che contributivi, in caso di accertato inadempimento.     Di rilievo l’intervento sostitutivo – da attivare a cura del responsabile del procedimento – da parte della Stazione appaltante, a favore dei lavoratori non retribuiti per il pagamento diretto dei compensi, nonché nei riguardi degli Enti previdenziali, ai fini del relativo assolvimento degli obblighi contributivi.

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