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Niente piu’ precari nella pubblica amministrazione?

Quella indicata nel titolo è la sintesi delle dichiarazioni degli esponenti del Governo Letta rilasciate dopo il CdM n. 21 del 26 agosto scorso in cui è stato discusso e approvato il D.L. recante Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 204 del 31-8-2013). Sul decreto il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione D’Alia ha chiarito: “Con questo provvedimento diciamo mai più contratti a termine che non siano eccezionali o temporali, l’uso al ricorso del precariato nella Pa è diventata una scorciatoia.

Il contratto tipico prevalente nella Pa sarà quello a tempo indeterminato” (la Repubblica, 26 agosto 2013). Tra i principali argomenti toccati nel Decreto, composto da 12 articoli, vi sono:

disposizioni in materia di pubblico impiego al fine di razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali e di favorire la mobilità;
ottimizzazione delle attività volte ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni; razionalizzazione delle attività di misurazione e valutazione della performance del personale attraverso una diversa attribuzione delle funzioni svolte dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche e dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

disposizioni per rendere più efficace l’utilizzo dei fondi europei, potenziando il coordinamento e il controllo sull’uso degli stessi e rafforzando l’azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione tramite la creazione di una Agenzia per la Coesione Territoriale;

altri ambiti (semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; accelerazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per lo stabilimento ILVA di Taranto).

Per quanto concerne il tema del personale della pubblica amministrazione, gli articoli di interesse sono dal 2 al 5, come di seguito specificati:

Art. 2 Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale;

Art. 3 Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate;

Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile
nel pubblico impiego;

Art. 5 Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance.

In primo luogo, il Decreto rimarca che nel pubblico impiego la natura prevalente del contratto debba essere quello a tempo indeterminato, limitando da ora in poi a casi temporanei ed eccezionali il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, perevitare il formarsi di nuovo precariato.

All’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: “Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali” sono sostituite dalle seguenti: “Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” (Art. 4, comma 1).

Nel Decreto sono quindi previste misure per affrontare la posizione dei dipendenti del settore pubblico attualmente precari. Sancito anzitutto l’obbligo di assumere prioritariamente i vincitori di concorso e gli idonei appartenenti alle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008:

Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verificata l’assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza (Art. 4, comma 1).

Fino al 31 dicembre 2015 le procedure selettive per assumere con concorso personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato che abbia maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di servizio:

“[…] fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire […] procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici” (art. 4, comma 6).

Boccata d’ossigeno poi per il sistema sanitario, nel quale sarà possibile stabilizzare tramite concorso 35 mila operatori del settore sanitario (di cui 10 mila medici), tramite concorso pubblico riservato. La procedura di intervento selettiva a seguito di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi, su proposta del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il ministro per la Pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il tavolo Stato-Regioni per il sistema sanitario nazionale dovrebbe essere avviato entro fine anno con l’obiettivo di chiudere il percorso entro il 2014.

Viene quindi esteso alle scuole d’infanzia e agli asili nido il regime previsto per il comparto delle scuole statali (esclusione patto di stabilità e vincoli conseguenti) (art. 4, commi 11 e 12) e previste norme di semplificazione per facilitare le procedure di assunzione negli enti di ricerca.

Altro argomento di grande importanza riguarda le nuove assunzioni. Il Decreto interviene infatti sulla spending review in quanto il margine di assunzione viene subordinato al congelamento di posti corrispondenti al valore finanziario delle posizioni soprannumerarie che saranno assorbite mediante prepensionamento. Sarà sempre il Ministero dell’Economia a dare l’autorizzazione ad assumere, previa presentazione di un piano di assorbimento delle eccedenze.

“al comma 11, il primo periodo, è sostituito dal seguente: “Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizionisoprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall’articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità (art. 2, comma 1)”.

Per concludere, il Decreto introduce norme che rendono più semplice il processo di reclutamento di personale negli enti pubblici, tra le quali: semplificazione delle procedure di autorizzazione a bandire e ad assumere per le amministrazioni centrali; maggiore flessibilità per le amministrazioni nel conferimento di incarichi ai dirigenti appartenenti ad altre amministrazioni; regolamentazione delle priorità tra categorie riservatarie da applicare ai concorsi pubblici; monitoraggio delle graduatorie concorsuali vigenti al fine di favorire l’assunzione dei vincitori; semplificazioni delle procedure di mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche.

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