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Non si deve ritornare ai licenziamenti ad nutum

Torniamo ancora sulla evoluzione della Giurisprudenza della Cassazione in materia di licenziamenti e in particolare di quello che viene chiamato licenziamento per giustificato motivo oggettivo definito da una legge non proprio recente, si tratta   della legge    n. 604 del   15.7.1966 (Norme sui licenziamenti individuali).[1]

Parallelamente sono apparsi numerosi commenti che non sono rimasti nell’ambito tecnico, trovando riferimento nel primo comma dell’art. 41 della costituzione che afferma che l’iniziativa economica privata è libera.

Ed invero – motiva la sentenza  della sezione Lavoro della Cassazione n.25201 del 2016 – “l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce – come pure affermato da precedenti sentenze della Cassazione – un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare,  essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere  quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento della redditività dell’impresa, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa.

L’ambiguità di tale affermazione è innegabile ed esige un doveroso chiarimento, dal momento che – come ha affermato Umberto Romagnoli – il concetto di giustificato motivo oggettivo rientra fra le clausole generali che vanno riempite di significato concreto dall’interprete, prima fra tutte dalla Suprema Corte di Cassazione. [2]

 

Ed infatti la Cassazione ha avuto modo con la recente sentenza n. 4015 del 2017 di confermare la condivisione dei principi interpretativi esposti nella sentenza del 2016 che ha messo il campo a rumore, ma ribadendo quello che ci sembrava ovvio fin dal principio e che non è secondario sul piano pratico. E cioè che per derogare al favor per il lavoratore come contraente debole, il datore di lavoro deve essere in grado di provare l’effettività della riorganizzazione aziendale sia pure finalizzata all’aumento della redditività dell’impresa e “che la stessa (riorganizzazione) si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall’imprenditore; che il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all’operata ristrutturazione” in difetto di che, “il recesso risulta ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall’imprenditore”.

E – anche questo sembra ovvio – l’onere della prova incombe sul soggetto che vuole avvalersi della predetta facoltà derogatoria, secondo i principi generali. Come peraltro avviene quando occorre provare la ristrutturazione organizzativa o la crisi aziendale.

Se così non fosse si ricadrebbe automaticamente nel recesso ad nutum (licenziamento in tronco) che ambedue le sentenze dicono di escludere.

E’ chiaro che il ragionamento che emerge dalle motivazioni delle sentenze esaminate si regge se si riconosce che sussiste ancora una posizione non paritaria fra le parti del rapporto di lavoro per tutelare chi per definizione è in posizione di debolezza. Il che non è contraddetto dall’evoluzione normativa nazionale ed europea e dalla Giurisprudenza che tali normative interpreta né dalla valorizzazione dell’art. 41 della Costituzione (la cui lettura non può limitarsi al primo comma), in particolare dalla legislazione a tutela della concorrenza esplicitamente indicata come disciplina attuativa dello stesso art. 41.[3]

 

Ma anche a voler prescindere dalla teoria del contraente debole, resta il fatto che l’Ordinamento giuridico nazionale non tollera teorie economiche che tentano di riportare la forza lavoro al rango di mero fattore della produzione più duttile degli altri. Del che dovrebbe tenersi conto sia in sede di produzione normativa che di disciplina applicativa.

 

Ci siamo voluti soffermare sulle vicende applicative del rapporto imprenditore lavoratore non solo perché i problemi  nascono nella quotidianità del rapporto, ma perché alla tendenza interpretativa che vorrebbe ampliare i poteri di recesso del datore di lavoro si affiancano iniziative agevolative in campo fiscale illusoriamente finalizzate a favorire gli investimenti da parte di chi si è rivolto ai mercati finanziari all’ estero, quali il condono (di questo si tratta) per il rientro dei capitali esportati o la tassa una tantum per analoghe finalità e in favore degli stessi soggetti .

Di qui la funzione garantista del Processo e della funzione giurisdizionale che non può essere subordinata alla teoria economica del momento, perché deve rispondere alla domanda del singolo e soprattutto alla coerenza del sistema.



[1] F. Fonzo- Interpretazioni frettolose e devianti in NewsLetter n. 187 del    17.1.2017

[2] A tal proposito va ricordato che il ricorso in cassazione è inammissibile quando la decisione del giudice di merito che si impugna è chiaramente in linea con la Giurisprudenza della Suprema Corte e quindi…….vale di più, salvo a smontarla in modo convincente (per la stessa Cassazione).

 

[3] Ed anche questa è storia recente per chi segue la evoluzione della vicenda dei tassisti contro Uber.

 

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