Nell’ ispezione riformata la verbalizzazione, anche nell’interesse datoriale, risulta proceduralizzata, circostanza che rende il tipo di verbale previsto uno strumento unico ed esclusivo con contenuti prestabiliti e incidenza sugli effetti probatori.
Per tale rilevanza non di poco conto, ai fini della salvaguardia della procedura e delle relative conseguenze anche nella vigilanza congiunta(da ritenere più esattamente integrata, a seguito della creazione dell’Agenzia unica, Ispettorato nazionale del lavoro), che registra la prassi di atti separati in materia previdenziale, è intervenuta la Commissione Centrale di programmazione dell’attività di vigilanza, dettando nel merito le modalità di verbalizzazione, mirate alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti.
Appare importante notare che l’interesse dell’intervento è stato esteso nell’occasione, con ampio spazio, in particolare anche ai riflessi in materia di mezzi di impugnazione degli atti ispettivi.
Ne è seguita la circolare n. 1 del 14 gennaio 2019 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che ha messo a punto l’iter e le indicazioni di tipo operativo, avendo cura di soffermarsi, ai fini delle garanzie del caso, sui citati strumenti di tutela ed enucleando una serie di casi controversi.
Circolare INL n. 1/2019-indicazioni operative
Modalità di verbalizzazione dell’accertamento congiunto
Premessa la piena e incondizionata condivisione delle risultanze accertative da parte del gruppo ispettivo, viene ammessa formalmente la possibilità di verbalizzazione separata tra profili amministrativi-sanzionatori e parte contributiva.
Così facendo, si rimane, infatti, nell’ambito delle previsioni normative, (art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004, in quanto il cosiddetto verbale unico attiene espressamente alla contestazione delle sanzioni amministrative, partendo dalla puntuale indicazione dei presupposti, per concludere con le informazioni in dettaglio, anch’esse obbligatorie, degli strumenti di tutela del soggetto ispezionato. L’argomento del verbale unico è stato già ampiamente trattato con ogni dettaglio, tra le altre, nella Newsletter N.L. “Attività di vigilanza: un aggiornamento indispensabile”, che, con taluni richiami, traccia un ampio e articolato quadro sull’ispezione del lavoro (v. link htt://vvv.nuovi-lavori.it/index.php/sezioni/1361-attivita-di-vigilanza-un-aggiornamento-indispensabile).
Termine di definizione degli accertamenti
Le novità di cui alla circolare all’esame hanno comportato l’esigenza di qualificare la conclusione degli accertamenti, oggetto di verbalizzazione separata, ai fini della conseguente immediata contestazione degli illeciti accertati ovvero della notificazione entro 90 giorni. La data di definizione degli accertamenti, da cui decorre tale termine, non è da riferire ai singoli verbali o atti provvedimentali, ma al momento della conclusione dell’insieme degli accertamenti, con tutti gli atti, i riscontri e le verifiche del caso, da esplicitare nel contesto del verbale unico. Va da sé che nel loro complesso tali operazioni nella vigilanza amministrativa e previdenziale/assicurativa comprendono anche quelle concernenti quest’ultimo aspetto, se connesso con eventuali illeciti amministrativi, come “ad esempio, per le registrazioni contenute nel libro unico del lavoro”.
Qualora i tempi di definizione degli accertamenti concernenti i due aspetti citati coincidano, viene suggerito la contestazione contestuale dei diversi verbali, così come appare opportuno, nel caso contrario, di evitare la frapposizione di un lungo intervallo nelle contestazioni separate, in funzione evidentemente anche dell’interesse datoriale a disporre del quadro complessivo degli accertamenti, ai fini delle proprie valutazioni.
Nell’ipotesi di verbalizzazione separata diventa procedurale l’obbligo (v. apposita formulazione riportata nella circolare per ragioni di uniformità) di indicare l’oggetto di ciascun verbale (violazioni amministrative ovvero violazioni in materia previdenziale/assicurativa con il rispettivo riferimento temporale), nonchè la riserva dell’ulteriore verbale ovvero gli estremi del verbale già definito(come avviene di solito in tema di accertamenti amministrativi).
Mezzi di impugnazione
Nel rinviare per una completa informazione circa i ricorsi amministrativi avverso gli accertamenti ispettivi alla Newsletter N.L. n. 187/2017, la circolare in commento prende in esame il ricorso innanzi al Comitato ex art 17 del D.Lgs. n.124/ 2004 in tema di sussistenza e/o qualificazione della natura dei rapporti di lavoro, facendo rilevare l’impossibilità di avvalersene, quando coincide l’oggetto, per entrambi i verbali riferiti rispettivamente agli accertamenti amministrativi e a quelli previdenziali/assicurativi.
Il gravame è praticabile nei confronti del primo verbale, normalmente coincidente con quello unico, da cui conseguono anche gli inadempimenti contributivi.
Il secondo verbale riporterà soltanto l’informativa circa gli ulteriori mezzi di impugnativa, secondo le differenti casistiche.
Potrebbe, tuttavia, essere ammesso ricorso anche avverso tale verbale, qualora contenga la contestazione di ulteriori ipotesi, oltre quelle del connesso verbale amministrativo, di qualificazione e/o sussistenza del rapporto di lavoro non sanzionabili (v., ad esempio, fattispecie di annullamento della posizione contributiva dell’amministratore erroneamente inquadrato come dipendente).
Ancora, nell’ipotesi di verbalizzazione unica a seguito di ispezione condotta esclusivamente da personale ispettivo specializzato nella materia contributiva, ma che rilevi anche illeciti amministrativi, il verbale dovrà essere suddiviso in sezioni separate in relazione ai differenti mezzi di tutela attivabili.
Le novità richiamate in tema di verbalizzazione, per i riflessi illustrati, tra i quali assume particolare rilievo quello concernente l’azione datoriale di tutela, comportano opportunamente un adeguamento dei “sistemi gestionali in uso” presso gli Ispettorati, tra i quali la revisione dei modelli di verbalizzazione (la stessa circolare già contiene talune formule di integrazione), al fine di assicurare massima informazione e trasparenza a favore dei soggetti ispezionati.
Ancora in tema di strumenti di tutela, a ribadirne la centralità nel processo ispettivo e a ridurne il contenzioso, l’Ispettorato nazionale ritiene opportuno richiamare nell’occasione l’ambito di competenza del Comitato chiamato a decidere sui ricorsi ex art 17 del D.Lgs. n 124/2004.
È una competenza, come già richiamato, incentrata sugli atti di accertamento dell’Ispettorato del lavoro e degli Enti previdenziali e assicurativi, che vertono sulla sussistenza e la qualificazione dei rapporti di lavoro nelle fattispecie del lavoro nero, del disconoscimento dell’apprendistato, del tirocinio, del lavoro autonomo occasionale, delle collaborazioni coordinate e continuative. In tale ambito sono riconducibili il presunto lavoro autonomo dell’artigiano e del commerciante, nonché quello relativo alle collaborazioni familiari.
Viene opportunamente chiarito che non è ammissibile, invece, il ricorso avverso il disconoscimento della natura artigianale dell’impresa, nonché dei rapporti di lavoro dissimulati contraddistinti dall’assenza di prestazioni lavorative, che costituisce ipotesi reato riconducibile alla competenza del Giudice penale, da interessare a cura dell’ispettore anche nella veste di Ufficiale di Polizia giudiziaria. Secondo la circolare, non rientrano nella dissimulazione all’esame le ipotesi di annullamento della posizione contributiva: così non è ritenere rapporto fittizio quello del socio amministratore o del familiare convivente erroneamente inquadrati come lavoratori dipendenti. Sussiste, quindi, la competenza a decidere del citato Comitato.
Infine, per esaurire i casi controversi, la circolare ritorna sulla connessione tra il ricorso finora esaminato e quello ex art. 16 del D.P.R. n. 1124 presentabile all’Ispettorato del lavoro in materia di obbligo assicurativo Inail, confermando l’orientamento già espresso in passato con la circolare ministeriale n. 16/2010.
La possibilità di una sovrapposizione si pone quando il citato obbligo assicurativo trova ragione nella sussistenza o nella qualificazione del rapporto di lavoro. Ad evitare difformità di giudizio, è opportuno che in tale ipotesi l’Ispettorato territoriale adito ai sensi del citato art 16 sospenda la trattazione del ricorso fino alla decisione del Comitato. Stabilisce ancora la circolare che, sempre in presenza di coincidenza dell’oggetto, il gravame ex art.16 è da dichiarare inammissibile, nel caso in cui l’interessato non abbia presentato nei termini il ricorso ex art. 17 ovvero lo stesso sia stato rigettato.
Tenuto conto dell’ampio spazio dedicato nell’intervento dell’INL alla possibilità di impugnazione delle risultanze ispettive con l’analisi dei vari presupposti, viene spontaneo rilevare che forse sarebbe stato opportuno prendere in considerazione, nei limiti consentiti, la prefigurazione della invalidità degli atti per vizi di procedura. Sarebbe stato interessante esaminare la possibilità di mutuare la procedura prevista dal codice del contribuente n. 2012 del 27/07/2000, che allo stato attuale risulterebbe, comunque, applicabile nelle ipotesi di attività ispettiva in materia contributiva effettuata dagli Enti di previdenza e assicurazione (lett.d, comma 2 dell’art 7 del D.L. 13/05/2011 n. 70, convertito nella legge 12/07/2011 n. 106)