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Il nuovo quadro degli incentivi all’ assunzione

La conversione in legge del decreto sul reddito di cittadinanza e pensioni ha richiamato l’attenzione degli operatori sul bonus contributivo a favore dei datori di lavoro, che assumano i percettori del predetto sostentamento (RdC).

La misura agevolativa vuole perseguire lo scopo di rafforzare il profilo occupazionale del tanto discusso reddito di cittadinanza, con l’estensione, in particolare, al percorso della formazione, realizzato mediante  il coinvolgimento anche degli Enti di formazione e dei Fondi paritetici interprofessionali.

Da una prima lettura della specifica disciplina, salvo monitorarne nel tempo gli esiti, il beneficio potrebbe attrarre l’attenzione di determinati settori o aziende, interessati a determinate competenze professionali, finendo per non rivestire un interesse generalizzato, tenuto conto, oltre che di tali contenuti professionali in capo ai lavoratori, anche delle stesse procedure sottese al loro conseguimento.

Sullo sfondo rimane indispensabile l’esigenza di misure parallele, mirate alla tanto invocata promozione degli investimenti, quale concreta condizione per lo sviluppo occupazionale. 

 

Legge 26/03/2019 n. 26 di conversione del D.L. 28/01/2019  

“Disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e pensioni”

Interessa, in particolare, l’art. 8 che costituisce la fonte di riferimento delle agevolazioni all’esame, che distingue tra i soggetti beneficiari, le modalità  gli importi, le  condizioni per la loro erogazione.

I soggetti beneficiari sono i datori di lavoro privati, che assumano i percettori del RdC a tempo indeterminato e ad orario pieno anche mediante contratto di apprendistato. Preliminarmente devono manifestare la propria adesione all’iniziativa, comunicando alla piattaforma digitale dedicata presso l’ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, che possono essere coperti anche avvalendosi dell’attività svolta da soggetti privati accreditati.  

Restando sul tema delle modalità, il datore di lavoro contestualmente all’assunzione dovrà stipulare presso il Centro per l’impiego un patto di formazione, che garantisca al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Il patto può essere stipulato dagli Enti di formazione accreditati anche presso i soggetti privati abilitati ai Servizi per il lavoro ovvero dai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Nonostante l’ampio ruolo accordato a tali soggetti nell’ambito delle finalità normative, nella legge di conversione si è ritenuto di sopprimere la previsione di monitoraggio riferito alla loro attività.

L’incentivo all’assunzione a favore dell’impresa e del lavoratore è costituito dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di entrambe le parti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, entro il limite mensile dell’importo del RdC all’atto dell’assunzione e, comunque, per un ammontare non superiore a 780,00 mensili e, in ogni caso, non eccedente l’importo contributivo. Viene precisato che resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, a voler escludere a questo stretto riguardo qualsiasi penalizzazione a carico del lavoratore.

La durata del beneficio è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal percettore del RdC. Il periodo minimo non potrà essere inferiore a 5 mensilità.

È questa anche la misura fissa dell’esonero in caso di rinnovo del RdC.

I valori assoluti dell’agevolazione variano, quindi, da un importo massimo di 14040 euro a un importo minimo di 3900 euro.

Qualora l’assunzione passi attraverso un percorso di formazione o di riqualificazione, così come convenuto nel patto con l’Ente gestore di formazione ovvero con il Fondo interprofessionale, agli stessi va riconosciuto il 50% del beneficio contributivo, così diviso a metà con il datore di lavoro. Il limite massimo sarà di 390 euro mensili per un periodo non inferiore a 6 mensilità.

Anche l’agevolazione a favore dell’Ente o del Fondo interprofessionale consisterà in uno sgravio dei contributi dovuti per i propri dipendenti.

In caso di rinnovo, l’esonero a favore del datore di lavoro è concesso nella misura fissa di 6 mensilità, sempre per metà dell’ammontare del RdC. 

Rimane ferma la condizione che l’agevolazione non può superare l’importo dei contributi.

Il bonus contributivo esaminato è compatibile ed aggiuntivo rispetto all’esonero previsto a favore dei giovani dalla legge di bilancio 2019 n.145/2018, con la precisazione che, in caso di esaurimento di tale esonero contributivo, i nuovi sgravi saranno fruiti sotto forma di credito di imposta, secondo un apposito decreto da emanare a cura del Ministero del lavoro di concerto con quello dell’economia e finanze.

Condizioni per l’accesso ed il mantenimento dei benefici 

Trattasi di presupposti di carattere generale legati al rispetto:

  • delle regole attinenti agli aiuti dei minimis, secondo il Reg. Ue n.1408/2013 della Commissione;
  • delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, secondo l’art.1, comma 1175 della legge finanziaria 2007 n.296/2006;
  • della regolarità contributiva a norma della stessa legge finanziaria;
  • degli obblighi riguardanti l’assunzione dei disabili ex art.3 della legge n.68/1999;
  • dei principi generali stabiliti dall’art.31 del D.lgs. n.150/2015, comprendendo una serie di ipotesi che variano: a)dall’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato, tenuto conto della nozione comunitaria di impresa unica (condizione richiamata espressamente dalla stessa legge n.26/2019); b)al rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione; c)al rispetto delle condizioni relative allo stato di crisi; d)alla fruizione del beneficio in capo all’utilizzatore, in caso di somministrazione; e)alla comulabilità dei periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, anche in somministrazione; f)al rispetto degli adempimenti riferiti alle comunicazioni obbligatorie in tema di rapporti di lavoro 
  • della conservazione del posto di lavoro del beneficiario del Rdc per 36 mesi,      pena la restituzione dell’incentivo fruito maggiorato dalle sanzioni, salvo che il licenziamento sia avvenuto per giusta causa o per giustificato motivo.

Infine, mutuando dalla disciplina della NASpI, è prevista l’utilizzazione delle agevolazioni anche per l’autoimprenditorialità: è concessa infatti, la possibilità al percettore del RdC entro un anno di fruizione, di ottenere il riconoscimento in unica soluzione di un beneficio addizionale di 6 mensilità del reddito stesso nel limite di 780 euro mensili, al fine di avviare un’attività lavorativa autonoma o un’impresa individuale o una società cooperativa. Le relative modalità, riferite sia alla richiesta che all’erogazione del beneficio addizionale, saranno rimesse alla determinazione di un apposito decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

 

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