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Novità e conferme nei bonus assunzione anno 2020

Le misure mirate ad incentivare le assunzioni, attraverso la riduzione del costo del lavoro, hanno formato oggetto anche per il 2020 della relativa legge di bilancio, accanto all’abbattimento del cosiddetto cuneo fiscale limitato alle erogazioni in busta paga, che, com’è noto, ai fini attuativi concernenti segnatamente le modalità di attribuzione dei 3 miliardi di euro per l’anno 2020, necessita di apposito decreto, tutt’ora in fase di confronto tra le parti sociali.

Quanto alla natura delle scelte legislative, attinenti al tema dei bonus -assunzioni che qui interessa, accanto alla permanenza degli interventi – da più parti ritenuti non del tutto organici- in materia di sostegno all’occupazione, quelle attuali sembrano orientate a promuovere l’inserimento lavorativo dal mondo della Scuola e dell’Università, con l’aggiunta di una  altrettanto attenzione  all’impiego del personale femminile, mentre non è trascurabile un certo privilegio verso le piccole imprese e l’agricoltura.

Con queste premesse, come è sviluppata tale tendenza nell’ accennata legge di bilancio 27 dicembre 2019 n.160(S.O. n.45 alla G.U. 30 dicembre 2019 n. 304)? Se ne ricava quanto segue, frutto in gran parte di un riesame, una opportuna messa a punto e una attesa agibilità della normativa precedente:

Merita prima di tutto di essere sottolineato un certo rilancio dell’apprendistato, tenuto conto delle finalità di tale rapporto: l’incentivo raggiunge lo sgravio contributivo nella misura del 100%, nell’ipotesi di assunzione dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di apprendisti di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il  certificato di specializzazione tecnica superiore da parte delle micro imprese, che occupano fino a 9 dipendenti.

La durata dell’agevolazione è di 3 anni, mentre il superamento temporale comporta l’aliquota contributiva del 10%.

L’ obiettivo non è di poco conto nel contesto attuale, con efficacia importante socialmente nella misura in cui si dimostrerà in linea con il programma di alternanza scuola-lavoro. 

Per il contratto di apprendistato professionalizzante, rimane l’aliquota ridotta dell’1,5% per il primo anno, del 3% per il secondo e del 10% per il terzo anno per i datori di lavoro con meno di 9 dipendenti; gli altri datori saranno soggetti, invece, all’aliquota unica del 10%. È anche da tener presente che tale aliquota va maggiorata dell’1,31% per il finanziamento Naspi e dello 0,30% quale contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Analoga incentivazione all’occupazione giovanile è perseguita mediante il sostegno all’assunzione con contratto a tutele crescenti dei giovani under 35 riferite al 2020, sostegno consistente nello sgravio contributivo del 50%; l’agevolazione è stata estesa anche alle assunzioni avvenute nel 2019, dando attuazione alla previsione, all’origine di notevoli difformità interpretative, già contenuta nel cosiddetto Decreto dignità, comunque mai  operativa anche in assenza sotto il profilo formale dell’apposito decreto applicativo; la mancanza dell’estensione avrebbe comportato un’agevolazione solo a favore dei giovani under 30. 

Lo sgravio, applicabile anche in caso di conversione, nei limiti di età, di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato è riferito ai soli contributi INPS, entro l’importo massimo di 3000 euro annui e per una durata di 36 mesi.

Allo stato attuale, le agevolazioni nel 2021 potrebbero essere usufruibili soltanto a favore dei giovani under 30.

Nel limite della durata di cui sopra, possono godere delle agevolazioni anche i datori di lavoro che si sono eventualmente susseguiti nelle assunzioni, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. 

In considerazione della particolare attenzione dedicata al tema, è il caso di richiamare le condizioni legittimanti il godimento del bonus in parola: l’assunzione non deve costituire adempimento di un obbligo di legge riferito al diritto di precedenza ovvero ad atti giudiziari o amministrativi; presso l’azienda interessata non devono sussistere sospensioni per crisi o riorganizzazioni riguardanti le stesse mansioni oggetto del contratto incentivato; i datori di lavoro interessati nei sei mesi precedenti l’assunzione non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi; inoltre, nei sei mesi successivi all’assunzione il lavoratore agevolato ovvero un altro lavoratore occupato con le stesse mansioni  presso la stessa unità produttiva non può essere licenziato per giustificato motivo oggettivo. Infine, un ulteriore requisito riguarda il lavoratore, che non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro.   

E’ opinione diffusa che le agevolazioni di cui trattasi siano immediatamente usufruibili sulla base delle indicazioni di tipo operativo già fornite in passato dall’Inps sullo stesso tema(v. la circolare dell’Istituto n. 40 del 2018). 

Di grande rilevanza sociale la previsione, secondo la quale le assunzioni dei giovani di cui trattasi nelle Regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) godono di uno sgravio contributivo del 100%, con il limite di 8060 euro annui pe 12 mesi; per l’operatività dell’agevolazione occorre, tuttavia, un decreto ANPAL.

Per alcune modalità attuative, tenuto conto anche della problematica relativa alla compatibilità con l’analogo sgravio generale, necessita, comunque, altresì l’emanazione di una apposita circolare INPS.

Ritorna di attualità anche il cosiddetto bonus eccellenze, vale a dire l’incentivo, già previsto per l’anno 2019, mai divenuto operativo per la mancata emanazione di una circolare INPS. È da chiarire se il bonus di cui trattasi, riferito all’anno 2020, abbia o meno sbloccato anche quello attinente all’anno precedente.

L’agevolazione, applicabile ai giovani under 30, consiste nell’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8000 euro per un periodo di 12 mesi; il bonus è accordato per i soggetti in possesso della laurea magistrale conseguita entro la durata legale del corso di studi dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione di 110 e lode. Vale allo scopo anche il dottorato di ricerca conseguito nello stesso periodo di cui sopra prima del compimento del 34° anno di età.

Altra categoria presa in considerazione nella legge di bilancio all’esame è quella dei giovani agricoltori under 40: coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Essi godono dell’esonero riferito ad un periodo massimo di 24 mesi nella misura del 100% dei contributi, nell’ipotesi di iscrizione alla previdenza agricola nel periodo gennaio-dicembre 2020.

L’esonero non è cumulabile con altre agevolazioni ed è soggetto alle disposizioni proprie degli aiuti di stato –regime de minimis (20000 euro in tre esercizi finanziari). 

È indispensabile anche per il tipo di agevolazione richiamata una circolare attuativa dell’INPS.

Significativa anche la misura agevolativa riguardante le donne, quali atlete professioniste, con la previsione a favore delle società sportive femminili di un esonero nella misura del 100% dei contributi dovuti all’INPS entro il limite massimo di 8000 euro su base annua.

Il periodo preso in considerazione attiene agli anni 2020-2021-2022 con la finalità espressa di promuovere lo sport professionale femminile di cui alla legge 23/3/81 n.91, evidentemente al di là degli obbiettivi occupazionali in senso stretto

Permane tutta l’altra serie di agevolazioni in atto, che potremmo ritenere di tipo strutturale, le quali in tema di assunzione prevedono varie scelte, per cui sarebbe opportuno un’azione organica di specifico monitoraggio circa gli effetti, ai fini naturalmente di interventi più consapevolmente mirati e razionali. Si riportano di seguito i seguenti casi (l’insieme delle scelte legislative sono state calcolate in 10 interventi, di cui due innovativi nell’ambito della legge di bilancio 2020):

Naspi: l’assunzione dei percettori comporta, a favore dei datori di lavoro, un incentivo del 20% dell’indennità residuale non corrisposta. Inoltre, ritornando alle novità, nell’ipotesi di anticipazione Naspi al lavoratore per l’acquisizione di quote sociali in ambito cooperativo, l’importo ricevuto sarà esente dall’ Irpef. Le modalità operative e gli stessi criteri applicativi dovranno, tuttavia, essere, determinati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della più volte citata legge del bilancio.

Cassa integrazione straordinaria con assegno di ricollocazione: sgravio contributivo del 50% fino al limite di 4030 euro l’anno, per una durata di 18 mesi (12 in caso di assunzione a tempo determinato); la sola Cassa integrazione di almeno 3 mesi consente un’agevolazione contributiva del 10% per 12 mesi.

Donne di qualsiasi età, residenti nel Mezzogiorno, non occupate da almeno 6 mesi: l’assunzione dà diritto allo sgravio contributivo del 50% per 18 mesi (contratto a tempo indeterminato o trasformazione/stabilizzazione) ovvero 12 mesi (contratto a tempo determinato).

Godono dello stesso bonus alle stesse condizioni anche le assunzioni degli over 50 disoccupati da 12 mesi.

Sostituzione lavoratrici in congedo: le aziende con meno di 20 dipendenti nelle assunzioni a tempo determinato continuano ad usufruire di uno sgravio contributivo del 50% fino al raggiungimento di un anno di età del figlio della lavoratrice sostituita.

Un cenno anche al bonus per le assunzioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza: l’agevolazione spetta fino ad un massimo di 780 euro mensili per una durata non superiore a 5 mesi, a condizione che il contratto di lavoro sia a tempo indeterminato con orario intero.

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