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La formazione 4.0 rifinanziata dalla legge di bilancio 2021

Il finanziamento della formazione 4.0 nell’ultima legge di bilancio per il biennio 2021/2022 è da annoverare tra gli interventi strategici, collegabili all’esigenza indotta dalle irrinunciabili innovazioni sopravvenute nella nostra attività economica produttiva.

Il quadro risulta evidente, se agganciato al Recovery Plan (v .nostro PNRR), in funzione del Piano di Transizione 4.0, rafforzato con circa 24 miliardi dalla legge di bilancio.

Tale Piano, quale progetto del Ministero dello Sviluppo economico (legge di bilancio 2020), rispetto al precedente Piano nazionale impresa 4.0, riserva, come è noto, particolare attenzione al processo innovativo, definito dalle cosiddette nuove partite industriali, come gli investimenti green, la sostenibilità e creatività, la trasformazione digitale.

La formazione si pone naturalmente in funzione strumentale rispetto all’attuazione di una siffatta visione innovativa, con l’obiettivo di stimolare e sostenere concretamente le misure riferite agli investimenti, accanto a quelle concernenti l’organizzazione e la gestione aziendali.

Trattasi, quindi, di una attività formativa che prescinde da quanto richiesto obbligatoriamente per determinati rapporti di lavoro dipendente e per determinati settori (v., ad esempio, tutela e sicurezza dei lavoratori nei posti di lavoro). Di qui, il valore strategico prima accennato della formazione ora rifinanziata.

Tutto ciò premesso, per richiamare l’assoluta rilevanza del tema, dovuta all’esigenza della cosiddetta ripartenza, esaminiamo ora soprattutto sotto il profilo operativo i contenuti e le modalità del tipo di sostegno rinnovato, proprio della formazione che interessa.

L’agevolazione, quale bonus sostegno alla formazione, consiste in un credito di imposta, variabile in relazione alle dimensioni aziendali:

  • 50% delle spese sostenibili per le piccole imprese con un massimo di 300.000 euro annui;
  • 40% delle spese sostenibili per le medie imprese con un massimo di 250.000 euro annui;
  • 30% delle spese sostenibili per le grandi imprese con massimo di 250.000 euro annui;
  • 60% delle spese sostenibili per tutte le imprese a favore dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (cfr. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 17 ottobre 2017 n. 212).

 

 Le spese ammissibili, dopo la legge di bilancio 2021, comprendono anche:

    – Le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla   formazione;

  • I costi di esercizio relativi ai formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come le spese di viaggio, i materiali e le forniture specifiche del progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature relativamente alla quota che interessa il progetto specifico, le spese di alloggio se riferite ai partecipanti lavoratori disabili:
  • I costi della consulenza riferita al progetto di formazione;
  • Le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette(spese amministrative, locazione, spese generali) sempre per la quota ore attinente alla formazione.

E’ bene tener presente che le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 valgono dal gennaio dello stesso anno, non trovando, quindi, applicazione per le attività svolte nel corso dell’annualità 2020. Così il riscontro del Ministero del lavoro a specifico quesito, rinvenibile sul sito dello stesso Dicastero insieme alla soluzione di numerosi altri quesiti formulati soprattutto in materia di costi sostenibili.

I beneficiari del credito di imposta comprendono tutte le imprese, anche gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata. Sono, invece, esclusi dall’agevolazione i titolari di reddito di lavoro autonomo. Sono altresì escluse le imprese sotto una qualsiasi procedura concorsuale ovvero anche in stato di liquidazione volontaria, così come quelle interessare da sanzioni interdittive di cui al D. Lgs, n. 231 del 2001. Infine, altro impedimento alla partecipazione è costituito dalla mancata osservanza da parte dell’impresa degli obblighi contributivi e previdenziali, nonché della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

I contenuti formativi: il ruolo della formazione è essenziale nell’ambito del processo, che scaturisce dalla cosiddetta quarta rivoluzione industriale (da cui industria 4.0), incentrata su una produzione automatizzata e interconnessa. E’ un processo che si sviluppa, secondo l’analisi degli studiosi, in più direzioni, che vanno dall’utilizzo dei dati con i loro valori alla interazione uomo-macchina. L’attualità del tema, anche in funzione anticrisi in tempo di pandemia da coronavirus, è stata sottolineata dallo stesso Presidente del Consiglio Mario Draghi: “estendere e rendere facilmente fruibile il Piano nazionale della transizione 4.0, per accompagnare le imprese nel processo di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale”.

Il compito della formazione si confronta, quindi, con tematiche complesse, ricavabili già nel Piano nazionale Impresa 4.0, articolato in ben undici opzioni, tra cui a conclusione l’integrazione digitale dei processi aziendali; detta, inoltre, gli ambiti di applicazione nella vendita e marketing, informatica e tecniche, nonché tecnologie di professione.

Di interesse anche i soggetti abilitati all’erogazione della formazione industria 4.0

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • Università pubbliche o private o strutture ad esse collegate;
  • Istituti tecnici superiori;
  • Soggetti accreditati presso i Fondi interprofessionali secondo il Regolamento Cee 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000, settore EA 37;
  • Personale dipendente.

Infine, per completare il quadro operativo, un richiamo alle modalità di applicazione della procedura da porre in essere per avvalersi della formazione 4.0:

  • Comunicazione a Ministero dello Sviluppo economico;
  • Attestazione a ciascun dipendente dell’effettiva partecipazione alle attività formative con le specificazioni del caso circa gli ambiti aziendali;
  • Certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti circa l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile aziendale;
  • Relazione da conservare, a cura dell’impresa beneficiaria, circa le modalità organizzative e i contenuti delle attività formative svolte. 

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