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A che punto è la riforma del Terzo Settore e del Servizio Civile

Le linee guida per la riforma del Terzo settore erano state presentate già in precedenza . Il testo della legge delega era pronto da luglio. L’iter formale è partito il 22 agosto scorso con la presentazione alla Camera del testo: Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.(in allegato al fondo della pagina) (AC 2617). Si tratta di sette articoli che precisano iter, criteri direttivi generali e specifici per ogni profilo di ente o di disciplina agevolativa.

Il testo normativo è accompagnato da una ricca esposizione di note tecniche che verificano la coerenza dell’impianto in termini normativi, di assetto istituzionale (europeo e nazionale), di sostenibilità economica, di costituzionalità dei dispositivi.

Interessante è anche il rapporto relativo alle consultazioni precedenti la formulazione normativa, in specifico quanto riguarda quella on line.

Rispetto alle linee guida originarie, inviate on line dal Presidente del Consiglio –  dovendo fare i conti con le questioni di architettura normativa e di disponibilità economiche (e di consenso) –  si restringe in parte il campo di intervento. Alcune questioni sono state accantonate. Altre, pur indicate, saranno sicuramente affrontate e sciolte all’atto della decretazione delegata. Ciò non pregiudica le finalità strategiche di riordino integrato. 

Il problema di oggi è intanto quello di approvare la legge delega, allo stato attuale non ancora attribuita. L’impegno alla conclusione della riforma da parte del Governo continua ad essere confermato per fine anno. Nonostante l’ostacolo della pluralità dei testi da predisporre da parte di dicasteri diversi, delle procedure di consultazione istituzionali parlamentari e non e del rapporto con i referenti del Terzo settore.

 

  1. 1.Se in merito ai principi generali (vedi art.2) non vi sono da sollevare sostanziali riserve.  Anzi sono da apprezzare alcune soluzioni che tendono ad avere strumenti unificati del Terzo settore quali la struttura di missione per il coordinamento e la vigilanza. Va auspicato, peraltro, che i processi di aggregazione delle realtà associative siano realizzati attraverso misure di facilitazione e non derivanti da un appesantimento delle piccole realtà associative tramite previsioni amministrative o di profili di controllo e vigilanza interni. 

Le questioni si propongono, intanto, nel riordino del volontariato e della promozione sociale (art.3) laddove viene indicata la necessità di armonizzazione dei due profili associativi, vengono indicati criteri prevalentemente per le associazioni di volontariato (criteri condivisibili) e la giusta necessità di razionalizzazione (auspicabile la unificazione) degli osservatori. In questo ambito si pone il rischio, da evitare, della sovrapposizione dei due profili associativi, della conseguente  indistinzione delle specifiche meritevolezze e la indifferenziata premialità agevolativa su base istitutiva. 

La delega al  riordino dell’impresa sociale (art.4)   contempla  orientamenti già in precedenza affermati in proposte di disegni di legge. Rimane aperto il confronto con il sistema di partecipazione e tutela del lavoro dipendente da sviluppare nella delega.

Per quanto riguarda il servizio civile (art.5) gli orientamenti non confermati rispetto alle linee guida sono: la definizione delle durate minime e massime, l’apertura ai giovani stranieri (rinviata alla questione della cittadinanza) e la fissazione dell’obiettivo di centomila volontari nel triennio. Acquisito è il finanziamento di cinquanta milioni. La legge di stabilità potrà prevedere ulteriori finanziamenti.

Gli orientamenti del sistema agevolativo si presentano in modo articolato: per distinguere profili di enti non commerciali da quelli più direttamente interni alle finalità solidaristiche e di utilità sociale del Terzo settore,  per  interventi finalizzati ad agevolare le propensioni donative delle persone e delle imprese, per la  riforma dell’istituto del cinque per mille,  per incentivare  in termini innovativi l’impresa sociale in analogia alle start up,  con adatta capitalizzazione anche con fondi rotativi, con l’accesso al patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, con la diffusione di titoli di solidarietà o di finanza sociale.

 

  1. 2.La legge delega nella attuale formulazione raggiunge l’obiettivo di dare una configurazione unitaria ed integrata del Terzo settore. Si può mette in campo così un soggetto economico – sociale che può dare un contributo al riordino del welfare, alla politica economica ed occupazionale integrata tra profit e non. Da non sottovalutare l’apporto positivo in collegamento con la programmazione FSE 2014 2020.

 

Ma c’è una tempestività a riguardo da salvaguardare. Di questo è diffusa la consapevolezza. Si tratta di confermare il Terzo settore come una delle priorità sottolineate in questo periodo da parte non solo del governo. 

Scheda. Contenuti della

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”. (AC 2617) 

 

Articolo

Contenuto

Art.1 

Individua l’oggetto, le finalità  e le  procedure, le competenze dei dicasteri nella elaborazione dei decreti delegati ed il necessario confronto con l Conferenza unificata.

 

 

 

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e d’interesse generale. 

In particolare  riguardo alla revisione e integrazione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute,; di procedere al riordino e al necessario coordinamento delle altre disposizioni compresa la disciplina tributaria agli enti anche mediante la redazione di un apposito testo unico; di procedere alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale e in materia di servizio civile nazionale.

Art.2 

Fissa i principi ed i criteri a cui si devono conformare i decreti delegati.

 

Principi e criteri dei decreti delegati:

a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite,  quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo della Costituzione;

b) riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d’interesse generale;

c) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, ai fini dell’identificazione di normative promozionali;

d) assicurare la più ampia autonomia statutaria al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell’ente e la tutela degli interessi coinvolti;

e) riorganizzare e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e disciplinare il relativo regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori,;

 f) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori e trasparenza, nonché ai princìpi di efficienza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati;

g) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell’ente;

h) definire criteri e vincoli di strumentalità dell’attività d’impresa eventualmente esercitata dall’ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;

i) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche;

l) individuare specifiche modalità di verifica dell’attività svolta e delle finalità perseguite;

m) disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

n) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, 

o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l’affidamento agli enti dei servizi d’interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione;

p) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti;

q) prevedere che il coordinamento delle azioni di promozione e di vigilanza delle attività degli enti finalizzato ad assicurare l’uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia assicurato, anche mediante l’istituzione di un’apposita struttura di missione che utilizzi  le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art.3

Riordino e revisione

della disciplina in materia di attività di volontariato e di promozione sociale.

Riordino e revisione dovranno essere conformi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) armonizzazione delle diverse discipline in materia di volontariato e di promozione sociale;

b) promozione della cultura del volontariato tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche;

c) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento diretto, nelle attività promozionali, delle organizzazioni di volontariato, incluse quelle che riuniscono militari;

d) riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello;

e) revisione e promozione del sistema dei centri di servizio per il volontariato e riordino delle modalità di riconoscimento e di controllo degli stessi;

f) revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo di promozione sociale.

Art. 4

Riordino e revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

Riordino e revisione dovranno essere conformi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) qualificazione dell’impresa sociale quale impresa privata con finalità d’interesse generale avente come obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, utilizzando prioritariamente i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali, anche attraverso l’adozione di modelli di gestione responsabili, trasparenti e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;

b) revisione dell’attuale disciplina dell’attribuzione facoltativa della qualifica di impresa sociale e sua attribuzione di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi;

 

Art.5

Riordino e revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale,

Riordino e revisione dovranno essere conformi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata attraverso modalità rivolte a promuovere attività di solidarietà, inclusione sociale, cittadinanza attiva, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della nazione e sviluppo della cultura dell’innovazione e della legalità nonché a realizzare un’effettiva cittadinanza europea e a favorire la pace tra i popoli;

b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;

c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l’instaurazione di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione della non assoggettabilità della prestazione ad alcuna disposizione fiscale o tributaria;

d) coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro nella programmazione e nell’organizzazione del servizio civile universale;

e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale;

f) previsione di un limite di durata del servizio civile universale che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell’Unione europea, nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell’Unione europea;

g) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l’espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

 

Art.6

Disciplina delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore .

Disciplina delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall’ente e introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione degli utili e dell’impatto sociale delle attività svolte;

b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito o dall’imposta delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, al fine di promuovere i comportamenti donativi delle persone e degli enti;

c) riforma strutturale dell’istituto della destinazione del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti, determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili, razionalizzazione dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti agli enti;

d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla trasparenza totale, con la previsione delle conseguenze per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità,

e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati;

f) previsione, per le imprese sociali:

1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;

2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;

3) dell’istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali;

g) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;

h) promozione dell’assegnazione in favore degli enti degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;

i) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Art. 7 

Disposizioni di carattere finanziario e finali.

Dall’attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Solo per l’attuazione di quanto previsto per il servizio civile è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2015. 

3. Ulteriori risorse potranno essere individuate nell’ambito della legge di stabilità 2015

 

In allegato

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