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Le novita’ in materia di lavoro e previdenza nella legge di stabilita’ 2014

L’ ’anno appena concluso ci ha riservato una serie di cambiamenti di tipo lavoristico e previdenziale, mediante la legge di stabilità, mentre era stato appena varato un notevole incremento delle sanzioni per violazioni nella stessa materia, tutte misure manutentive dell’attuale sistema.

Premessa

Non sono pochi gli interventi operati dalla legge di stabilità (legge n. 147/2013, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013), entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, tutte norme che toccano tematiche importanti, che vanno dalle pensioni, agli ammortizzatori sociali, al welfare, alle assicurazioni contro gli infortuni.

Da una prima lettura di insieme, appare agevole osservare che trattasi di misure di aggiornamento e miglioramento del sistema in atto, senza alcun respiro riformatorio, dovendo evidentemente cercare altrove i segnali di tale natura, da ricondurre soprattutto al tanto invocato rilancio dell’economia e dell’occupazione.

Il quadro regolatorio abbisognerebbe, oltre che di semplificazione, di organicità e coerenza, per mettere mano ad una vera e propria controriforma, che possa stimolare e accompagnare le dinamiche della  crescita. 

Tentiamo di scorrere in sintesi, con finalità informative, i passaggi più importanti della normativa appena citata.

 

Esodati

Un decreto interministeriale (Lavoro – Economia), da emanare entro il 2 marzo p.v., dovrà attuare la quinta operazione di salvaguardia pensionistica, dopo le penalizzazioni della legge Fornero, per altri 23 mila lavoratori, prescelti secondo i criteri definiti nei commi 191, 194 /198 dell’art. 1 della legge.

L’impegno finanziario ammonta a 950 milioni di euro nell’arco temporale dal 2014 al 2020.

I beneficiari salvaguardati raggiungono, cosi, la cifra di 162130 unità, che rappresentano attendibilmente, anche se mancano indicazioni ufficiali, poco meno della metà dei cosiddetti esodati della Riforma Fornero.

Rivalutazione delle pensioni

   La perequazione al costo della vita delle pensioni non è stata totalmente ripristinata, ma rivista, superando in particolare il blocco biennale per le pensioni di importo, nel triennio 2014/2016, fino a tre volte il trattamento minimo INPS, pari attualmente a 1486,29 euro; la rivalutazione sarà, invece, graduale con riferimento ai trattamenti di importo superiore, con percentuali a scendere dal 95% per assegni pensionistici fino a 4 volte il minimo per arrivare al 40% per quelli superiori a 6 volte ( vedi criteri nel comma 483 dell’art.1).

E’ bene, tuttavia, tener presente che, a fronte dell’ ampliamento della base dei beneficiari, risultano contenuti gli effetti positivi, in quanto, con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze, è stato limitato all’1,20% il tasso di perequazione, a partire dal 2014.

Solidarietà delle cosiddette pensioni d’oro

   Dopo la sentenza della Corte Cost. n. 116/2013, è stato ripristinato il contributo di solidarietà, con riferimento al triennio 2014/2016, nella misura fino al 6% per gli importi pensionistici superiori da 14 a 20 volte il minimo Inps ( da 6900 a 9900 circa mensili), al 12% per la parte eccedente ( da 20 a 30 volte), al 18%  per gli importi ancora superiori;

Ammortizzatori sociali

Le misure sono variamente articolate: 

– prima di tutto, in attesa della graduale attuazione e dell’entrata a regime della Riforma Fornero, sono stati stanziati 600 milioni di euro per il rifinanziamento della cassa integrazione e della mobilità in deroga per l’anno 2014,con erogazione secondo i settori e le procedure già in atto;

– per i contratti di solidarietà di tipo difensivo (mirati a superare la mobilità, al fine di mantenere i livelli occupazionali), la percentuale integrabile non rimane nella misura dell’80% ,ma scende al 70%, mentre il rifinanziamento è limitato soltanto a cinquanta milioni.

– per i contratti di solidarietà di tipo espansivo, mediante riduzione stabile dell’orario di lavoro per assumere altri lavoratori, è previsto uno stanziamento di 40 milioni di euro;

– è  superata la scadenza del 31/10/2013, per la costituzione in sede negoziale dei Fondi bilaterali di solidarietà, aventi, com’è noto, la finalità di concedere le integrazioni salariali a favore dei lavoratori occupati nei settori, che non ne sono destinatari secondo l’ordinamento da tempo in atto.

Di rilievo il nuovo obbligo contributivo pari allo 0,5 % a carico dei datori di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio c.m., per permettere l’immediata operatività dei Fondi residuali, che andranno a surrogare le funzioni dei Fondi bilaterali in caso di loro mancata costituzione.

L’adempimento contributivo di cui trattasi viene sospeso, in caso di procedure in corso per la costituzione dei predetti Fondi negoziali.

Partite iva 

Gli interventi normativi attengono soltanto agli obblighi contributivi, stabiliti in maniera diversificata,  secondo le posizioni professionali, in particolare, non prevedendo alcun incremento con riferimento alle prestazioni rese dai professionisti privi di Albo e di Cassa di categoria ( misura 27% per il 2014);il contributo sarà, invece, del 28% per gli altri professionisti e del 22%, con aumento contemporaneo prima riferito a 2 anni, per i pensionati e gli iscritti ad altra gestione previdenziale.

 

Call center

Una misura opportuna, varata dalla nuova legge, anche se non significativa sotto il profilo quantitativo, per un settore caratterizzato dalla precarietà occupazionale, quale quello dei call center, consiste in un incentivo pari al 10% della retribuzione mensile per 12 mesi, a favore delle aziende, che abbiano mantenuto in servizio gli operatori telefonici alla data del 31/12/2013. Un decreto ministeriale stabilirà le modalità di applicazione del contributo, che sarà, comunque, oggetto di valutazione in sede europea, ai fini dell’applicazione o meno della disciplina sugli Aiuti di Stato.

Associazioni in partecipazioni.

I termini di scadenza, riferiti alla procedura di stabilizzazione dei rapporti, sono stati riaperti a tutto il 31 marzo 2014, ai fini della stipulazione degli accordi sindacali, con obbligo di deposito presso l’Inps entro il 31 luglio 2014.

L’assunzione a tempo indeterminato comporta l’estinzione degli illeciti commessi e la revoca di eventuali provvedimenti amministrativi già emanati. E’ previsto anche il versamento di un importo pari al 5% dei contributi a carico dell’associato.

 

Inail

Un attenzione particolare è stara dedicata al fenomeno della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, mediante la previsione di una riduzione dei premi dovuti all’Inail. L’agevolazione, che verrà stabilita con decreto interministeriale Lavoro- Economia a decorrere da gennaio 2014, sarà applicata “ per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione”, a voler significare attendibilmente che sono presi in considerazione le ipotesi riguardanti il positivo andamento infortunistico e gli investimenti nella materia anzi citata.

I fondi stanziati sono di una certa consistenza: per il triennio 2014/2016 il limite va da 1000 a 1200 milioni di euro.

In tema di prestazione Inail, è previsto, inoltre, un incremento degli indennizzi per danno biologico entro il limite del 50% delle variazioni dei prezzi al consumo, nonché una revisione, con l’intento di raggiungere il livello massimo, del calcolo delle rendite ai superstiti.

 

Incremento sanzioni amministrative

Ha costituito motivo di interesse, oltre che di preoccupazione dei datori si lavoro, il dibattuto intervento in tema sanzionatorio. Il  notevole incremento delle penalità è stata la strada scelta, forse discutibile, nel particolare momento socio economico, per arginare, in chiave di deterrenza, talune significative violazioni in materia di orario di lavoro e riposi, nonché di lavoro nero.

La fonte è il D.L. n. 145/2013 ( Destinazione Italia), con chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con lettera circolare 22277 del 27 Dicembre u.s., che finisce per rinviare l’applicazione delle nuove misure sanzionatorie ad avvenuta conversione in legge del decreto stesso, per avere certezza circa gli importi da comminare.

Le sanzioni sono state decuplicate per le violazioni in tema di orario e di riposo settimanale, con un massimo, nell’ambito delle varie ipotesi, da 10000 a 50000 euro, se sono coinvolti più di 10 lavoratori o interessati almeno 5 periodi di riferimento.

In tema di lavoro nero, l’aumento si attesta sul 30%, con una misura massima, per dare un’idea della consistenza quantitativa, da 1950 a 15600 euro per ogni lavoratore irregolare e una maggiorazione di 195 euro giornalieri.

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