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13 mila ingressi per lavoro stagionale nel 2015

Dalle ore 9 del 5 maggio 2015 è possibile effettuare la precompilazione delle domande di nulla osta all’assunzione per lavoro stagionale per l’anno 2015, utilizzando il sistema telematico predisposto dal Ministero dell’Interno, all’indirizzo nullaostalavoro.dlci.interno.it.

L’invio delle domande sarà possibile dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2015.

Il decreto del presidente del Consiglio del 2 aprile 2015 prevede una quota massima di 13.000 ingressi di cittadini stranieri residenti all’estero e stabilisce che siano ammessi nel territorio italiano lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Egitto, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco,  Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

Il provvedimento, inoltre, nell’ambito della quota delle 13.000 unità, ne riserva 1.500 per i lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

La quota di 13.000 unità (di cui 1.500 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro con una circolare successiva, sulla base del fabbisogno che emergerà dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.

Le informazioni dettagliate sulla procedura sono contenute nella Circolare congiunta del Ministero dell’ Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2643 del 29 aprile 2015.

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. Pertanto, nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare ai prefetti le richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e disponibile all’allegato 2 della circolare congiunta.

Riguardo all’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, la circolare ribadisce le istruzioni già diramate con le circolari congiunte nr. 1602 del 25 febbraio 2011, nr. 1960 del 20 marzo 2012  e nr. 1845 del 19 marzo 2013 e n. 2084 del 3 aprile 2014. Tutti gli invii, pertanto, compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda. Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. 

La circolare richiama, inoltre, l’attenzione sulla procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro. Si ricorda che, in base a quanto stabilito dall’articolo 17 della legge n. 35/2012, è prevista, una procedura più veloce per l’assunzione dei lavoratori stagionali che sono già stati in Italia l’anno precedente e sono tornati in patria alla scadenza del permesso. 

È stato, infatti, introdotto, già a partire da alcuni anni, un meccanismo di silenzio-assenso in base al quale, nel caso in cui il datore di lavoro sia lo stesso dell’anno precedente, qualora lo Sportello Unico per l’immigrazione, decorsi i venti giorni previsti dalla legge, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta di nulla osta al lavoro si intende accolta. 

Al fine di avvalersi di tale semplificazione è però necessario, come chiarito nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Interno del 20 marzo 2012, che il datore di lavoro specifichi, nell’apposito campo inserito nel modello C-stag, i dati, relativi all’anno precedente, della comunicazione obbligatoria riferita all’assunzione del lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell’assicurata posseduti da quest’ultimo.

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