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Ritorna l’ispettorato nazionale del lavoro, con qualche ma

Il nuovo ente si colloca nel processo di razionalizzazione e semplificazione delle funzioni pubbliche, che costituisce uno dei punti cardine del Jobs Acts.

Il decreto approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2015 è espressione della delega contenuta nell’articolo 1, comma 7, lett. I della legge n. 183 del 2014, che prevede alternativamente le misure di coordinamento della vigilanza esercitata da più Enti ovvero l’istituzione di una Agenzia unica .

Il percorso scelto vede la creazione dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’intento di razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza,nonché di evitare la sovrapposizione degli interventi degli ispettori ministeriali con l’azione dei servizi ispettivi dell’INPS e dell’ INAIL.

Per quanto riguarda, invece, i servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali  e dell’Agenzia Regionale per la Protezione ambientale, il coordinamento mirerà ad assicurare l’uniformità di comportamento e la sovrapposizione delle attività di competenza, per una maggiore efficacia negli accertamenti.

 

Ispettorato nazionale del lavoro

Natura giuridica : il nuovo soggetto ha personalità giuridica di diritto pubblico, sarà dotato di autonomia organizzativa e contabile rispetto al Ministero del Lavoro e P.S. , da cui tuttavia sarà vigilato, in funzione degli obiettivi e della corretta gestione finanziaria.

Sarà sottoposto al riguardo anche al controllo della Corte dei Conti.

Organizzazione : La relativa articolazione prevede una sede centrale a Roma e un numero massimo di 80 sedi territoriali ( dalle 85 attuali), che andranno, previo ulteriori accorpamenti, a coincidere in buona sostanza con le attuali Direzioni territoriali del lavoro. Sono, pertanto,  da ritenere superate le attuali 4 Direzioni interregionali del lavoro di recente istituzione, mentre strutture regionali – ora non previste –  potrebbero  coincidere con gli  Ispettorati provinciali nelle città capoluogo di  Regione. Un apposito DPCM, da emanare entro 45 gg dall’entrata in vigore del D.Lgs stabilirà il numero esatto delle sedi, con le relative articolazioni, le dotazioni organiche e delle risorse strumentali, tenendo presente che il personale non dovrà superare le 6357 unità. 

Sarà trasferito allo scopo  nel ruolo dell’Ispettorato nazionale il personale ispettivo delle attuali strutture, ivi compreso quello operante presso la Direzione generale dell’attività ispettiva, che sarà soppressa, e presso le altre sedi centrali dello stesso Ministero, che dovrà subire anch’esso una non semplice riorganizzazione. 

Sarà  ancora presente l’Arma dei Carabinieri; viene, infatti, riproposto il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro alle dipendenze del Ministro del Lavoro, mentre presso le sedi territoriali continuerà ad operare un contingente di personale, funzionalmente dipendente dal dirigente.

-Organi : sono il Direttore, il Consiglio di amministrazione(che stabiliscono l’indirizzo e le linee operative da approvare a cura del Ministero del lavoro), nonché il  Collegio dei revisori. 

Funzioni e attribuzioni : Saranno oggetto di un apposito Statuto, che tratterà anche della fissazione degli obiettivi da perseguire. In particolare, le funzioni e le attribuzioni consisteranno, in continuazione con l’attività ispettiva, finora svolta, nella vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro. Rientrano ancora nella competenza dell’Ispettorato gli accertamenti in tema di riconoscimento dei diritti e delle prestazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di applicazione delle tariffe dei premi. Sopravvivrà anche la vigilanza nel settore dei trasporti.

Assume sicuramente rilevante interesse la previsione dello studio e dell’analisi dei fenomeni del lavoro sommerso e in generale della mappature dei rischi, al fine di indirizzare l’azione ispettiva .

E’ confermata – e non è cosa di poco conto – l’attività di promozione della legalità e di prevenzione delle irregolarità presso le  Associazioni, gli Enti interessati e in generale i datori di lavoro, per il contrasto al lavoro irregolare. 

Coordinamento e accentramento delle funzioni ispettive :

Rappresentano sostanzialmente le ragioni, che hanno ispirato il decreto con gli interventi di razionalizzazione e semplificazione della vigilanza. La scelta attuale sembra essere, tuttavia, interlocutoria rispetto a tale finalità, perché l’Ispettorato e i servizi INPS e INAIL continueranno ad operare dalle rispettive sedi, mentre con gli emanandi decreti sull’organizzazione e il funzionamento il personale ispettivo degli Istituti assicurativi confluirà in un ruolo ad esaurimento facente capo agli stessi Istituti. Ciò, in aggiunta alla previsione di forme di coordinamento tra Ispettorato e servizi ispettivi INPS e INAIL, misure comprensive del potere dell’Ispettorato di dettare le linee direttive dell’attività e della programmazione, con salvaguardia soltanto degli accertamenti tecnici funzionali all’attività dei singoli Enti . Vengono, altresì, sottolineati gli obblighi a carico dei predetti Istituti e dell’Agenzia delle Entrate relativamente alla messa a disposizione dei dati, anche analitici, dei rispettivi archivi, ai fini  dello studio e delle scelte di programmazione della   vigilanza.

Il Direttore è supportato nel  proprio ruolo di indirizzo da un apposito Comitato, partecipato anche da rappresentanti dell’INPS e dell’INAIL.

Se il coordinamento, peraltro già presente nella precedente normativa, assume  ora effettivamente carattere più stringente, potremmo ritenere almeno in via interlocutoria che finirebbero per  essere assicurate le stesse finalità dell’Agenzia unica, tenendo anche presente la dipendenza funzionale degli ispettori degli Enti previdenziali dall’Ispettorato e l’attribuzione agli stessi dei poteri propri degli ispettori del lavoro.

Funzionale all’organicità delle sinergie è anche il ruolo della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, anch’ essa già esistente,  ma ora rivisitata nei compiti. Vi partecipano, oltre ai Direttori generali degli Istituti previdenziali, anche il Comandante dei Carabinieri per la tutela del lavoro, il Comandante generale dei Carabinieri, quello della Guardia di Finanza, nonché quello del Nucleo speciale delle Entrate sempre della Guardia di Finanza e il Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate.

Completano la composizione anche quattro rappresentanti dei lavoratori e altrettanti rappresentanti dei datori del lavoro

 La mission della Commissione consiste, in particolare, nella indicazione degli indirizzi strategici e delle priorità degli interventi.

Strumenti di tutela datoriali : sfuggono le ragioni – peraltro, non confortate dalle relazioni tecniche di accompagnamento al decreto – delle scelte relative ai ricorsi amministrativi, al di là dell’esigenza di prevederne le attribuzioni secondo la nuova organizzazione .

In assenza di modifiche nel percorso parlamentare prima dell’approvazione definitiva, si rendono sicuramente indispensabili i chiarimenti ministeriali del caso, al fine di rendere meno problematico e più agevole il ricorso alle tutele da parte dei datori di lavoro.

Dall’attuale decreto si ricava la previsione di due tipi di ricorsi amministrativi:

Il primo, esperibile presso il Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, avverso gli atti di accertamento a cura degli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria in generale in materia di lavoro, legislazione sociale , contributiva e assicurativa. La disciplina è contenuta nell’art. 16 del D.Lgs n. 124/04, riformulato, in sostituzione delle regole precedenti, concernenti il ricorso in tema di ordinanze ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro, ora Ispettorati territoriali del lavoro.

Se cosi è, tali ordinanze, non trovando, peraltro, origine in accertamenti da parte della Polizia giudiziaria prima citata, potranno essere opposte soltanto davanti al Tribunale ex art. 22 della legge n. 689/81, essendo la tutela giurisdizionale l’unica rimasta nella disponibilità datoriale. E’ da notare che il nuovo ricorso, nel novellato art. 16 prima citato, non prevede la sospensione dei termini di cui al predetto art. 22;

Il secondo ricorso è proponibile avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato (non citate le ordinanze ingiunzioni) e degli Enti previdenziali, aventi ad oggetto la sussistenza o la natura del rapporto di lavoro subordinato. La nuova formulazione dell’art. 17 del D.Lgs n. 124/04, che ha disciplinato fino ad ora il ricorso di cui trattasi, si è resa necessaria, a seguito della creazione della nuova struttura competente a decidere, vale a dire l’Ispettorato territoriale del lavoro. Per la situazione così venutasi a creare, occorrerà risolvere l’eventuale incompatibilità, nel caso non potesse essere assicurata la terzietà del Presidente del Comitato, coincidente con il Direttore territoriale, firmatario dell’ordinanza.

 

La complessità della specifica Riforma all’esame, che riprende e tenta di rendere puntuale l’ambizioso obiettivo del coordinamento degli accertamenti ispettivi, perseguito da tempo, sia pure attraverso altri percorsi, suggerisce di rimettere qualsiasi valutazione circa le scelte attuali ad un auspicato ed efficace monitoraggio in corso d’opera, con l’intento di riscontrare che l’intervento legislativo sopravvenuto garantisca effettivamente ”un’ ispezione del lavoro più efficace ed efficiente con un unico referente”.

 

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