Il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 di riordino della normativa dei servizi per il lavoro compie scelte importanti in materia di politiche attive e di centri per l’impiego.
E’ bene ricordare che, in seguito alla proposta di riforma costituzionale risultante dal disegno di legge AC 2613-A, spetta allo Stato la competenza esclusiva in materia di politiche attive del lavoro; alle Regioni, invece,resta la potestà legislativa in materia di “promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale”.
In futuro, dunque, le Regioni perderanno totalmente la competenza in materia di politiche per il lavoro: nel frattempo però si è reso necessario individuare una fase di transizione dal modello decentrato al neo centralismo, disegnato dalla riforma della Costituzione, per superare gli aspetti d’interferenza con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro. A tal fine l’art. 1, c. 3, della l. n. 183/2014 stabilisce che sul decreto sia raggiunta una intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. L’intesa è stata raggiunta il 30 luglio scorso in seguito all’impegno del Governo di recepire le modifiche allo schema di decreto legislativo proposte dalle regioni. L’intesa realizza il miglior compromesso possibile, a Costituzione invariata, per la gestione della fase transitoria del percorso legislativo che porterà a un diverso assetto delle competenze in materia di politiche del lavoro. Gestione operativa delle politiche attive e responsabilità dei centri per l’impiego è quanto il Governo ha riconosciuto alle regioni con l’Accordo quadro del 30 luglio 2015.
Il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 ridisegna anche il ruolo dei centri per l’impiego che devono erogare una serie di servizi obbligatori. I centri per l’impiego, che rientrano nel novero dei livelli essenziali delle prestazioni, sono obbligati per legge a fornire una serie di servizi che possono essere erogati anche dai soggetti privati accreditati a livello regionale. La nuova governance dei servizi per l’impiego, caratterizzata dal sistema misto pubblico/privato, già in atto nella Regione Lazio, ha lo scopo di attivare le persone beneficiarie di ammortizzatori sociali per immetterle in tempi rapidi nel mercato del lavoro attraverso l’assegno di ricollocazione. L’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), le Regioni con i centri per l’impiego e i soggetti privati accreditati realizzano un sistema multilivello assai complesso che ha lo scopo di garantire a tutti gli utenti i servizi minimi essenziali stabiliti per legge.
In relazione alla disciplina dei centri per l’impiego, particolare rilievo assume la soppressione delle Province operata dalla l. 56/2014 c.d. legge Delrio; nell’ambito del passaggio delle funzioni delle soppresse Province ad altri organismi rientrano anche le funzioni in materia di politiche attive, delle quali sono titolari i centri per l’impiego, transitati in capo alle Regioni con l’articolo 15 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 (convertito in l. 6 agosto 2015 n. 125). Questa norma interviene sul funzionamento dei servizi per l’impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro attribuendo alle Regioni il compito di organizzarne il funzionamento. Più nel dettaglio, il richiamato articolo 15, allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di sevizi e politiche attive per il lavoro, dispone la conclusione di un accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego, ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’impiego coordinato di fondi nazionali, regionali ed europei. Si introduce anche l’istituto della convenzione tra ogni Regione o Provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a utilizzare 90 milioni di euro a carico del fondo di rotazione di cui all’art. 9 del D.L. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in l. 19 luglio 1993 n. 236 per finanziare la copertura dei costi del personale assunto a tempo indeterminato presso i centri per l’impiego delle ex province. Per il solo 2015, si prevede un meccanismo di anticipazione delle risorse finanziarie che sarebbero erogabili a seguito della stipulazione della convenzione, a valere sul Fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale. Qualora non si dovesse giungere alla stipulazione della convenzione con la regione destinataria della anticipazione entro il 30 settembre 2015, è operata una riduzione dell’importo corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della Regione stessa, con esclusione delle somme oggetto di anticipazione impiegate per la copertura delle spese per il personale dei centri per l’impiego. Le predette risorse sono riassegnate al Fondo di rotazione.
L’ Accordo quadro firmato il 30 luglio 2015 in sede di Conferenza Unificata, dopo lunghe trattative e dopo il decreto 78 del 2015 di cui abbiamo già detto, stabilisce che spetta al Governo, per iniziativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con le Regioni, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di politiche attive del lavoro validi su tutto il territorio nazionale.
Inoltre spettano all’ANPAL le funzioni di coordinamento su scala nazionale della rete degli enti attuatori delle politiche attive, il monitoraggio delle stesse, la sostituzione in caso di malfunzionamento e lo sviluppo del sistema informativo unitario delle politiche attive.
Infine spetta alle Regioni la gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche (CpI) ad esse preposte.
Tanto premesso, Governo e Regioni s’impegnano a garantire congiuntamente, per tutta la fase di transizione verso un diverso assetto delle competenze, la continuità del funzionamento dei centri per l’impiego.
Questi sono considerati nell’accordo, l’infrastruttura pubblica indispensabile per lo sviluppo delle politiche attive. Per questa ragione le parti s’impegnano a individuare le modalità più opportune perché il personale in essi impiegato possa continuare a lavorare senza soluzione di continuità con le Regioni.
Quanto ai costi del personale a tempo indeterminato, Governo e Regioni s’impegnano a reperirne le risorse nella proporzione 2/3 a carico del Governo e 1/3 a carico delle Regioni.
Stabiliscono, inoltre, di definire in una cornice di indirizzo unitario,l’attuazione dell’accordo quadro mediante le convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ciascuna Regione, con l’obiettivo di individuare linee di collaborazione che consentano di “valorizzare le buone pratiche realizzate nei contesti regionali”. In considerazione dei futuri assetti delle competenze regionali, stabiliscono infine che tramite lo strumento delle convenzioni, le Regioni possono continuare a gestire anche in futuro le politiche attive del lavoro dopo il riassetto delle competenze. Si impegnano a tal fine a effettuare una verifica dell’accordo stesso entro il 30 giugno 2016 per quanto riferibile all’annualità 2017.
Consapevoli della scarsità delle risorse, le parti si impegnano a definire congiuntamente un Piano Generale di raccordo tra le azioni di politiche attive per il lavoro da finanziare nell’ambito della programmazione FSE 2014/2020.
Si stima che la spesa dei circa 8mila addetti ai Centri per l’Impiego sia di 210 milioni di euro l’anno. Per questa ragione, dopo gli impegni assunti con l’accordo quadro del 30 luglio 2015, l’art. 33 del decreto n. 150 del 2015 aumenta la dote per il finanziamento del personale di altri 50 milioni. In totale le Regioni avranno a disposizione 140 milioni di euro per la copertura delle spese per il personale e per i costi di funzionamento dei centri per l’impiego.
In sintesi, spetta alle Regioni la gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità dei Centri per l’Impiego. Resta tuttavia il problema del mancato passaggio di ruolo del personale in capo alle Regioni che, allo stato attuale, non risultano essere i datori di lavoro dei dipendenti dei centri per l’impiego.
Resta da capire se tutto il processo messo in atto sia in grado di garantire l’erogazione dei servizi per il lavoro ai cittadini in modo davvero uniforme su tutto il territorio nazionale e se le competenze in materia di politica attiva per il lavoro passino effettivamente allo Stato oppure restino in capo alle Regioni. Come è noto in questi giorni si stanno raggiungendo gli accordi per la riforma della Costituzione: non è escluso che venga di nuovo messo in discussione l’assetto del titolo V e le competenze in materia di lavoro.
* Assessore al Lavoro della Regione Lazio
Prof. Diritto del Lavoro, Sapienza Università di Roma