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E’ legge il nuovo codice degli appalti pubblici

E’ venuto alla luce il nuovo codice degli appalti pubblici, dopo un lungo e contrastato processo riformatorio, teso a superare talune precedenti criticità, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Trova ampio spazio la parte lavoristica, tenuto conto dell’incidenza dei relativi costi e dell’esigenza delle tutele.

Premessa

La nuova disciplina è contenuta nel D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla G.U. del 19 Aprile 2016 n.90, S.O. n. 10, entrato in vigore il 19 aprile 20126. Rimane in vigore il Regolamento attuativo del precedente decreto abrogato n. 163/2006 fino al nuovo Regolamento, che prevederà, comunque, la sopravvivenza fino al 31 dicembre delle vecchie disposizioni non incompatibili con il nuovo codice ovvero con le Linee Guida dell’ANAC. A questa, infatti, è assegnato un ruolo rilevante nell’attuazione normativa, attuazione coordinata, oltre che monitorata, da una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto della pluralità delle competenze di vari soggetti, tra cui il Ministero delle Infrastrutture, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e altre Amministrazioni. La complessità di una siffatta organizzazione ha richiamato, peraltro, l’attenzione critica del Consiglio di Stato, il cui parere non poteva non tener conto anche dei rischi connessi alla fase transitoria, fino al completamento normativo, mediante un gran numero di provvedimenti amministrativi. Gli investimenti non dovrebbero, tuttavia, essere rallentati o compromessi, se nei tempi stabilititi vengono disposti gli atti di indirizzo e le Linee Guida a cura del Ministero delle Infrastrutture, significativamente in parte già proposte dall’ANAC.

Il testo, articolato in sei parti, riprende i temi già trattati in precedenza, con talune norme di coordinamento e, comunque, con ispirazione alla trasparenza, alla semplificazione – nello stesso numero delle disposizioni- in funzione dei principi della legalità. 

In questa sede interessa, in particolare, l’insieme delle disposizioni attinenti alla materia lavoristica, sotto il profilo delle garanzie nell’esecuzione degli appalti e delle tutele dei prestatori.

Regole circa l’impiego e la gestione del personale

Trattasi di un insieme di disposizioni riprese in gran parte dal vecchio ordinamento, rese più puntuali, con particolare sottolineatura delle clausole sociali, mirate alla stabilità occupazionale e a scongiurare gli appalti sottocosto.

Primo principio da perseguire, sia per l’uniformità di comportamento delle offerte, sia per le tutele lavoristiche è costituito dal richiamo all’obbligo di determinare il costo del lavoro annualmente in conformità alle apposite tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e P.S.

Con riferimento ai principi relativi all’aggiudicazione e all’esecuzione degli appalti e concessioni, l’art 30, in particolare per quanto riguarda il criterio concernente l’economicità, prescrive di tener conto delle condizioni e delle esigenze di tipo sociale, di tutela della salute, dell’ambiente, nonchè di ulteriori profili di altra natura. Altro condizionamento espressamente contemplato, operante nella fase dell’esecuzione, è costituito dall’osservanza dei contratti collettivi nazionali e territoriali.  

E’ previsto inoltre, che in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, riferito al personale dipendente dell’affidatario del sub appaltatore, dei soggetti titolari di cottimo, la stazione appaltante provvede, in sostituzione, al versamento diretto dei contributi, trattenendo gli importi dal certificato di pagamento. 

A garanzia degli adempimenti accennati a carico dei soggetti datoriali, l’appaltatore opera una ritenuta dello 0,50% dell’importo delle prestazioni, con relativo svincolo soltanto in sede di liquidazione finale.

La stessa  procedura riferita agli adempimenti contributivi  è  imposta nell’ipotesi di mancato pagamento delle retribuzioni, una volta invitato con esito negativo il soggetto inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni. Il pagamento avviene, così, direttamente ai lavoratori anche in corso d’opera.

Merita particolare menzione l’obbligo già accennato delle clausole sociali dei bandi di gara e degli avvisi: l’art. 50 stabilisce al riguardo che per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi, ad eccezione di quelli di natura intellettuale e riguardanti particolarmente i contratti ad alta intensità di manodopera, le clausole sociali tenderanno a promuovere la stabilità occupazionale. Viene, inoltre, sottolineato come gli obblighi retributivi non possono prescindere dai valori minimi stabiliti dai contratti stipulati con i sindacati comparativamente più rappresentativi ( D.L.G.S. 15/06/2015 n. 81).

Altra clausola significativa è quella contenuta nell’articolo 80, secondo la quale sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di appalto coloro che abbiano commesso violazioni gravi e definitive in materia di imposte e tasse e in quella contributiva previdenziale. Viene anche qualificata la gravità delle violazioni, legandola, per il secondo profilo, alla non osservanza delle disposizioni, tale da precludere il rilascio del DURC. 

L’esclusione di cui sopra è estesa alle violazioni – riferite anche al subappalto –  in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di occupazione dei lavoratori disabili.

Nella sintesi del panorama dei complessi adempimenti e obblighi, è’ importante segnalare, altresì, come la procedura preveda, in caso di false dichiarazioni, la denuncia all’ANAC, che potrebbe disporre l’esclusione dalla partecipazione alle gare anche per la durata di due anni.

E’ da sottolineare, ancora, l’attenzione dedicata, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta, secondo l’art. 95, anche quello connesso al rapporto qualità prezzo, avvalorabile, tra l’altro, pure dalla certificazione e attestazione in materia di sicurezza (cosiddetti modelli organizzativi) con OSHAS 18001, nonché dalla promozione dell’idoneità ambientale e dell’occupazione e dalla qualificazione tecnica del personale occupato.

Con riferimento al subappalto, definito dall’art. 105, viene ribadita la responsabilità solidale, per gli adempimenti richiamati in materia di lavoro, da parte dell’appaltatore nei confronti del subappaltante.

Per completare, sia pure per sintesi, l’insieme degli obblighi nella materia che interessa, è da richiamare ancora quello relativo alla trasmissione alla stazione appaltante, a cura degli affidatari e degli eventuali sub appaltatori, prima dell’inizio dei lavori, della documentazione di rito relativa alla denuncia agli Enti previdenziali, tra cui la cassa edile; andrà anche trasmesso il piano di sicurezza.

Il DURC, ai fini dei pagamenti, potrà ancora essere acquisito direttamente dall’appaltante.

Sembra ancora importante precisare che tale documento non possa prescindere anche dalla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera, naturalmente in funzione di contrasto al lavoro sommerso, nero.

Infine, in tema di sicurezza, viene ribadita la responsabilità solidale dell’appaltatore nei confronti dei sub appaltatori; egli dovrà curare, inoltre, il coordinamento dei vari piani di sicurezza.

    

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