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Si rafforza il tessuto dei diritti nel mondo del lavoro

In maggio sono state approvate dal Senato, in terza e definitiva lettura, le “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Si tratta di quello che è stato correntemente definito come “Jobs Act del lavoro autonomo”. Agire per la tutela dei lavoratori autonomi, così come di quelli chiamati a prestare la loro opera con le modalità del cosiddetto smart working, significa anche riconoscere i mutamenti di quest’epoca.

Per la prima volta, sono state introdotte per questi lavoratori alcune tutele che rappresentano un tessuto di diritti analoghi a quelli che, nel novecento, abbiamo riconosciuto ai lavoratori dipendenti. Questo è un tempo di di straordinari mutamenti nell’universo del lavoro. Riconoscere nuovi diritti ai lavoratori autonomi e a quelli inseriti nel lavoro dipendente, con profili molto lontani da quelli del Novecento, era più che necessario.

Questo, anche in considerazione di un altro dato di realtà: vi sono situazioni lavorative che non possono essere raggiunte dalla contrattazione nei suoi classici schemi. In queste aree deve, perciò, arrivare la legge. Che non deve essere una legge di invasione delle prerogative e dell’autonomia contrattuale del sindacato, ma di completamento e di sostegno.

Fissare standard inderogabili di tutele, di normative e di salario per il lavoro dipendente e indipendente, è un passo da fare soprattutto quando, nell’ambito della contrattazione, una parte sfugge alla possibilità di essere organizzata: si pensi proprio al tema dello smart working o a quello della fabbrica 4.0.

Oggi, coloro che sono impegnati nel lavoro agile sono 250mila persone. Ma diventeranno milioni quelli coinvolti in questi ambiti e saranno difficilmente raggiungibili perché non staranno più nella comunità aziendale, ma dispersi e difficilmente raggiungibili dalle organizzazioni di rappresentanza.

Sintetizziamo le tutele introdotte dal provvedimento. Per il lavoro autonomo: la maternità senza astensione obbligatoria; l’accesso all’indennità in caso di malattia grave e alla tutela infortunistica; l’accesso ai bandi pubblici; la fissazione al 25% dell’aliquota previdenziale; l’assegno di disoccupazione (Dis.Col) strutturale per i collaboratori coordinati e continuativi; l’integrale deducibilità, nel limite di 10mila euro l’anno, delle spese sostenute per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, oltre alle spese di iscrizione a convegni e congressi.

In materia di lavoro agile si è stabilito che si tratta di lavoro dipendente e che, a parità di mansione, c’è il diritto alla stessa paga e alla stessa normativa lavorando all’interno o all’esterno dell’azienda. Sono state introdotte norme sulla forma del rapporto di lavoro che riguardano orario, disconnessione, riposi, strumenti di lavoro, controllo da parte del datore; il diritto all’apprendimento continuo e alla certificazione delle competenze del lavoratore; la sicurezza e l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.

È importante segnalare una battaglia ancora da condurre in porto: quella per l’ equo compenso riguardante le prestazioni professionali autonome. Come detto sopra, oggi, è necessario fissare per legge, laddove la contrattazione non può farlo, standard salariali minimi inderogabili per il lavoro dipendente e autonomo.

 

 (*) Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati

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