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Regole rivisitate su relazioni e contratti nel commercio

L’accordo interconfederale del 24 novembre 2016 tra Confcommercio, CGIL, CISL e UIL segna una tappa importante nell’evoluzione delle relazioni sindacali e contrattuali in un macro settore – il terziario di mercato – che rappresenta la principale area occupazionale del Paese.

La rilevanza dell’intesa sta nel definitivo superamento, almeno in termini programmatici e di visione prospettica sottesa al testo contrattuale, del binomio contrattazione aziendale-produttività del lavoro, che è stato il fil rouge degli accordi interconfederali sottoscritti dal 2009 in avanti. Le parti senza indugi assegnano al CCNL il ruolo di principale istituzione di governo dei mercati del lavoro e dei sistemi produttivi afferenti al sistema di rappresentanza Confcommercio anche in chiave di incremento della produttività del lavoro. Le disposizioni dell’accordo che seguono sono coerenti con questa visione e definiscono una articolazione del sistema di relazioni sindacali e contrattuale che, pur riconoscendo di ampi spazi di autonomia alla contrattazione decentrata,ruota attorno al CCNL.

 

L’intesa si concentra innanzitutto sugli strumenti funzionali a garantire l’efficacia e l’esigibilità della contrattazione di categoria. Emerge la sensibilità delle parti firmatarie rispetto al tema del dumping contrattuale che, nella forma della contrattazione pirata, ha assunto nel settore le dimensioni di una vera e propria piaga sociale. In tal senso si auspicano interventi legislativi di promozione dei contratti collettivi sottoscritti da associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative e, coerentemente con l’accordo interconfederale sulla rappresentanza del 26 novembre 2015, Confcommercio conferma la propria disponibilità ad individuare idonei indicatori per la misurazione della rappresentatività anche datoriale.

 

La durata del CCNL torna ad essere quadriennale. Oltre a ribadire la competenza della contrattazione di categoria nel definire previsioni in materia di flessibilità e produttività immediatamente esigibili per le aziende, adeguabili all’evoluzione del quadro organizzativo, normativo ed economico, l’intesa segna anche il superamento dell’IPCA quale unico parametro per la determinazione degli incrementi economici. Da ora in avanti i CCNL del sistema Confcommercio prenderanno a riferimento anche le dinamiche macroeconomiche e gli andamenti del relativo settore, individuando altresì elementi oggettivi e condivisi per la valutazione, all’interno della vigenza, degli aumenti retributivi alla luce dell’andamento dei predetti parametri.

 

Sull’articolazione degli assetti contrattuali,l’accordo conferma il ruolo del CCNL nella definizione dell’ambito di operatività della contrattazione aziendale o in alternativa territoriale, ribadendo altresì la possibilità che il contratto di categoria possa prevedere la modifica di norme del contratto medesimo da parte della contrattazione decentrata in funzione di miglioramento della competitività delle imprese. Innovativa, per il rilievo e l’evidenza che la disposizione assume dentro un accordo interconfederale, l’esplicita assegnazione ai CCNL della possibilità di affidare al livello aziendale l’individuazione di nuove figure professionali. Per lo stesso motivo, risulta inoltre importante la clausola che limita in modo esplicito l’ambito di competenza economico del contratto decentrato ai soli premi variabili corrisposti in funzione di un effettivo incremento della produttività e della qualità del lavoro.

 

Chiudono il cerchio le disposizioni sul welfare contrattuale e sulla bilateralità, con la conferma dei principi e delle linee operative per la razionalizzazione del sistema definite dall’accordo sulla governance degli enti bilaterali del 20 febbraio 2014. In materia di welfare, in particolare, le parti ritengono opportuno creare sinergie per un modello integrato tra primo e secondo pilastro, apprezzando l’orientamento governativo volto a valorizzare e promuovere il welfare contrattuale in correlazione al contributo valoriale che offre e, soprattutto, a prescindere dal livello che lo prevede.

 

 (*) ADAPT Senior Research Fellow. Articolo apparso su Adapt del 28 novembre 2016

 

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