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La conciliazione rafforzata

Alcune riflessioni sulle misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione dell’art. 1 commi 8 e 9 della Legge 10/12/2014 n. 183 (Jobs Act,G.U. n. 144 del 24/6/2015).

Una prima considerazione va fatta sul grado di aderenza di questo Decreto (15 giugno 2015 n.80) alla Legge Delega approvata dal Parlamento. Certamente mancano alcune problematiche, tra le quali annovero quelle più significative, come la rete di servizi socio educativi e una possibile sua integrazione nel sistema pubblico privato, come, ancora, la razionalizzazione degli organismi di parità, funzionali alla promozione di azioni positive che consentano un sostanzioso empowerment delle donne e delle persone socialmente più fragili nel rapporto vita-lavoro.

Ritengo che queste delicate tematiche possono trovare una loro collocazione dentro una revisione più complessiva del sistema di welfare, che ha bisogno di un percorso deciso di ammodernamento, più adeguato alle sfide sociali di oggi.

Alcune delucidazioni sui termini utilizzati:

  • Il congedo per maternità o paternità riguarda il periodo di astensione obbligatoria pre e post partum
  • I congedi parentali riguardano le norme di tutela della genitorialità

Il congedo obbligatorio per maternità diventa più flessibile in due casi:

  • Nel caso di parto prematuro, i giorni di astensione obbligatoria non goduti sono aggiunti al periodo di congedo post partum, anche quando si superino il limite dei 5 mesi;
  • Nel caso di ricovero del neonato, dove viene sospeso il periodo di congedo per maternità, limitato al periodo del ricovero, dietro presentazione di certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre. Questo diritto può essere esercitato una sola volta.

Le condizioni citate vengono estese anche alle lavoratrici e ai lavoratori in caso di adozione e/o affidamento di bambini inferiore a 6 anni.

L’indennità di maternità verrà corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, durante il periodo di congedo, per colpa grave della lavoratrice. 

Il congedo obbligatorio per il padre viene esteso a tutte le categorie di lavoratori (non solo dipendenti), in caso di morte, grave infermità o di abbandono della madre.

E’ aumentato il periodo di estensione dell’arco temporale del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino ai 12 anni. Peraltro, il limite del periodo parzialmente retribuito (30%) di congedo parentale viene portato dai 3 anni di vita del bambino ai 6 anni.

Anche i congedi parentali sono estesi ai padri in caso di affidamento e adozione. La fruizione dei congedi parentali può essere applicata su base oraria o giornaliera. L’utilizzo su base oraria è consentito in misura pari alla metà dell’orario giornaliero.

Il periodo di congedo obbligatorio di 5 mesi viene esteso anche ai lavoratori e lavoratrici iscritti alla Gestione Separata INPS in caso di adozione nazionale e internazionale. Tale diritto è riconosciuto anche in presenza di omesso versamento dei contributi da parte del committente.

I datori di lavoro che ricorrono al telelavoro per esigenze di cure parentali,in forza di accordi collettivi, beneficiano dell’esclusione per i lavoratori coinvolti dall’applicazione di “particolari norme e istituti” non meglio identificati.

Infine un’innovazione interessante: il congedo per le lavoratrici vittime di violenza, inserite in percorsi di protezione accertati, potrà essere fruito per un massimo di tre mesi e verrà computato ai fini di tutti gli istituti contrattuali (ferie, tredicesima, etc.). Tale periodo potrà essere dilatato nell’arco di tre anni, fermo restando la fruizione su base oraria, già previste in precedenza.

Infine è previsto un “Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di 2 livello” (periodo 2016/2018) per la promozione della conciliazione tra lavoro e vita. Tale Fondo sarà oggetto di relativo Decreto Ministeriale.

IN CONCLUSIONE:

Sono certamente interessanti e positivi molti aspetti di questo Decreto: L’estensione del congedo parentale ai 12 anni di vita del bambino;

L’estensione ai lavoratori padri di tutta una serie di benefici genitoriali

L’estensione dei benefici genitoriali anche alle adozioni e/o affidi

La flessibilizzazione dei congedi per maternità/paternità e parentali

E infine il congedo per le donne vittime di violenza

Consentitemi qualche considerazione di merito. C’è anzitutto un problema economico (gli oneri previsti per il 2015 sono 222 milioni), che significa che queste scelte sono in via sperimentale per un anno, poi si vedrà se confermarle in via definitiva o meno.

Probabilmente una serie di aspetti andranno approfonditi e verificati nel tempo. Ma certamente l’ultima norma, la previsione di un Fondo di sostegno, fa fare un paio di considerazioni: la prima, che questo è un terreno dove è importante una collaborazione pubblico-privata; la seconda è che (probabilmente per effetto anche della crisi economica) la contrattazione sui tempi di conciliazione di vita e lavoro è scarsamente perseguita. Su queste direttrici (potremmo parlare della disabilità, dell’immigrazione, dei giovani e di molte altre questioni) si misurano le innovazioni nella contrattazione, che, oggi più che mai, ha bisogno di misurarsi con i temi del welfare, come temi che contengono il suo futuro. D’altra parte è molto difficile ottenere benefici dallo stato che non si sono riusciti a riscontrare nella contrattazione territoriale. Un’attività comune, probabilmente è la strada che guarda al futuro.

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