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Cosa c’è nel decreto lavoro e la eterogeneità delle misure

Una breve premessa per dare ragione della vasta e complessa scelta di base degli interventi legislativi, motivo delle non poche contrapposizioni politiche, che caratterizzano ora la fase già in atto della conversione in legge del decreto.

Come è noto, il decreto di cui trattasi è stato approvato nella giornata, ritenuta simbolica, del 1° maggio, per essere pubblicato sulla G.U.n. 103 del 4 maggio 2023, con l’entrata in vigore il giorno successivo.

Richiamando le accennate polemiche, è superfluo sottolineare come la materia lavoro in particolare, per i suoi effetti economici e sociali, abbia rappresentata sempre la carta di identità dei Governi con le loro maggioranze.

L’inclusione sociale e l’accesso occupazionale, perseguiti nel provvedimento all’esame, non esauriscono sicuramente e con piena organicità le articolate esigenze del mondo del lavoro; nell’intendimento legislativo rappresenterebbero sicuramente significative misure di stimolo.

Al netto del tipo di scelte operate, non vi è dubbio che tra i profili significativi è la collocazione tra i primi posti dell’obiettivo di incentivazione della ripresa economica, attraverso il ricorso, mediante alcuni passaggi, anche ai fondi del PNRR.  Vediamo il percorso, senza ignorare le altre misure di riorganizzazione dei tanti Centri per l’impiego, per mirare ad incrementare di tre milioni il numero degli occupati, come convenuto in sede di Unione europea.

Di qui, in collegamento con le novità del Decreto lavoro, le modifiche al reddito di cittadinanza.

Il Decreto all’esame contiene, in buona sostanza, una nuova disciplina molto articolata, sviluppata anche con riferimento alle modalità operative nell’intero Capo I. 

Volendo richiamare i passaggi più significativi, c’è da osservare che:

  • il reddito di cittadinanza sarà sostituito dall’assegno di inclusione dal 1° gennaio 2024 e dal supporto per la formazione e lavoro dal 1° settembre 2023.

L’assegno di inclusione,non inferiore a 480 euro mensili, è previsto a favore dei nuclei con componenti c.d.fragili (in particolare, presenza di un minore o di una persona ultrasessantenne o di un disabile), integra il reddito fino a 6.000 euro l’anno(7.560 con componenti di almeno 67 anni oppure con disabili gravi), moltiplicato per la c.d. scala di equivalenza; è stabilita, altresì, una integrazione per l’affitto fino ad un massimo di 3.360 euro l’anno.

La durata sarà di 18 mesi con interruzione di un mese e rinnovo per ulteriori 12 mesi. E’ da tener presente che sussiste l’obbligo da parte del nucleo beneficiario di sottoscrivere un patto di attivazione digitale da aggiornare trimestralmente quanto alla propria posizione presso i Centri per l’impiego.

Il lavoro dipendente o autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare è compatibile con l’erogazione dell’assegno di inclusione nel limite di 3.000 euro lordi annui.

Altra condizione: la famiglia beneficiaria dovrà avere un Isee non superiore a 9.360 euro moltiplicati per i valori della scala di equivalenza già richiamata e in   presenza degli altri requisiti elencati all’art. 2 del Decreto.

Rimangono gli sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumono i beneficiari del predetto assegno, con un incentivo del 30% a favore anche delle Agenzie per il lavoro.

Sempre in tema di occupazione, in caso di lavoro autonomo, al percettore dell’assegno è concesso un beneficio aggiuntivo pari all’assegno stesso per la durata di sei mesi.

Tra le novità è prevista l’istituzione delsistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa-SIISL, per l’attivazione di percorsi personalizzati di formazione e lavoro, per i beneficiari dell’assegno.

Il decreto disciplina ancora la decadenza dell’assegno per i soggetti occupabili (età compresa tra i 18 e 59 anni e non rientranti tra i c.d. fragili), in caso di rifiuto della prima offerta di lavoro congrua (tempo indeterminato senza limiti di distanza anche con contratto part time per almeno il 60%; contratto a tempo determinato da svolgere entro 80 km dalla residenza).

Infine, sono inasprite le sanzioni di carattere penale con reclusione per false dichiarazioni o documentazione mirate alla indebita percezione dell’assegno, con controlli affidati all’Ispettorato nazionale del lavoro e alla Guardia di finanza.

Passando alla seconda misura di reddito, il citato supporto per la formazione e lavoro è previsto per i cosiddetti occupabili; consiste in un assegno da 350 euro erogabile dal mese di settembre 2023 per una durata di 12 mesi, per la partecipazione a programmi di formazione e progetti sociali da parte di soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni, poveri, con Isee familiare non superiore a 6.000 euro annui. E’ da tener presente che il predetto supporto può essere usufruito anche dai componenti dei nuclei, che percepiscono l’assegno di inclusione e che non siano calcolati nella scala di equivalenza prima citata. E’ sottolineato, inoltre, che il richiedente l’assegno di cui trattasi è tenuto a sottoscrivere il patto di servizio personalizzato presso il Servizio per il lavoro competente.

Quanto fin qui richiamato rappresenta indubbiamente una parte significativa ed attesa per l’impatto sociale inevitabile, non cancellando sotto l’aspetto tecnico talune perplessità legate alla accentuata complessità procedurale. E’ agevole, poi, prevedere sul piano sostanziale l’inevitabile contenzioso in sede di conversione del decreto, con riferimento particolare alle nuove entità degli assegni e alle durate dell’erogazione.

Nell’ambito del Decreto all’esame, tutte le altre misure che vogliono essere di rilancio economico e sociale, sono precedute dalle disposizioni, che occupano l’intero Capo II in tema di sicurezza sul lavoro. Registriamo, in particolare, talune modifiche al T.U. sulla sicurezza n. 81/2008, tra le quali l’istituzione di un fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione dell’attuazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro, previa specifica estensione della tutela assicurativa; l’ obbligo di formazione, assistito da sanzione, per il datore di lavoro che utilizzi attrezzature da lavoro; l’ obbligo per il datore di lavoro di nominare il medico competente, qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. 

Di seguito l’indicazione delle altre misure varate nel decreto lavoro, di non semplice raggruppamento, in funzione dei contenuti, cominciando dagli interventi più discussi per ragionidiversificate e non ignorando, in particolare, la limitazione temporale di talune decisioni:

        – taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori, con la riduzione dei contributi a loro carico nel solo periodo da 1° luglio al 31 dicembre 2023, esclusa la tredicesima mensilità, mediante un taglio dal 2 precedente introdotto dal Governo Draghi al 6% per i redditi fino a 35.000 euro e dal 3 al 7% per quelli fino a 25.000 euro; nel primo caso si ipotizza un aumento in busta paga da 90 a 100 euro mensili, nel secondo da 70 a 80 euro mensili;

        – contratti a termine: incidendo di fatto sul decreto “Dignità”, in tema di orario le modifiche attengono alle causali riferite ai contratti di durata superiore ai 12 mesi (non è toccata l’ acausalità per le durate fino a 12 mesi), causali così individuate:

– causali già definite dai contratti collettivi ex art 51 del decreto legislativo n. 81/2015;

-in assenza di tali causali, fino al 30/04/2024 per ragioni tecniche, organizzative e produttive individuate dalle parti contraenti anche a livello aziendale;

-sostituzione di altri lavoratori assenti.

      – semplificazioni in materia di informazioni rapporto di lavoro: in tema di orario di lavoro e sua programmazione, di periodo di prova, si rende possibile il rinvio alla legge o alla contrattazione collettiva, anche aziendale di riferimento, mentre il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore o a mettere a sua disposizione i contratti collettivi e gli eventuali regolamenti aziendali riguardanti il rapporto di lavoro.

Inoltre, il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto ad informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati, destinati a fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione e dell’incarico, della gestione e della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni, nonché notizie circa la sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e le obbligazioni contrattuali del lavoratore. Gli obblighi informativi non trovano applicazione a fronte di sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

  • prestazioni occasionali nel settore turistico e termale: il compenso per le prestazioni occasionali, il tanto discusso voucher viene elevato da 10.000 a 15.000 euro per coloro che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento; inoltre, in tali settori il ricorso al contratto di prestazioni occasionali è praticabile da parte dei datori di lavoro che occupano anche fino a 25 dipendenti, così elevati dai 10 precedenti.

Nell’ambito della eterogeneità accennata, abbiamo ancora la serie di misure – contrassegnate spesso anch’esse dalla provvisorietà   nel tempo – attinenti agli incentivi occupazionali, ai fring benefit, al contratto di espansione, ai bonus, al fondo nuove competenze, fino alla revisione di talune sanzioni. Quindi:

     –  incentivi in tema di assunzioni: esonero contributivo per 12 mesi, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, in caso di assunzione a tempo indeterminato anche parziale, ivi compreso il contratto di apprendistato, dei beneficiari dell’assegno di inclusione. Sono esclusi i premi dovuti all’Inail.  Nell’ipotesi di contratto a tempo determinato o stagionale, il predetto esonero è accordato nella misura del 50%, nel limite massimo di 4.000 euro, sempre su base annua.

Altra condizione, per il riconoscimento dell’incentivo di cui trattasi è costituita dall’inserimento dell’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL, già prima citato, per le ragioni richiamate.

  • assunzione di giovani: riconoscimento a domanda al datore di lavoro del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile per assunzioni dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani under 30 neet, registrati nel programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo è cumulabile con altri sgravi in vigore, secondo le indicazioni di cui al 2° comma, art.27 del decreto.

    –   valorizzazione competenze professionali dei giovani disabili: è istituito un fondo per l’erogazione di un contributo a favore di enti del Terzo settore per le assunzioni obbligatorie di giovani disabili under 35 con contratto a tempo indeterminato, nel periodo dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2023.

   –  fringe benefit, welfare aziendale: viene riconosciuto a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico un innalzamento fino a 3.000 euro per l’anno 2023 del valore dei benefit esenti da IRPEF, ivi comprese le somme pagate o rimborsate dal datore di lavoro per le utenze domestiche concernenti l’acqua, la luce e il gas.

   –  contratti di espansione: per agevolare la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese con più di mille dipendenti, è concessa la possibilità di “rimodulare le cessazioni” dei rapporti di lavoro interessati, per l’accesso allo scivolo pensionistico entro 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Rimangono immutati l’impegno di spesa e il numero dei lavoratori originariamente interessati.

     – maggiorazione assegno unico e universale: viene disposta la concessione dell’assegno anche nell’ipotesi che sia venuto meno, un genitore, per la durata di cinque anni dall’evento.  Non manca un certo adeguamento finanziario dei fondi stanziati allo scopo.

     – finanziamento fondo nuove competenze:è incrementato nel periodo di programmazione 2021 – 2027 mediante le risorse rinvenienti dal Piano nazionale giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus, nonché dalle risorse del Programma operativo complementare per le politiche attive e l’occupazione(POC SPAO); viene precisato che le  risorse sono destinate a finanziare, a decorrere dal 2023, le intese volte a favorire l’aggiornamento professionale, a seguito della transizione digitale ed ecologica.

     –  cig in deroga per crisi aziendale e riorganizzazione: nel caso di oggettive difficoltà nei piani originariamente previsti da attuare nel 2022, il Ministero del lavoro può autorizzare il completamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e le competenze acquisite.

     – sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali: è da registrare un significativo ridimensionamento se l’importo non supera i 10.000 euro.Per tale ipotesi, infatti, la sanzione applicabile può variare da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso, anziché da 10.000 a 50.000 euro come in precedenza.

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