Ha visto la luce, a distanza di oltre due anni dalla previsione nell’ambito della riforma Jobs act, il decreto interministeriale che riconosce un sistema di benefici contributivi a favore dei datori di lavoro, che realizzino misure mirate alla conciliazione tra vita professionale e privata. Il ritardo è inesorabilmente legato alla disponibilità della copertura finanziaria, peraltro già determinata a suo tempo mediante il D.Lgs n. 80 del 2015 relativamente al triennio 2016/2018 e in parte già utilizzata nel primo anno per taluni interventi direttamente previsti dal predetto decreto. Il tema specifico è stato ampiamente trattato nella Newsletter N.L. n. 150/2015 “Un ulteriore tassello nel cammino del jobs act: la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
Il passaggio attuale, contrassegnato finalmente dalla fase operativa delle misure agevolative, è articolato in un insieme di provvedimenti convergenti di tipo amministrativo, che costituiscono le
Fonti di riferimento degli sgravi
-Decreto interministeriale (Ministero del lavoro di concerto con Ministero dell’Economi e Finanze) del 12 /09/2017;
-Comunicato del Ministero del lavoro del 17/10/2017;
-Circolare INPS 3/11/2017 n. 163
Il decreto interministeriale, nell’attuare la delega contenuta nell’art. 25 del D.Lgs. 15/06/2015 n. 80 detta i criteri e le modalità per l’attribuzione delle agevolazioni contributive, previste in via sperimentale (significativamente per la complessa portata del tema) per il triennio 2016/2018, mediante stanziamenti ora rideterminati con accentramento – che tiene conto dei residui del 2016 – per gli anni 2017 e 2018, rispettivamente pari a euro 55.200.000 ed euro 54.600.000, importi emblematici del citato carattere sperimentale. Come precisato dalla circolare INPS, è da tener presente che l’entità dello sgravio non è correlato alla retribuzione, ma modulata secondo il numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi allo sgravio stesso, nonchè sulla base della loro dimensione aziendale. L’importo definito dall’Istituto, mediante un meccanismo predeterminato, nel rispetto di tali parametri (numero dei datori e media dei dipendenti occupati nell’anno), non potrà superare, comunque, il 5% della retribuzione imponibile. La fruizione, inoltre, è in ogni caso subordinata all’osservanza delle condizioni proprie degli altri benefici (possesso Durc, osservanza accordi e contratti collettivi).
Altra precisazione importante: i destinari sono unicamente i datori di lavoro privati, con esclusione espressa delle Pubbliche Amministrazioni.
Sottolineatura particolare meritano le condizioni e i requisiti per l’accesso alle agevolazioni, così riassumibili:
–contratto collettivo aziendale, anche con recepimento di un contratto collettivo territoriale, che contenga le misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata ”innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contrati collettivi nazionali di riferimento ovvero dalle disposizioni normative vigenti”. In particolare, l’accordo può essere riferito anche all’estensione o all’integrazione di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali, mentre il numero dei lavoratori interessati deve corrispondere ad almeno il 70% dei dipendenti occupati nell’anno civile precedente l’istanza di sgravio;
Di assoluto rilievo, dato il carattere attuativo del provvedimento in commento, l’esplicitazione dei contenuti delle misure di conciliazione, così come devono essere recepite dai contratti collettivi aziendali. Trattasi di tre aree di intervento, in particolare:
A) Area di intervento genitorialità, articolata in:
a) estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
b) estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
c) previsione di nidi di infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali e interaziendali;
d) percorsi formativi(e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
e) buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
B) Area di intervento flessibilità organizzativa,che comprende:
a) lavoro agile;
b) flessibilità oraria in entrata e uscita
c) part-time;
d) banca ore
e) cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
C) Welfare aziendale, attuabile mediante:
a) convenzione per l’erogazione di servizi time saving;
b) convenzioni con strutture per servizi di cura;
c) buoni per l’acquisto di servizi di cura
A fini dell’ammissione al beneficio, occorrerà assicurare di fatto un numero minimo di due misure tra quelle sopra richiamate, di cui almeno una individuata tra le Aree A) o B).
Per gli stessi fini, restando ancora nelle condizioni della presenza dei contratti collettivi aziendali, gli accordi devono essere sottoscritti nel periodo compresotra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.
Un ulteriore requisito è costituito dal loro deposito, i cui effetti sono previsti sotto il profilo formale dall’art.14 del D.Lgs. n. 151/2015. Esso deve avvenire per via telematica presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, termine fissato al 31/10/2017 per usufruire delle risorse finanziarie riferite all’anno 2017 e al 31/08/2018 per avvalersi di quelle stanziate per l’anno 2018. Le relative modalità risultano indicate nel citato comunicato dl Ministero del lavoro del 17 ottobre u.s. (l’utente potrà avvalersi del cliclavoro, accedendo con le proprie credenziali ed inserendo le informazioni richieste, cui segue il caricamento del contratto, inoltrato poi automaticamente all’Ispettorato territoriale).
E’ da tener presente che, a parziale superamento dei termini obiettivamente ristretti nella prima fase (risorse 2017), per i fini che interessano può valere anche il deposito dei contratti già avvenuto per usufruire degli analoghi benefici fiscali secondo il decreto interministeriale del 25/03/2016, purché sussista naturalmente coincidenza con gli obiettivi del decreto interministeriale l’esame.
-infine, sempre in tema di procedure, interessa quella concernente l’istanza di accesso al beneficio della decontribuzione.
La circolare INPS prima citata contiene in allegato un fac-simile dell’istanza, da cui sono ricavabili i dati e le informazioni indispensabili allo scopo (così come già determinati dal decreto interministeriale), che comprendono naturalmente, al di là delle indicazioni di rito, la scelta delle Aree di intervento, nel rispetto dei criteri normativi già illustrati. In particolare, trattasi del modulo ”Conciliazione Vita-Lavoro”, che andava inoltrato per via telematica all’INPS, anche per il tramite di intermediari abilitati, entro il 15/11/2017 a valere sulle risorse 2017(sottoscrizione e deposito contratti tra gennaio e ottobre 2017); il secondo termine è fissato, invece, al 15/09/2018 per beneficiare delle risorse 2018(contratti sottoscritti e depositati entro il 31/08/2018).
Con l’intento di rafforzare la correttezza nel processo applicativo, non manca nel decreto la previsione di una specifica sanzione, consistente, nell’ipotesi di indebito beneficio dello sgravio, nel pagamento di contributi dovuti aggravati dalle sanzioni civili. E’ espressamente richiamata, inoltre, la eventuale responsabilità penale, qualora il fatto costituisca reato (v. ipotesi di dolo).
Conclusioni
Non possono sfuggire talune considerazioni sulla portata dell’intervento legislativo: una sia pure sommaria valutazione sui contenuti e le finalità normativi consente di ritenere da una parte sicuramente apprezzabili gli obiettivi, che si intendono perseguire, in quanto colgono una esigenza diffusa, ingenerata, in riferimento agli impegni lavorativi, dalla complessità sociale della società attuale; dall’altra, l’effettività della conciliazione degli stessi con i tempi di vita presenta limiti evidenti legati soprattutto all’entità delle risorse messe a disposizione. Trattasi, del resto, di limiti, che anche da un punto di vista più generale sono nella consapevolezza dello stesso legislatore, che ha attribuito all’intervento un carattere sperimentale.
Sperimentale, in particolare, potrebbe essere il contenuto delle Aree di intervento, nelle quali balza evidente la mancata inclusione, accanto al lavoro agile, del telelavoro, affermatosi in molte realtà aziendali e nell’organizzazione delle famiglie interessate, telelavoro che costituisce una delle massime espressioni di tipo strutturale, che coniuga efficacemente – laddove accettato – i tempi di vita professionale e privati.
Positiva è sicuramente la scelta di rimettere la individuazione e la messa a punto dei contenuti della più volta citata conciliazione alla valutazione delle parti sociali e alla contrattazione collettiva di tipo aziendale, al fine di cogliere le esigenze specifiche.