Premessa
Il Ministero del lavoro, a distanza di otto anni, ha rielaborato il codice di comportamento degli ispettori del lavoro, che detta i principi e le linee per un corretto comportamento; in particolare, nell’esecuzione dell’ispezione del lavoro, recependo tutte le modifiche normative intervenute dal 2006.
Il nuovo codice di comportamento si è reso necessario, tra l’altro, per l’aggiornamento delle procedure ispettive,oltre che, evidentemente, per cogliere i mutamenti intervenuti nel contesto sociale, dopo l’ultimo provvedimento dello stesso tipo approvato con D.D. del 20 aprile 2006, comune nei contenuti a quello dei funzionari ispettivi degli Istituti previdenziali e assicurativi.
La scelta attuale non ha perseguito tale soluzione, che avrebbe permesso una uniformità di comportamento nell’azione di vigilanza complessiva, essendo evidentemente prevalsa la considerazione di dover privilegiare esigenze e finalità diversificate, a seconda dei soggetti preposti.
Il D.M. 15/01/2014, che ha approvato l’ultimo codice, impegna, quindi, il solo personale ispettivo, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Ministero del lavoro. Altra fonte, che interessa, è la circolare ministeriale del 4/03/2006 n. 6. Entrambi i documenti sono consultabili sul sito del Dicastero del lavoro.
Codice di comportamento
Il codice tratta dei doveri minimi di diligenza, lealtà,imparzialità e buona condotta, già disciplinati dal D.P.R.n. 62/2013, applicabile a tutti i dipendenti pubblici, con opportuni adattamenti ed integrazioni con l’esercizio dell’attività di vigilanza, anche in riferimento ai profili deontologici.
Per la parte che interessa, viene ripercorso l’iter logico della predetta attività, confermando e innovando determinate procedure.
Prima del loro sviluppo, vengono definiti la cosiddetta vigilanza a vista e l’accesso breve, intendendo per tali rispettivamente la vigilanza in determinati ambiti territoriali assegnati all’ispettore e gli interventi limitati all’accertamento del lavoro nero, così recependo l’esigenza, per quest’ultimo, di assicurare una presenza ispettiva più frequente.
Non manca, a seguire, il significativo richiamo all’attività propedeutica agli accertamenti, riferita alla puntualità delle richieste di intervento avanzate presso l’Ufficio, alla programmazione intelligente e alla preparazione degli accertamenti. Per quest’ultima, in particolare, vale la pena sottolineare la consultazione in generale delle banche dati messe a disposizione anche da parte degli Istituti assicurativi; aggiungerei, quale passaggio essenziale, oltre alla conoscenza del contratto collettivo applicato, quella indispensabile dell’organizzazione aziendale specifica, per dare senso mirato agli accertamenti, collocando nel giusto contesto e correttamente le tipologie contrattuali da esaminare.
Particolare interesse datoriale rivestono l’accesso ispettivo e le modalità degli accertamenti. Nel merito, è da richiamare prima di tutto l’obbligo da parte dell’ispettore di qualificarsi con l’esibizione dell’apposita tessera, ma non necessariamente, secondo il codice di comportamento, al momento dell’accesso, tenuto conto delle contingenze ispettive; non è, pertanto, di poco conto ritenere validi tutti gli atti posti in essere prima della qualificazione. Non deve sfuggire, poi, l’obbligo, non la facoltà, di fornire in sede ispettiva, in determinate circostanze, le informazioni sulla corretta applicazione normativa. Proseguendo, assume assoluto rilievo l’esame della documentazione e l’acquisizione delle dichiarazioni, in particolare dei lavoratori presenti, da consultare prioritariamente, per ovvie ragioni, nel primo accesso ispettivo.
L’esame della documentazione si deve limitare a quella non verificata direttamente d’ufficio, come d’obbligo, grazie anche alle procedure informatiche e l’accesso consentito alle banche dati; tale semplificazione mira evidentemente a ridurre i tempi dell’ispezione.
Regole particolari sono dettate in tema di dichiarazioni, tenuto conto naturalmente del loro valore probatorio di eventuali illeciti. Per questi fini, passaggio essenziale, oltre alla chiarezza dei contenuti, è il riscontro con “elementi risultanti dalla documentazione esaminata e da altre dichiarazioni rese da lavoratori o terzi” (cosiddette dichiarazioni incrociate). E’ bene tener presente al riguardo che le dichiarazioni di cui trattasi, così come i verbali ispettivi, fanno fede fino a querela di falso per quanto il pubblico Ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza, non già per il contenuto, che ammette la prova contraria.
Altro argomento, che trova ampio spazio nel codice di comportamento, per la sua indubbia rilevanza, è la verbalizzazione: viene confermato l’iter che prevede il verbale di primo accesso, che deve contenere la descrizione degli accertamenti con le condizioni di lavoro e l’elenco del personale interpellato; il secondo verbale è quello interlocutorio, del tutto eventuale, per completare gli accertamenti e farne il punto. Assume assoluto rilievo l’ulteriore atto, costituito dal verbale unico di definizione degli accertamenti: deve contenere ogni elemento utile alla conoscenza dei fatti, la descrizione delle prove e degli eventuali illeciti, nonché il contraddittorio con la parte datoriale, se già non riportato nel verbale di primo accesso,contradditorio mirato ad assicurare il diritto di difesa. Il verbale conclusivo va redatto anche in caso di regolare definizione degli accertamenti. E’ da sottolineare conclusivamente, quale condizione di validità dell’atto, l’obbligo di motivazione, “al fine (è da ribadire) di prevenire il contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale”.
A questo stretto riguardo manca, tuttavia, così come nel Collegato lavoro (legge n. 183/2010), la prefigurazione della invalidità degli atti posti in essere in violazione delle procedure, invalidità rimessa alla diversificata valutazione in sede di ricorso. Non è stata, in altri termini, mutuata la procedura prevista dal codice del contribuente n. 2012 del 27/07/2000, che, allo stato attuale risulta applicabile soltanto nelle ipotesi di attività ispettiva in materia contributiva, effettuata dagli Enti di previdenza e assicurazione (lett. d, comma 2 dell’art. 7 del D.L. 13/05/2011 n. 70, convertito nella legge 12/07/2011 n. 106).
Meritano, infine, di essere richiamati, secondo la parte del codice riferita ai profili deontologici, gli obblighi della imparzialità e parità di trattamento (il Ministero del lavoro era già intervenuto in passato con apposito progetto sull’argomento), di non accettazione di regali se non di modico valore, di non espletamento di incarichi di collaborazione con soggetti privati. Sarebbe opportuno chiarire se non rientri nei divieti anche la pratica diffusa della presidenza a cura degli ispettori, a titolo oneroso, dei collegi di conciliazione e arbitrato, costituiti in materia di applicazione delle sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori.