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“Decreto trasparenza”, informazione dovuta con salvaguardia della privacy

L’ accelerazione dei processi di digitalizzazione dei sistemi da tempo in atto non poteva non investire l’0rganizzazione del lavoro, profilo significativo, funzionale alla gestione degli altri settori aziendali.

Il tema è stato affrontato da ultimo anche dalla newsletter NL n. 311 del 14 febbraio u.s. nella sua complessa generalità, applicabilità ed invasione, che non esclude certo lo scenario aziendale, con il ricorso strumentale all’ algoritmo.

Per quanto ci riguarda in tema di tutele, è stata naturalmente sottolineata la preoccupazione circa gli sviluppi della possibile prevaricazione con condizionamento della dignità umana.

Percorso, quindi impegnativo e complesso, che da qualche tempo ha registrato importanti interventi ordinamentali, mediante atti di tutela, che potremmo definire di base, a partire dallo Statuto dei lavoratori (legge n. 300/70), per arrivare alle disposizioni più organiche e specifiche e, da ultimo, anche ai pareri del Garante della privacy, sollecitati dagli sviluppi dei processi sempre più al passo con l’evoluzione del tipo di tecnologie informative e comunicative con incidenza sui dati personali. 

Il quadro di riferimento merita un cenno riepilogativo, prima di arrivare alla segnalazione delle ultime, recenti novità.

Sullo sfondo occorre richiamare prima di tutto il Reg.(UE) 216/679. L’adeguamento della normativa nazionale, di cui al D.Lgs, n. 196/2003, è, poi avvenuto con il D.Lgs. n. 101/2018, che ha introdotto anche talune sanzioni penali in aggiunta a quelle amministrative. Viene confermato il contenuto dell’art.8 della legge n. 300/70, che rimane pilastro importante con il noto divieto a carico del datore di lavoro, mentre rimane fermo anche l’art.4 della stessa legge sul divieto del controllo a distanza sull’attività dei lavoratori.

E’ superfluo notare una certa disorganicità della normativa, che comporta spesso l’esigenza di pareri  ai fini applicativi  e, comunque, provoca contenzioso tra le Parti  interessate.

Premesso tali fonti di riferimento, da ultimo ha richiamato l’attenzione degli addetti l’entrata in vigore del cosiddetto Decreto trasparenza, D.Lgs. 27 giugno 2022 n. 104, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

La norma, come sappiamo, è nota per aver allargata, con non pochi inconvenienti in sede applicativa, la serie di informazioni, che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore al momento dell’assunzione ( cosiddette condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili proprie dell’Unione europea). L’ accennata complessità operativa ha comportato, dopo il Decreto, l’emanazione di ben due circolari: la n. 4 dell’Ispettorato nazionale del lavoro in data 10.08.2022, seguita dalla n.19 del 2.09.2022 del Ministero del lavoro, documenti rinvenibili sui siti degli Enti emananti e ai quali si rinvia per le modalità di assolvimento dell’obbligo allargato.

Comunque, al netto dei notevoli inconvenienti applicativi circa  i siffatti e ampi contenuti informativi da parte datoriale,  pure importanti ai fini del rafforzamento delle tutele lavoristiche, ma non esprimibili per rinvio alle relative fonti, l’ Italia nel predetto Decreto, attuativo della Direttiva europea, ha ritenuto di introdurre ulteriori obblighi informativi, oltre quelli stabiliti da tale Direttiva, così anticipando quanto l’Europa intende attendibilmente prevedere cica le condizioni di lavoro con ricorso alle piattaforme digitali e con l’intelligenza artificiale. In particolare, gli obblighi aggiuntivi italiani attengono  all’eventuale adozione di  “sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti  ai fini dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni, nonchè indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione delle prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori”.

Appare chiaro che i contenuti così riportati nella normativa, incentrati su processi di valutazione, nella loro elaborazione informatica toccano dati personali, tali da richiedere, per il loro impatto, un coordinamento con la normativa specifica sulla privacy che interessa (Reg.UE 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196), pena la configurabilità di eventuali sanzioni, così come previsto dallo stesso Decreto. 

E’ quanto ha fatto rilevare il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) con apposita nota diretta al Ministero del lavoro  e all’Ispettorato nazionale del lavoro, manifestando la disponibilità ad un confronto e fornendo le prime indicazioni nella Newsletter del 24 gennaio 2023, incentrata appunto sulla interazione del nuovo quadro regolatorio con la disciplina dei dati personali e la sua compatibilità.

Di grande interesse, quindi, il contenuto delle informazioni “ ulteriori “, già peraltro trattate nella citata circolare n. 19 del Ministero  del lavoro, così declinabili: una prima informazione attinente al procedimento decisionale legato all’algoritmo/intelligenza artificiale ( v., tra l’altro, profilazione automatizzata dei candidati, assegnazione incarichi mediante appositi sofware, che simulano una conversazione, assegnazione automatizzata di turni); una seconda informazione potrebbe essere riferita, invece, alla sorveglianza e alla valutazione dei lavoratori e ai sistemi che incidono sulle prestazioni e altre obbligazioni, come tablet, dispositivi digitali, gps.

Dalla lettura critica delle indicazioni del Garante, si evince che il tema trattato presenta non pochi margini di problematicità, legati a taluni aspetti di notevole incertezza applicativa, tali da auspicare interventi modificativi o, comunque, ulteriori interpretazioni.

Una strada mirata al superamento delle attuali incertezze potrebbe essere attendibilmente un Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro/Ispettorato Nazionale del lavoro e il Garante, ad evitare l’eventuale ricorso al sistema sanzionatorio.

Altra soluzione potrebbe consistere nell’attesa delle prescrizioni integrative sullo specifico tema da parte della U.E. con un eventuale intervento ricettivo italiano, mirato ad un percorso applicativo senza incertezze interpretative.

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