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I ricorsi amministrativi secondo l’ Ispettorato nazionale del lavoro

La transizione delle funzioni ispettive dal Ministero del lavoro all’Ispettorato Nazionale del lavoro, istituito e disciplinato dal D.lgs n. 149/2015(cfr. Newsletter Nuovi lavori n. 156/2015), comporta, tra l’altro, a decorrere dal 1° di gennaio 2017, anche un diverso sistema dei ricorsi amministrativi avverso le ispezioni del lavoro, a seguito delle modifiche introdotte agli artt. 16 e 17 del D.lgs n. 124/2004, già riferiti alla vecchia disciplina.

Le indicazioni operative opportunamente dettate sono contenute nella circ. n. 4 del 29/12/2016, uno dei primi atti del nuovo Ente.

L’argomento, per la sua indubbia rilevanza nel mondo del lavoro, ha richiamato l’attenzione degli addetti e degli studiosi già dall’emanazione del citato decreto n. 149, attuativo del Jobs Act ed è stato a suo tempo ampiamente trattato nella Newsletter di Nuovi lavori n. 180/2016, consultabile per i dettagli del caso.

Il tema, legato al frequente contenzioso in sede ispettiva – che il legislatore ha tentato di razionalizzare anche nei tempi – merita, tuttavia, un aggiornamento, alla luce dei profili di tipo operativo immediato, illustrati nella circolare in commento.

L’essenza delle innovazioni apportate – è bene ribadirlo – disegna un nuovo quadro del sistema, secondo il quale:

– non è più ammesso il ricorso avverso le ordinanze-ingiunzioni dell’Ispettorato territoriale del lavoro, fermo restando naturalmente la relativa opposizione presso l’Autorità giudiziaria, nel rispetto dei termini e modalità stabiliti dall’art. 22 della legge n. 689/1981;

– è previsto un nuovo ricorso al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro avverso gli atti di accertamento degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi dagli ispettori del lavoro. Il termine è di trenta giorni, una volta esaurito quello assegnato per la regolarizzazione con diffida, mentre la decisione va assunta entro sessanta giorni, salvo il silenzio rigetto. La circolare già  citata precisa che, salvo diverse modalità organizzative da adottare successivamente, il ricorso di cui trattasi va indirizzato alla sede dell’Ispettorato territoriale, nel cui ambito sono state accertate le violazioni;

– è opportuno ribadire e sottolineare come la ratio del nuovo gravame, trattandosi di accertatori diversi da quelli propri dell’Ispettorato nazionale, è espressamente individuata nell’obiettivo di garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, contributiva e assicurativa;

– sempre dal 1° gennaio u.s. non è più consentito il ricorso ex art. 17 del D.lgs n. 124/2004 avverso le ordinanze-ingiunzioni, mentre rimane quello nei confronti degli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che comprendono anche quelli del personale ispettivo di provenienza dagli Enti previdenziali. L’oggetto del contendere, come è noto, consiste nella sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro;

– il ricorso di cui trattasi – da presentare entro 30 giorni dalla notifica degli atti di accertamento, con decisione adottabile entro 90 giorni, salvo il silenzio rigetto – va indirizzato al Comitato per i rapporti di lavoro presso le competenti sedi dell’Ispettorato interregionale del lavoro. Secondo la nuova organizzazione, le sedi previste sono quelle di Milano (competenza: Liguria, Lombardia,Piemonte e Valle d’Aosta), Venezia (competenza:Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto), Roma (competenza: Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria), Napoli (competenza:Basilicata, Campania, Calabria,Molise e Puglia);

– appaiono, infine, molto opportune, le precisazioni elaborate in tema di jus superveniens, in funzione della loro immediata operatività nel periodo transitorio tra la vecchia e la nuova disciplina: a) i ricorsi amministrativi – che nella vigenza delle disposizioni sopravvenute, non siano stati ancora decisi ovvero sia trascorso il termine già citato per la decisione – sono da ritenere improcedibili, perchè non più trattabili secondo la precedente normativa; b) i ricorsi amministrativi proposti  dopo il 1° di gennaio u.s. sono, invece, inammissibili, in quanto non previsti dalla nuova disciplina. Nel primo caso, il termine per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione decorre dal 1° di gennaio 2017, perché da tale data cessa l’interruzione dei termini prodotta dalla presentazione del ricorso; nel secondo caso, mancando l’effetto interruttivo del ricorso, il termine per la predetta opposizione decorre dalla data di notificazione dell’ordinanza-ingiunzione; c) va da sé che restano regolati dalle precedenti disposizioni i ricorsi che, alla data di operatività dell’Ispettorato nazionale, risultino definiti, ovvero sia trascorso il termine per il silenzio rigetto, mentre il termine riferito all’impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione decorre dalla notificazione dell’esito del ricorso ovvero, in mancanza, dall’esaurimento del termine per la decisione del ricorso stesso.        

 

 

 

 

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