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Migliorismo nelle politiche sociali della Legge di Bilancio 2017

Pubblicata in Gazzetta il 21 dicembre 2016, la legge n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, contiene provvedimenti riguardanti la politica sociale, alcuni a conferma di precedenti disposizioni, altri innovativi.

Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, istituito dalla precedente legge di bilancio, è incrementato di 150 milioni. Sommando tali cifre alle residue non spese (pari a circa 350 milioni di euro), il Fondo per il 2017 raddoppia rispetto all’anno 2016. Potranno essere così allargati con il prossimo decreto i soggetti beneficiari[i]. L’obbiettivo di una misura soddisfacente di contrasto alla povertà estrema è ancora distante in termini di entità ma anche di gestione efficiente.

Fondo sostegno natalità.  Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, viene istituito il “Fondo di sostegno alla natalità”, con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Un decreto del Ministro per le politiche per la famiglia, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, definirà i criteri, le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, le garanzie[ii].  Si tratta di rifinanziamento e riorganizzazione di precedenti fondi con analoghe finalità[iii].

 Premio alla nascita.  Viene riconosciuto un premio alla nascita, o all’adozione di minore pari ad 800 euro[iv], corrisposto, in unica soluzione dall’INPS. Il premio – che non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali – è corrisposto su domanda della futura madre, e può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione[v].  

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore. Vieneprorogato per il 2017 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente con copertura di oneri valutati in 20 milioni di euro, coperti dal Fondo sociale per occupazione e formazione[vi]. E’ da concepirsi come misura di responsabilizzazione paterna al carico familiare.

Buono nido.  A decorrere dal 2017 è prevista l’erogazione di un buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pari a 1.000 euro su base annua, corrisposti in 11 mensilità effettuata da parte dell’INPS su richiesta del genitore che presenti documentazione di iscrizione a strutture pubbliche o private. Il buono è riferito ai nuovi nati dal 2016 e potrà essere percepito per un massimo di un triennio. Il tetto massimo di spesaper lo Stato è pari a 144 milioni di euro per il 2017, 250 milioni per il 2018 e 300 milioni per il 2019, 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Un decreto, da emanarsi entro 30 giorni, stabilirà le modalità di attuazione. L’Inps è incaricato del monitoraggio dei maggiori oneri con relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze per evitare eventuali scostamenti di spesa[vii]. Tale beneficio non è cumulabile con la detrazione fiscale per le spese di iscrizione in asili nido[viii], né può essere fruito contestualmente alle misure specificamente dirette al sostegno della genitorialità.

Rifinanziamento voucher asili nido. La madre lavoratrice, anche autonoma, può richiedere un contributo economico (cd. Voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale. [ix]Tale previsione, già in vigore, è stata prorogata per il 2017 e il 2018[x].

Premio di produttività e welfare aziendale. Vengono introdotte alcune modifiche, sia alla disciplina tributaria specifica per i trattamenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati la cui corresponsione, sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, partecipazione agli utili dell’impresa, sia al cosiddetto welfare aziendale. In tema di welfare aziendale: a) vengono elevati  i limiti dell’imponibile ammesso al regime tributario ( gli attuali limiti – pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro lordi per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro; b) sono elevati, rispettivamente, a 3.000 ed a 4.000 euro ); viene ampliata la platea dei beneficiari ( da 50.000 a 80.000 euro); c) sonoesclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro, in favore dei dipendenti per prestazioni, anche  assicurative, relative al rischio di non autosufficienza[xi].

Pari opportunità. Vengono incrementate previste risorseper il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, per il finanziamento delle politiche delle pari opportunitàe non discriminazione[xii].

 

Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Vengono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità a favore del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza[xiii].

Donne vittime violenza. Sono previsti 5 milioni annui nel triennio 2017-2019 al fondo per le donne vittime di violenza e ai loro figli. Per all’astensione dal lavoro delle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere destinati 1,4 milioni[xiv].

Osservazioni.

Una legge finanziaria che, limitandoci alle politiche sociali, presenta carattere di “migliorismo” rispetto a situazioni precedenti, ma non riesce ad affrontare e risolvere la questione principale: il contrasto alla povertà con interventi di sostegno al reddito di tipo inclusivo.

Comincia a formulare risposte, pur se ancora frammentate, sulla questione del sostegno alla natalità, dopo gli allarmi demografici per il presente e a maggior intensità per il futuro.  Pesa comunque sulla natalità la condizione giovanile nella transizione al lavoro[xv].



[i] Vedi commi 238 e 239.

[ii] Vedi comma 348.

[iii]  Tale disposizione sostituisce il Fondo di credito per i nuovi nati, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche ed agli intermediari finanziari. L’art. 12 della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012) lo ha rinnovato fino al 2014 e il successivo Fondo per contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie a basso reddito.

[iv]  Va ricordato che legge di stabilità per il 2015 ha previsto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno – che non concorre alla formazione del reddito -è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia. Per la corresponsione del beneficio economico si richiede tuttavia la condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. L’importo dell’assegno di 960 euro annui è raddoppiato quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente è in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore ISEE non superiore ai 7.000 euro annui. L’assegno è corrisposto, a domanda, dall’INPS.

[v] Vedi comma 353.

[vi]  Vedi comma 354. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è stato introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. 92/2012. Tale disposizione prevede che il padre, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre. Successivamente, tale misura è stata prorogata sperimentalmente per il 2016 dall’art. 1, c. 205, della L. 208/2015 (Stabilità 2016) che ha elevato la sua durata a 2 giorni, fruibili anche in via non continuativa.

 

[vii] Vedi comma 355.

 

[viii] Si tratta di una detrazione fiscale del 19% sul totale delle spese annue documentate, sostenute fino ad un massimo di 632 euro.

[ix] Vedi commi 356 357.

 

[x] La madre lavoratrice dipendente (pubblica o privata), o iscritta alla gestione separata, può richiedere (al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale) un contributo economico –  pari a 600 euro mensili per un periodo massimo di 6 mesi –  da impiegare per il servizio di babysitting o per i servizi per l’infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati). Tale beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Lo stesso contributo economico può essere richiesto dalle lavoratrici autonome o imprenditrici nel limite di spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

 

[xi] Vedi comma 156.

[xii] Vedi comma358.

[xiii] Vedi comma 359.

 

[xiv] Vedi comma 359

[xv] Vedi Newsletter Nuovi Lavori, n.182, 25 ottobre 2016.

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