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Minori ostacoli per i lavoratori con disabilita’

Il decreto legislativo riguardante le “Semplificazioni in materia di lavoro e pari opportunità, previsto dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cosiddetta Jobs Act (I)), è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri del 4 settembre scorso dopo essere stato oggetto di parere consultivo favorevole condizionato(II) da parte delle competente commissione permanente. E’ ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta. In assenza del testo definitivo la nostra elaborazione fa riferimento al testo proposto dal Governo.

Va messo in evidenza la necessità di tener presente l’altro decreto legislativo, anch’esso approvato, che prevede interventi in materia di servizi per l’impiego e per le politiche attive in cui, tra l’altro,viene previsto la costituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive

L’intero Capo I del Titolo I(i primi 13 articoli) riguarda i “Lavoratori con disabilità”, interviene sulla disciplina in materia di collocamento mirato (Legge 68/1999) e modifica alcune disposizioni per le persone prive della vista, in particolare i centralinisti ciechi (artt.12 e 13).

Molti articoli riprendono le indicazioni contenute nel “Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell’integrazione delle persone con disabilità”, predisposto dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e adottato con DPR 4 ottobre 2013.

Una prima innovazione di merito è la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità (l’articolo 1) demandata ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Ne sono indicati i principi: a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l’INAIL (per il reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro) ai fini dell’accompagnamento e il supporto della persona con disabilità e di favorirne l’inserimento lavorativo; b) promozione di accordi territoriali con organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cooperative sociali, associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, altre organizzazioni del terzo settore rilevanti al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità; c) individuazione (nell’ambito della revisione delle procedure di accertamento della disabilità) di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità, definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell’inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale; d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare ai disabili, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore dì lavoro è tenuto ad adottare; e) istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l’I.N.A.l.L. per le persone con disabilità da lavoro; f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa dei disabili.

Questa delle linee guida è parte interessante con alcuni limiti. I primi “strutturali”: decretazione slittata e risorse finanziarie (risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica); in secondo luogo, l’apertura di aspetti applicativi rilevanti: le modalità di adozione del modello bio-psico-sociale(III); la definizione di criteri per la  predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali(IV); il riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro dovrà adottare(V); le modalità di istituzione del responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro (profilo professionale, formazione, collocazione, interazioni).

La disciplina sul collocamento mirato si può applicare (articolo 2) anche alle persone con capacità di lavoro ridotta, quelle la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Si tratta cioè dei percettori di assegno ordinario di invalidità.

Si contribuisce positivamente al superamento della netta distinzione tra regime assistenziale ed inserimento lavorativo. Si tratta di monitorare il fenomeno ipotizzando un passaggio successivo: che l’assegno possa essere considerato una “dote” che la persona porta nell’acquisizione del reddito da lavoro.

Si interviene sulla disciplina relativa alle quote di riserva dei datori di lavoro (articolo 3). Viene eliminato il cosiddetto “regime di gradualità” cioè la subordinazione dell’obbligo dell’assunzione dei disabili a carico di specifici datori di lavoro (datori di lavoro privati che occupino da 15 a 35 dipendenti, partiti politici, organizzazioni sindacali ed organizzazioni che, senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione) all’effettuazione di nuove assunzioni.

Critica alla eliminazione del regime di gradualità è stata effettuata nel parere della Commissione parlamentare evidenziando le difficoltà delle piccole imprese.

Viene introdotto (articolo 4) l’obbligo di computare nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro (anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio) nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Sono previste (articolo 5) modifiche alla disciplina sulle sospensioni, esclusioni ed esoneri parziali(VI) agli obblighi da parte di specifici datori di lavoro: a) i datori di lavoro pubblici e privati che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille beneficeranno dell’esonero totale (e non più parziale) dall’obbligo di assunzioni obbligatorie. Permane l’obbligo al versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato; b) si estende il meccanismo di compensazione territoriale automatica anche per i datori di lavoro pubblici, attualmente sottoposti ad autorizzazione. In particolare, si stabilisce la facoltà (condizionata dalla trasmissione telematica a ciascuno degli uffici competenti, dell’apposito prospetto informativo) per i datori di lavoro pubblici, di assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione; c) si demanda ad uno specifico decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni la definizione delle modalità di versamento dei contributi esonerativi.

Sono modificate (articolo 6) alcune modalità delle assunzioni obbligatorie.

Le assunzioni per chiamata nominativa, fino ad oggi limitata ad alcune aziende, viene estesa a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal numero degli occupati, e agli enti pubblici economici. La richiesta nominativa potrà essere preceduta da una preselezione effettuata dagli uffici competenti fra le persone iscritte negli speciali elenchi tenuti dai centri per l’impiego che aderiscano alla specifica occasione di lavoro.

La possibilità per il datore di lavoro di procedere all’assunzione diretta di lavoratori in specifiche condizioni di difficoltà(VII), riconoscendo altresì per tali datori di lavoro il diritto a fruire degli incentivi. In caso di mancata assunzione secondo le richiamate modalità entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di assunzione, si dispone l’obbligo, per gli uffici competenti, di avviare o i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili (gli uffici possono altresì procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro).

Si precisa che la tenuta dell’elenco (articolo 7) delle persone con disabilità – che risultino disoccupate e aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative – è di competenza dei servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza della persona cui però è concessa la facoltà di iscriversi nell’elenco di altro servizio in altra parte d’Italia, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto.

Analoga disposizione è prevista (articolo 13) per i soggetti privi della vista.

Modifiche sono previste alla disciplina in materia di richiesta di avviamento al lavoro per l’assunzione di lavoratori disabili (articolo 8).

In particolare: a) la presentazione da parte dei datori di lavoro della richiesta di assunzione di lavoratori disabili (entro 60 giorni dal momento in cui nasce  l’obbligo di assunzione degli stessi, termine elevato a 90 giorni per i datori di lavoro del settore minerario) deve avere luogo solo nel caso in cui i datori di lavoro non procedano all’assunzione diretta di lavoratori in specifiche condizioni di difficoltà; b)  vengono meno  le disposizioni relative all’avviamento con richiesta secondo l’ordine di graduatoria o con chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; c)  al fine di razionalizzare la raccolta dei dati disponibili sul collocamento mirato, nonché di semplificare i relativi adempimenti e migliorare la valutazione degli interventi, viene istituita all’interno della Banca dati politiche attive e passive una apposita sezione denominata Banca dati del collocamento mirato che raccoglie le informazioni relative ai datori di lavoro pubblici e privati obbligati e ai lavoratori interessati che si aggiungono alle informazioni che il datore di lavoro deve obbligatoriamente fornire circa l’instaurazione di rapporti di lavoro. La Banca dati è alimentata, in particolare, dall’INPS (relativamente agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia), dall’INAIL (relativamente agli interventi di reinserimento e integrazione), nonché dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Le informazioni sono rese disponibili alle Regioni, Province autonome ed enti pubblici responsabili del collocamento mirato e, a tal fine, possono essere integrate con quelle del Casellario dell’assistenza(VIII); d) viene demandata ad apposito decreto interministeriale (da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame) la definizione dei dati da trasmettere e delle altre modalità attuative della prevista Banca dati del collocamento mirato.

Si modifica (articolo 9) la disciplina delle convenzioni di inserimento lavorativo:  gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di assunzione o di riserva di posti e con le cooperative sociali e loro consorzi, le imprese sociali, i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione; il datore di lavoro potrà assumere il lavoratore disabile all’esaurirsi della convenzione, con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga all’obbligo (per i datori di lavoro che occupino più di 50 dipendenti) di assumere disabili per chiamata nominativa per il 60% delle stesse assunzioni obbligatorie. In tal caso, il datore di lavoro potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti delle disponibilità, con diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse. 

Viene rivisto il sistema di agevolazioni ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità, incrementandone la misura e limitando la concessione ad un periodo di 36 mesi (articolo 10).Viene innalzata la misura del contributo al 70% (dal 60% attuale) per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con le minorazioni ascritte dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978. Per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o con le minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978 il contributo viene invece elevato al 35% (dal 25% attuale). Il contributo spetta sia nel caso di chiamata diretta sia con convenzione di inserimento lavorativo. Per favorire l’assunzione delle persone con disabilità intellettiva e psichica, la concessione del contributo (del 70%) vige per un periodo di 60 mesi (anziché  di 36) ed è applicata per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato (o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto) con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Tutti i contributi potranno essere richiesti anche dai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge 68/1999, procedano all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili. Le agevolazioni entrano in vigore a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della legge. Un apposito decreto interministeriale stabilirà la definizione dell’ammontare delle risorse che saranno erogate dall’INPS in base alla presentazione cronologica delle domande.

Il 5% delle risorse del Fondo nazionale può essere utilizzato dal Ministero del Lavoro per sperimentazioni di programmi di inclusione attiva delle persone disabili. 

Con lo scopo di formulare linee di coordinamento tra fondo nazionale e regionali e degli stessi fondi regionali, si prevede che il Fondo regionale  (alimentato dalle sanzioni amministrative) eroghi contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie: all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitino in qualsiasi modo l’inclusione lavorativa;  all’istituzione del responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro (articolo 11).

E’ soppresso l’albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista (articolo 12) ,  e previsto che i privi della vista inoccupati si debbano iscrivere nell’elenco del territorio di residenza o, in alternativa, presso un altro servizio anche non nell’ambito di residenza (articolo 13). 

 

Considerazioni finali

 

La valutazione positiva del provvedimento è largamente condivisa(IX). Molte delle modifiche sono state suggerite dall’Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone disabili. Alcune disposizioni, quali quella del superamento della numerica e dell’assunzione diretta, sono state sottoposte a critica. In realtà la numerica è un residuo del collocamento obbligatorio e in termini statistici trova limitato riscontro. L’unica valenza dimostrata non è tanto in positivo nei confronti dell’accesso delle persone disabili più fragili, piuttosto nel configurarsi come potere negoziale dei servizi pubblici del collocamento mirato. Potere negoziale che non sempre i servizi sono stato in grado di esercitare. 

Innovativa è l’introduzione della chiamata diretta. Da verificare nel testo definitivo e comunque da valutare nei fatti. Anche qui non sono convincenti le perplessità del danno alle persone disabili più fragili. Di fatto è un intervento che alleggerisce gli elenchi e il carico dei servizi nella fase di accesso al lavoro e responsabilizza le imprese nell’inserimento lavorativo. La questione è quella delle comunicazioni, delle verifiche e della messa in graduatoria per l’accesso delle imprese ai benefici. Non dovrebbe essere un tipo di assunzione premiata al pari delle altre e quindi fuori del criterio cronologico in fase erogativa.

Rimane costante la questione dell’ammontare dei finanziamenti in termini di rafforzamento dei servizi pubblico – privati (anche in rapporto alla costruzione della rete dei servizi nazionali e locali), di agevolazioni alle imprese, di progetti nazionali di accompagnamento. Due sono le attese di concretezza: la legge di stabilità prossima ventura, i programmi nazionali e regionali su fondi FSE.

Permane ormai il noto handicap dell’intero sistema di normazione italiano: la questione dei numerosi decreti attuativi e quindi della necessità dell’intermediazione dell’amministrazione ministeriale sui tempi e sui contenuti applicativi.

E le norme del decreto legislativo presentano questioni interpretative che, soprattutto su aspetti innovativi, potranno dilatare i tempi per le circolari amministrative e la decretazione.

A margine il rilievo di almeno due omissioni  tematiche. La prima. si sono modificati alcuni aspetti relativi agli esoneri ma non si è messo mano alla normativa, inevasa da oltre due anni,  che prevede l’emanazione del decreto sugli esoneri parziali.  La seconda. Si è evidenziato il ruolo delle convenzioni ma non si sono risolte le questioni della mancata applicazione dell’articolo 12 bis che consente l’assolvimento dell’obbligo tramite l’esternalizzazione di commesse. Dispositivo da cui non c’è da aspettarsi grandi numeri ma la possibilità di affrontare alcune condizioni particolari delle persone disabili.

 

 Note

I-Predisposto in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 3-7 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Il provvedimento è volto a dare attuazione, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:

razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità (di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68) e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio , al fine di favorirne l’inclusione sociale, l’inserimento e l’integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone(comma 4, lett. g)

II-La Commissione permanente ha formulato, in merito agli articoli relativi ai disabili dell’atto di governo n.176, il seguente parere:

L’11a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo….

esprime parere favorevole, invitando il Governo a valutare l’opportunità delle seguenti osservazioni: 

– risulta opportuno espungere dal presente schema di decreto la norma di cui all’articolo 3 che prevede l’eliminazione del principio di gradualità nell’attuazione dell’obbligo di assunzione di una persona con disabilità per le imprese da 15 a 35 dipendenti in quanto suscettibile di produrre effetti opposti a quelli di inserimento lavorativo perseguiti dalla norma, con il concreto pericolo di aggravare ulteriormente la situazione delle piccole e medie strutture; parallelamente, in armonia con quanto previsto per le aziende con un tasso Inail superiore al 60 per mille, dovrebbe essere posto un obbligo di versamento al fondo sociale in funzione dell’esonero parziale; 

– per le persone affette da forme gravi di disabilità soprattutto intellettiva, si suggerisce di utilizzare il fondo regionale per l’inserimento al lavoro anche al fine di attivare tirocini formativi anche presso imprese tradizionali, che tuttavia evolvano e possano essere confermati in continuo anche nello svolgimento di attività maggiormente tutelate, purché organizzate in modo continuativo e professionale, senza interruzioni che pregiudichino la fiducia e le competenze acquisite, pur ridotte; 

– si suggerisce di concedere la possibilità di esercitare l’obbligo di assunzione anche presso i fornitori, dovendo l’obbligato assicurare al fornitore un congruo valore di commesse; 

– il comma 3 dell’articolo 3 andrebbe riformato in quanto in esso e previsto che per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione; 

– nella materia dei lavoratori disabili si ritiene necessario stabilire con espressa previsione normativa che il momento temporale di computo della riserva stessa è corrispondente al 31 dicembre dell’anno precedente, in quanto la disciplina attuale non fissa un preciso momento per il calcolo dell’organico; 

– con riferimento all’articolo 5 si ritiene necessario circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti oggetto di esclusione dal computo e di inserire un criterio di proporzionalità nelle procedure di sospensione in caso di crisi; 

– il comma 3-bis dell’articolo 5 appare in ogni caso poco condivisibile in quanto pone ulteriori costi in capo al datore di lavoro già obbligato a versare premi Inail in relazione a tassi pari o superiori al 60 per mille; 

– con riferimento all’articolo 6, comma 1, lettera a) si ritiene necessario chiarire che l’azienda che abbia fatto richiesta nominativa o numerica di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11 si considera ottemperante ai fini dell’articolo 17; 

– in materia di sospensione degli obblighi occupazionali di cui all’articolo 3 comma 5 della legge n. 68 del 1999, si ritiene necessario estendere tra le cause di sospensione stessa, l’intervento di cui ai fondi di solidarietà ex articolo 3 della legge n. 92 del 2012 così come riformati dallo schema di decreto in materia di ammortizzatori sociali; analoga sospensione dovrebbe essere estesa, così come già stabilito dalla circolare del Ministero del lavoro n. 22 del 2014, alle ipotesi nelle quali il datore di lavoro, avvalendosi delle procedure incentivanti all’esodo, previste dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012, intenda procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con proprio personale dipendente al quale mancano non più di quattro anni al raggiungimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia od anticipato; 

– si ritiene opportuno estendere a norma imperativa quanto espresso dalla circolare n. 77 del 2001 del Ministero del lavoro, limitatamente al settore delle imprese di pulizia e servizi integrati, assicurando che nel caso di passaggio di appalto e di conseguente incremento del personale occupato alle dirette dipendenze dell’impresa subentrante, il numero dei lavoratori acquisito non sia considerato ai fini del computo della quota d’obbligo di lavoratori disabili; coerentemente con ciò, sarebbe auspicabile la pubblicazione di una disposizione normativa atta a regolare la causa di sospensione temporanea introdotta con circolare n. 2 del 2010 in riferimento alle imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito; 

– il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille dovrebbe intendersi poi al tasso indicato dal decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione; 

– si richiede che vengano assicurati in modo diffuso i controlli e applicate le sanzioni previste, senza eccezioni, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni che oggi spesso disattendono gli obblighi previsti di inserimento lavorativo delle persone disabili; 

– si suggerisce un più forte ruolo di coordinamento del Ministero rispetto al fondo regionale, oggi gestito con criteri troppo diversi a seconda delle diverse regioni; 

– anche alla luce del processo di semplificazione telematica proposto anche in materia di tenuta del Libro Unico del Lavoro, si propone l’abolizione dell’obbligo di invio del prospetto disabili, in quanto i dati in esso contenuto possono essere ricavati utilmente dal flusso stesso. In via residuale tale obbligo potrebbe essere mantenuto nei casi di compensazione territoriale o aziende multilocalizzate con personale superiore ai 35 dipendenti; 

– in riferimento alla banca dati del collocamento mirato prevista dall’articolo 8 (Modifica all’articolo 9 della legge 12 marzo 1999 n. 68), si ritiene che l’introduzione di un’ulteriore banca dati aumenti solamente gli oneri burocratici. Conseguentemente si propone la soppressione della lettera c) del comma 1

III-Il modello in questione ha una sua sistemazione classificatoria nella Classificazione Internazionale della salute e della disabilità (ICF), classificazione elaborata e promossa dall’OMS. In Italia vi sono in corso nella politica di inclusione attiva vari modalità di applicazione dell’ICF. Ricordiamo la sperimentazione pluriennale effettuata su incarico del Ministero del Lavoro, da Italia Lavoro. 

IV-Fermo restando il principio originario dell’interazione tra condizioni soggettive della persona disabile e contesto ambientale socio lavorativo sono da introdurre criteri valutativi delle elaborazioni e delle pratiche di progetti personalizzati. Negli stessi criteri sarebbe necessario mettere a punto procedure orientative per gli operatori dell’inclusione attiva. Anche in questo caso in Italia Lavoro sono stai messi a punto modelli di intervento come sviluppo operativo del modello bio psico sociale con riferimento all’ICF o comunque ai suoi principi operativi.

V-Sulle questioni collegate all’accomodamento ragionevole vedi in Leggi oggi, M.Conclave, M.C.Cimaglia, L’adattamento ragionevole nel diritto al lavoro delle persone con disabilità, 4 settembre 2013.

VI-E’ solo il caso di ricordare che si attende ormai da anni il decreto di modifica della disciplina degli esoneri parziali.

VII-Si tratta delle condizioni di cui all’articolo 13, commi 1 e 1-bis, della L. 68/1999, così come sostituiti dal provvedimento in esame (vedi infra), e cioè: persone con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 915/1978 o che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate, oppure lavoratori con disabilità intellettiva e psicofisica e con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per un periodo di 60 mesi.

VIII-Il Casellario dell’Assistenza è istituito presso l’INPS.

IX-A riguardo vedi il comunicato stampa congiunto FISH,UIC, CISL. “Un plauso all’approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri dei decreti attuativi del Jobs Act. Le attese disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità si avviano quindi verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. È un traguardo importante in funzione dell’aggiornamento di norme ormai datate e di adeguamento dei servizi di mediazione e di supporto all’inclusione lavorativa. Ma è anche un punto di partenza che prevede la determinante ulteriore regolamentazione e riorganizzazione dei servizi per l’impiego, un cambio di passo per tutti gli attori coinvolti. Apprezzabile lo sforzo del Governo – in particolare del Ministero del Lavoro – nell’ascoltare in sede di redazione e, successivamente, di fare sintesi delle osservazioni, diverse e complementari, giunte dalle Commissioni parlamentari, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni delle persone con disabilità che restituiscono un valore aggiunto alla norma. Il testo che ne esce contiene anche alcune novità sulla chiamata nominativa (possibile solo con la mediazione dei servizi) e sul ruolo dei Comitati tecnici inizialmente soppressi, ma è comunque l’impianto complessivo, condiviso fin dall’esordio, ad essere confermato. È mirato a evitare le elusioni, a favorire l’ingresso e la permanenza al lavoro, a potenziare il ruolo di mediazione dei servizi, a garantire una più forte attenzione alle disabilità con maggiori compromissioni funzionali, in particolare di natura intellettiva e psichica, a prevedere un rafforzamento degli incentivi alle aziende. Va ripetuto: la normativa vigente aveva necessità di una “manutenzione straordinaria”: lo dicono i numeri e centinaia di migliaia di storie di vita, lo evidenzia il tasso di inoccupazione fra le persone con disabilità, la percentuale di “uscite” dal mondo del lavoro, i tassi di scopertura delle aliquote di riserva. Siamo orgogliosi di aver partecipato produttivamente a questo percorso assieme ad altri anche se da angoli prospettici diversi. Il dialogo e il confronto – quando sono qualificati, volti al bene comune e concentrati sui contenuti reali – possono sortire esiti molto positivi. A partire da questa consapevolezza, continueremo a incalzare il Governo, nei nostri diversi ruoli di rappresentanza, per l’attuazione di politiche attive che garantiscano l’innalzamento costante della soglia dei diritti per i lavoratori, proprio a partire dalle persone con disabilità. Prossima tappa: la definizione condivisa delle nuove Linee Guida per il collocamento mirato, previste proprio dal Decreto appena approvato, con una prioritaria attenzione alla tutela delle persone con più gravi disabilità ancora troppo spesso discriminate nell’inclusione lavorativa. Questi sono i nostri prossimi obiettivi che, nella concretezza, consentiranno di misurare i passi in avanti del lungo cammino per una effettiva e completa realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità.”

 

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