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Jobs act: le novita’ dell’ apprendistato e “la via italiana al sistema duale”

Il Decreto legislativo n. 81/2015, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro  e la revisione della normativa in tema di mansioni, emanato nel giugno scorso, interviene in modo  deciso  sull’unico contratto  a valenza formativa previsto dalla  legislazione lavoristica italiana. Più precisamente, modifica le due forme di apprendistato contemplate  dal Testo Unico del 2011 aventi finalità formativa, lasciando inalterato  l’apprendistato professionalizzante.

Il nuovo quadro giuridico pone  un rimedio allo scarso utilizzo dell’apprendistato formativo – che conta attualmente meno di 4 mila posizioni lavorative in tutto il territorio italiano –  ma, principalmente, cerca di dare una risposta  al disallineamento endemico tra le competenze acquisite con l’apprendimento scolastico e le  concrete competenze  professionali richieste  dalle imprese e dal mercato del lavoro italiano.  Nasce, dunque, il sistema duale di apprendimento   come strumento idoneo ad accelerare il percorso di transizione dei giovani  dalla  fine del periodo scolastico all’ inizio dell’attività lavorativa.   Oltre a questo il nuovo apprendistato formativo  intende favorire l’incontro con il lavoro degli studenti  iscritti  a percorsi formativi diventando anche un   valido mezzo    per  contrastare la dispersione scolastica e per avvicinare al lavoro l’elevato numero di NEET (Not in Education, Employment or Training), ovvero, quei  giovani non impegnati in percorsi  educativi, di lavoro o formativi.

Il progetto  di riforma è ambizioso e il terreno su cui ci si muove è decisamente accidentato: ciò che ci attendiamo  per la  sua buona riuscita  sono stimoli costruttivi  da parte di tutti gli attori coinvolti, ma anche la fattiva  collaborazione  per districare questa ingarbugliata matassa.

La prima complicazione con la quale dobbiamo fare i conti consiste  nel fatto che dinanzi a noi c’è un apprendistato formativo in totale agonia. Ci sono dati, numeri  e  approfondimenti svolti dal  Ministero del lavoro e dall’ Isfol, che ce lo dimostrano inesorabilmente. L’unico apprendistato che vive di una sua dignitosa salute è quello professionalizzante e di mestiere, comunemente definito anche di inserimento lavorativo, a sottolineare la sua debolissima valenza formativa che si è ridotta a percorsi di 120 ore nell’arco di un triennio. Quindi, il legislatore ed ancor prima il Ministero,  avevano davanti a sé una svolta radicale: o lasciare estinguere  i due contratti a valenza formativa che sono l’apprendistato di primo e di terzo livello;  o rigenerarne significato – non solo legislativo- e campo di applicazione rafforzandone proprio la specificità formativa . Il fatto che molti interventi in questi ultimi anni si siano concentrati nell’aggiustare queste forme contrattuali che non hanno saputo trovare alcun interesse da parte delle imprese ne è sostanzialmente la prova.

Il nuovo apprendistato per la qualifica e il diploma e quello in alta formazione e ricerca si reggono, per la prima volta, sull’imprescindibile rapporto tra impresa e istituzione formativa, tanto che la nuova disciplina ne rende possibile l’attivazione solo conseguentemente alla stipula di un protocollo. Rispetto al regime precedente, si tratta di una svolta radicale;  basti pensare che prima (per quei pochi contratti che si sono attivati) l’azienda provvedeva all’assunzione e successivamente andava a verificare se e quali offerte formative potevano esistere nel territorio per consentire all’apprendista di formarsi e conseguire i titoli. Con la complicazione che le Regioni hanno disciplinato la formazione con una talmente ampia varietà di requisiti e di orari da far parlare dell’esistenza di venti  diversi apprendistati in Italia. Ora invece solo uno studente iscritto ad un percorso scolastico o formativo potrà essere assunto in apprendistato di primo livello per conseguire i titoli di studio per i quali si era iscritto anche tramite apprendimento svolto in impresa.

Non solo si è data una nuova centralità alla formazione in apprendistato, ma si sono poste le basi per la nascita di una “via italiana” al sistema duale ancorandola fortemente alla relazione cooperativa tra istituzione formativa e impresa. Non stiamo parlando quindi dell’ennesima riforma dell’apprendistato; si è invece dato avvio alla costruzione del sistema duale in Italia attraverso la riforma dell’apprendistato. E’ questa l’essenza del progetto.

Il Ministero del Lavoro, consapevole che per far decollare il nuovo sistema è richiesto un accompagnamento, ha deciso di dare avvio ad una sperimentazione nazionale. Attraverso la quale presidiare accuratamente, insieme alle Regioni, tutti i processi di governance locale, finalizzandola alla costruzione di modelli condivisi che siano le basi su cui poi consolidare il nascente sistema duale.  Questa sperimentazione rappresenta una novità assoluta  e, al contempo,  un punto di forza   perché  si fonda sul consenso preventivo delle parti in causa,  ponendosi  obiettivi concreti da raggiungere e  tempi certi.  Proprio di recente, nella seduta del 24 settembre scorso della Conferenza  Stato – Regioni   è stato raggiunto  l’Accordo  sul progetto sperimentale  recante  “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento  del sistema duale  nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” che segna il  cambiamento di passo  in un settore  che spesso ha scontato  il peso di una eccessiva frammentazione.  Il progetto si articola seguendo due filoni principali: da una parte  è previsto  lo sviluppo e il rafforzamento  del sistema di placement   dei centri di formazione pubblici e privati, dall’altra  è programmato  il sostegno di percorsi di IeFP  nell’ambito del sistema duale.   

La sperimentazione nella IeFP, che verrà avviata nel prossimo autunno dando forma al sistema duale di apprendimento, consentirà, in un biennio a circa 60 mila giovani di poter conseguire i titoli di studio attraverso percorsi formativi che prevedono lo svolgimento del 50 per cento dell’orario ordinamentale in contesto di impresa. Per una parte cospicua di studenti,  l’apprendimento in impresa avverrà tramite apprendistato di primo livello, mentre per l’altra parte avverrà attraverso l’introduzione dell’alternanza rafforzata di 400 ore annue. Già solo questi numeri sono chiari indicatori di una volontà di rilancio e di una vera svolta nell’apprendistato.

C’è inoltre il tema del  costo del lavoro in apprendistato che è un punto da non sottovalutare. E’  stato valutato che il  solo cambiamento del quadro giuridico di riferimento  può non essere sufficiente  a  dare un forte impulso al processo di riforma in atto.  Occorrono, pertanto, anche  misure incentivanti per le imprese che giocheranno un ruolo importante in questo nuovo quadro; occorrono, altresì, strumenti di flessibilità  e di semplificazione che rendano agevole l’accesso a tutto il meccanismo da parte delle  aziende e degli  istituti formativi. In questa direzione si muove il  Decreto  legislativo n. 150, emanato  il 14 settembre scorso, riguardante il riordino della normativa sui servizi per il lavoro  e in materia di politiche attive. Il  provvedimento, in generale,   si pone un triplice  obiettivo:  da una parte, nel ribadire il ruolo di indirizzo politico, in materia di politiche  attive per il lavoro,  del Ministero del lavoro, delle Regioni e delle Province autonome, individua una composita “Rete nazionale dei servizi  per le politiche attive” quale strumento  di governance per garantire i  servizi essenziali  ai cittadini. Dall’altra,   disciplina i principi generali in materia di politiche attive  per il lavoro allo scopo di costruire percorsi adeguati per l’inserimento e il reinserimento delle persone nel mercato del lavoro. Infine, procede al riordino del sistema degli incentivi all’occupazione. 

Proprio tra questi l’art. 32 prevede  incentivi per il contratto di apprendistato per  la qualifica, il diploma e la specializzazione  professionale e di alta formazione e ricerca. In buona sostanza a)  viene abolito  il contributo previsto a carico dei datori di lavoro in caso di licenziamento dell’apprendista; b) l’aliquota contributiva – di cui all’art. 1 co. 773  della legge  296/2006 – prevista per le aziende  con più di 9 dipendenti passa dal 10% al 5%; c)  è abolito il contributo dello 0,30% sulle retribuzioni per la formazione continua; d) è riconosciuto  lo sgravio dei contributi a carico dei datori di lavoro di finanziamento dell’ Aspi per le imprese artigiane. Tali  incentivi si sommano  alle misure di abbattimento del costo del lavoro già previste  dal  decreto  n. 81/2015, per cui,  scompare l’obbligo  di stabilizzazione  degli apprendisti assunti con  contratto di primo e terzo livello per le aziende che occupano almeno 50 dipendenti e non c’è obbligo di  retribuzione delle ore formative svolte al di fuori dell’impresa, mentre la retribuzione del periodo formativo  all’interno dell’azienda  è fissata nella misura del 10%. Si tratta di incentivi notevoli che porteranno – secondo alcune stime -all’abbattimento del 65% dei costi rispetto al contratto di apprendistato professionalizzante: uno stimolo, dunque, per le imprese ad accogliere la sfida avviata con la riforma.

Certamente si sono notevolmente ridotti  i costi per le imprese, ma  bisogna riconoscere  l’impegno che il Ministero ha posto nel confronto con le parti sociali per far comprendere il profondo significato innovativo che la riforma introduce. Infatti, prima ancora che un incentivo alle imprese,  l’aver del tutto azzerato la retribuzione delle ore di formazione fatte fuori dell’azienda con il contratto di apprendistato è una operazione di chiarezza culturale. Quei giovani che decideranno di iscriversi ai percorsi del sistema duale perché mai dovrebbero percepire una retribuzione per un itinerario formativo proteso al conseguimento dei tiolo di studio? Come i propri coetanei che conseguono detti titoli in percorsi scolastici ordinari, anch’essi dovranno capire che stanno partecipando ad un percorso formativo anche quando vanno in impresa. Alla fine, si è deciso che la retribuzione della formazione fuori dell’azienda non fosse dovuta e che quella in azienda avesse un valore poco più che simbolico, pari al 10 per cento.

Tutto ciò corrisponde molto più alla costruzione di un nuovo modello nel rapporto tra formazione e impresa che al solito ricorso agli  incentivi. Insomma, se si vogliono conseguire i titoli di studio attraverso l’apprendistato, anziché attraverso un curriculum unicamente scolastico, le ore di formazione, ancorché  fatte in impresa, non possono rappresentare un rilevante discrimine in termini di reddito, essendo i due sistemi complementari.

 Che la crescita formativa delle risorse umane in un ambiente di lavoro è prima di ogni altra cosa il terreno su cui costruire il vantaggio competitivo per l’impresa stessa. Non ci sottraiamo a questa sfida, anche se le sue dimensioni vanno ben oltre l’apprendistato e coinvolgono l’intera riqualificazione del sistema produttivo e dei servizi del Paese.

 

 

 (*) Sottosegretario presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

 

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