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Il nuovo sistema dei ricorsi contro le ispezioni sul lavoro

Dopo l’attuazione delle delega, di cui alla legge n. 183/2014, mediante l’emanazione di ben otto decreti (v. newsletter Nuovi Lavori n. 159/2015), in attesa dei numerosi atti minori di tipo amministrativo, tesi ad implementare la complessa struttura della Riforma, il dibattito sul Jobs act, al di là dei principi generali e di alcuni contenuti innovativi (cfr. newsletter già citata), si sta sviluppando su taluni profili, per il loro impatto operativo, a ragione delle novità sopravvenute. In tale ambito, un tema da più parti notato attiene al sistema modificato o revisionato dei ricorsi amministrativi legati all’attività ispettiva.

La nuova specifica impostazione nasce attendibilmente nell’ottica della razionalizzazione, a seguito anche del monitoraggio di taluni passaggi, rivelatisi scontati nei risultati ovvero mirati a prolungare i tempi di definizione del contenzioso. Così, con riferimento alle ordinanze-ingiunzioni, l’unico rimedio rimane il ricorso giurisdizionale, mentre gli atti accertativi degli ispettori del lavoro sono gravabili soltanto al Comitato già regionale, allorchè si controverta in materia di sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro.

Contenuto del D.Lgs 14/09/2015 n. 149(disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183)

E’ stato riformulato l’art. 16 del D.Lgs n. 124/2004, in funzione – come accennato – di una razionalizzazione, suggerita da una constatazione ultradecennale, oltre che dalla nuova organizzazione con la creazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Stando alle modifiche introdotte, viene meno – come già accennato – la possibilità del ricorso amministrativo avverso le ordinanze-ingiunzioni dell’Ispettorato territoriale al direttore della struttura sovra ordinata, stabilita, peraltro, nell’ambito di una riorganizzazione, da definire con decreto da emanare entro 45 giorni, che supererà le attuali Direzioni interregionali del lavoro, finora destinatarie del ricorso anzi citato.

 Rimane ferma l’impugnabilità diretta delle predette ordinanze presso l’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/81.

E’ stato introdotto un nuovo ricorso, da indirizzare al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale, nei confronti degli atti di accertamento naturalmente in materia di lavoro degli Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria, diversi dagli ispettori del lavoro. La finalità, espressamente dichiarata, consiste nel garantire l’uniforme applicazione normativa. Sono, pertanto, da ritenere esclusi da tale ricorso gli atti degli ispettori del lavoro, attendibilmente anche per ragioni legate alla garanzia di effettiva terzietà da parte dell’organo decisorio, tenuto conto, peraltro, dell’obiettivo perseguito della citata uniformità di comportamento in sede ispettiva, evidentemente pensato con riferimento ad accertatori non inseriti nella struttura ispettiva. Una siffatta considerazione potrebbe valere anche a superare eventuali perplessità circa la costituzionalità del nuovo istituto.

Occorre, tuttavia, richiamare come il datore di lavoro, per far valere le proprie ragioni, a fronte di atti degli ispettori del lavoro non condivisi, può ricorrere agli strumenti posti a disposizione dall’art. 18 della legge n. 689/81, che accorda la facoltà di far pervenire, entro 30 giorni, al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale(preposto all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione per l’ irrogazione delle sanzioni amministrative) scritti difensivi e documenti, nonchè di chiedere di essere sentiti.

Ritornando al ricorso vero e proprio, lo stesso deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla notifica degli atti accertativi, con decisione da assumere entro 60 giorni, salvo il silenzio rigetto, sulla base della documentazione trasmessa dal ricorrente, tanto che sono da ritenere privi di qualsiasi rilevanza altri strumenti istruttori. E’ da tenere presente, infine, che gli atti ispettivi di cui trattasi sono gravabili una volta esaurito inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione mediante diffida.

Alcune novità non di poco conto attengono, poi, ad un ulteriore ricorso, quello al Comitato per i rapporti di lavoro, organismo che viene riproposto anche nel decreto n, 149/2015 in commento, istitutivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (v. newsletter Nuovi Lavori n.156/2015). Nel nuovo art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, fonte della specifica disciplina, l’oggetto del gravame è sempre la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, contestati con atti di accertamento degli ispettori del lavoro ovvero degli Istituti assicurativi e previdenziali.

Il ricorso, soggetto anch’esso al superamento della fase della diffida a regolarizzare, deve essere inoltrato alla competente sede dell’Ispettorato, entro 30 giorni e deciso entro 90 giorni dal ricevimento dal Comitato, sulla base della documentazione fornita dal ricorrente e di quella prodotta dagli accertatori, a nulla valendo anche qui altri strumenti istruttori. L’inutile decorrenza del termine previsto per la decisione è da intendersi. anche in questo caso, come rigetto.

Le modifiche sopravvenute, stando alla lettura del predetto art. 17 rivisitato, riguardano, in particolare:

-l’organo decisorio, non più regionale nella stessa denominazione, ma collocabile presso le sedi territoriali dell’Ispettorato, che risulteranno dalla nuova riorganizzazione realizzabile mediante il decreto prima accennato; 

-gli atti ricorribili, non più comprensivi delle ordinanze ingiunzioni dell’Ispettorato territoriale, impugnabili, come già detto, solo giudizialmente;

-la cancellazione della disposizione in tema di sospensione, in caso di presentazione del ricorso all’esame, dei termini di cui agli artt. 14, 18 e 22 della legge n. 689/81 e di quelli per i ricorsi giurisdizionali avverso i verbali degli Istituti previdenziali.

La modifica pone qualche problema interpretativo, soprattutto in riferimento all’ art. 18. Trattasi della disposizione, già prima richiamata, che consente la presentazione, entro 30 giorni, degli scritti difensivi e la richiesta di audizione, a seguito della notifica dei verbali unici di accertamento. La mancata sospensione del predetto termine (nell’ipotesi – si ribadisce – di ricorso al Comitato), pur non rendendo alternative le due misure di difesa, mira evidentemente – anche per le difficoltà di modifica dell’art. 18 contenuto in una legge non lavoristica – a disincentivare la sovrapposizione di tutele, tenuto, peraltro, conto che il direttore della sede territoriale (già DTL), in passato ha finito abitualmente per attenersi alle determinazioni del Comitato. La modifica sembra voler essere, pertanto, una semplificazione di fatto.

Ritornando agli altri due articoli della legge n. 689/81, sui quali è intervenuta la predetta modifica, l’intervento non produce particolari conseguenze sotto il profilo operativo, apparendo in buona sostanza di carattere correttivo nell’ambito procedurale. L’art. 14, infatti, si riferisce al termine per la notifica delle violazioni, contenute nel verbale unico, che poi costituisce oggetto del gravame, mentre allo stesso modo il riferimento all’art. 22, riguardando il termine per impugnare l’’ordinanza- ingiunzione, non ha alcun senso in tema di atti accertativi.        

Rimane ferma l’attuale disciplina riferita, in particolare, al ricorso al direttore dell’Ispettorato avverso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare ovvero per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza del posto di lavoro; analoga considerazione dovrebbe valere per il gravame concernente la diffida accertativa per crediti patrimoniali, da inoltrare al predetto Comitato, allargato nella composizione con la presenza sindacale.      

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