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L’elusione legislativa è sempre in agguato

Uno dei rischi più frequenti connessi con le modifiche e le innovazioni legislative è quello che va sotto il nome di elusione legislativa delle nuove norme al fine o di sfuggire agli oneri imposti o di acquisire i nuovi benefici introdotti.

A questo destino non è sfuggita la norma che ha previsto l’introduzione nell’Ordinamento del Rapporto di lavoro a tempo indeterminato a benefici crescenti (art. 1, c.118 della legge n.190/2014) che ha voluto favorire  la scelta, da parte datoriale, di tale forma di rapporto di lavoro, scoraggiando il ricorso al rapporto di lavoro a tempo determinato che consente – quando non sia a sua volta elusivo – una più facile risoluzione unilaterale del rapporto stesso,  assolvendo così il datore di lavoro dall’obbligo contributivo conseguente.

Le ipotesi elusive vennero subito alla mente ai primi commentatori che immaginarono la praticabilità di assunzioni strumentali, solo al fine di usufruire dell’obbligo contributivo ricollegandolo o a un rapporto che non avesse le relative caratteristiche o posto nel nulla con un licenziamento illegittimo non più sanzionato dall’obbligo di reintegrazione.

La risposta del Ministero del lavoro a un interpello del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro dello scorso 20 gennaio non si discosta dall’orientamento interpretativo che potremo definire tradizionale in materia di requisiti per accedere ai benefici fiscali e contributivi.

Il messaggio Inps n.459 del 3.2.2016 così risponde all’ interpello: Nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, e quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha escluso la possibilità di usufruire, in relazione a tali lavoratori, dello sgravio contributivo ex art. 1, comma 118 e ss., della L.190/2014.

 

 

Sembra chiaro che risulta ribadito il principio che un beneficio contributivo presuppone necessariamente la correttezza dei comportamenti datoriali; analogamente a quanto previsto, fra l’altro, in materia di sgravi o fiscalizzazioni degli oneri sociali.

Paradossalmente, una diversa interpretazione basata su argomenti del tutto formalistici si risolverebbe in un surrettizio sistema per riconoscere degli inammissibili aiuti di stato. 

La lettura ministeriale è del tutto coerente con la giurisprudenza della Cassazione che ha definito il rispetto dei predetti presupposti come un semplice onere (e non un obbligo) per conseguire gli sgravi contributivi, mentre nel sistema normativo è scontato il richiamo all’ art.36 dello Statuto dei lavoratori che subordina il riconoscimento dei benefici in favore del datore di lavoro al rispetto della normativa a tutela dei lavoratori. 

La decisione del Ministero infatti si fonda su tre ordini di ragioni: innanzitutto, in applicazione dell’art. 1, comma 1175, della L.296/2006 che subordina la fruizione dei benefici contributivi e normativi, tra l’altro, al rispetto degli altri obblighi di legge, è escluso che si possa accedere all’incentivo nell’ipotesi in cui non siano stati rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale.

In secondo luogo, poiché la disposizione di legge, nell’intento di creare stabile occupazione, vuole sollecitare ed incentivare l’assunzione “spontanea” di personale, sarebbe contrario allo spirito della legge premiare una situazione che non ha tali caratteristiche essendo inoltre instaurata in violazione della legge.

 

Infine, il Ministero richiama l’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, con il quale, nell’ipotesi di stabilizzazione di collaboratori o titolari di partita IVA, si prevede l’estinzione “degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”. In tal caso il legislatore ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già “iniziato” un accertamento ispettivo; a maggior ragione, deve escludersi la possibilità di usufruire di un esonero contributivo dopo la definizione dell’accertamento che ha riqualificato il rapporto di lavoro.

 

Se si conviene che la evoluzione normativa per rilanciare la  attività produttiva e la  occupazione è coerente con il principio sopra illustrato, si deve convenire che il licenziamento illegittimo di un lavoratore a tempo indeterminato il cui datore di lavoro abbia beneficiato dello esonero contributivo,  debba regolarizzare la posizione contributiva del lavoratore medesimo, stante l’impossibilità normativa del suo reintegro nel posto di lavoro.

 

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