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Le ragioni a favore di una legge

Il lavoro subordinato sta cambiando pelle e il luogo di lavoro non è più inscindibilmente legato alla sede fisica dell’azienda. Le tecnologie informatiche a basso costo rendono possibile ed economicamente conveniente organizzare la prestazione da remoto. Il modello organizzativo del lavoro che supera i tradizionali vincoli di luogo viene oggi comunemente chiamato “lavoro agile” o, con termine anglofono, “smart work”. E’ chiaro che non tutto il lavoro può – almeno al livello di tecnologia attuale – essere svolto da remoto e che il bacino potenziale di utilizzo del lavoro agile si concentra soprattutto nelle mansioni impiegatizie. 

Sono ormai diverse le imprese che hanno avviato sperimentazioni di lavoro agile. I benefici, infatti, sono noti: maggiore soddisfazione dei dipendenti, che possono gestire meglio i tempi di lavoro e l’organizzazione della vita familiare, riducendo i tempi di spostamento casa-lavoro-casa; riduzione dell’assenteismo; aumento della produttività per ora lavorata; riduzione dei costi energetici, immobiliari e di manutenzione. Ma questi benefici si estendono anche alla collettività grazie alla diminuzione del traffico, dell’inquinamento e dei costi di welfare pubblico destinato all’assistenza famigliare, sia dei minori che degli anziani. 

Eppure, nonostante i vantaggi di questa innovativa modalità di lavoro siano così rilevanti, fino ad ora la sua diffusione è stata relativamente modesta. Il problema – a sentire aziende e sindacati – sta soprattutto nell’assenza di un quadro di riferimento normativo certo. Infatti, la sola disciplina riferibile al lavoro da remoto è l’accordo interconfederale del 9 giugno del 2004, che ha recepito l’accordo europeo quadro sul telelavoro del 16 luglio 2002. 

Ma, mentre in altri paesi europei come il Regno Unito, l’Olanda e i paesi scandinavi, il telelavoro si è sviluppato in modelli organizzativi flessibili e facilmente adattabili alle diverse posizioni lavorative – insomma in vero “smart work” – in Italia si è progressivamente appesantito di una serie di vincoli fino a renderlo praticabile e praticato solo in una limitata cerchia di attività, generalmente di basso valore professionale, come quelle dei call center

Il passaggio al “lavoro agile” è, quindi, figlio della necessità andare oltre il modello di telelavoro che, nel nostro paese, è stato tradotto in una mera riproduzione in ambiente domestico della attività normalmente svolta in ufficio. In altri termini, è necessario consentire che il lavoro da remoto si svolga secondo modalità differenti da quelle ordinarie e che, conseguentemente, le imprese siano libere di organizzare e valutare la prestazione del lavoratore secondo modelli innovativi, nel rispetto dei principi inderogabili del diritto del lavoro.

Per questa ragione il governo ha presentato un disegno di legge, costituito da un articolato snello, con lo scopo di risolvere le preoccupazioni e i dubbi fin qui emersi, legati soprattutto ai trattamenti normativi e retributivi e alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Viene, innanzitutto, fissata una definizione del lavoro agile come modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Non, perciò, una nuova tipologia contrattuale ma, più semplicemente, una modalità organizzativa che preveda: 

a) l’esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

b) la possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;

c) l’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.

L’accordo potrà essere liberamente stipulato sia a contratto di lavoro in corso che in fase di sua costituzione e le parti potranno sempre decidere di tornare alle modalità di tempo e di luogo ordinarie. 

Sono previsti, tra gli altri, il diritto alla parità di trattamento economico e normativo, il rispetto dei tempi di riposo del lavoratore, il diritto alla sicurezza e alla tutela assicurativa Inail contro i rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Quest’ultima previsione è stata particolarmente invocata dalle imprese che oggi, per timore di rimanere scoperte, spesso stipulano una seconda polizza infortuni privata, raddoppiando così i costi assicurativi.

Infine, va segnalato che la contrattazione collettiva che introduca forme di lavoro agile sarà incentivata attraverso le norme sulla defiscalizzazione della contrattazione di produttività.

Con la legge sul lavoro agile si rende moderno il lavoro subordinato, sul quale il Jobs Act ha fatto un grandissimo investimento portandolo ad essere la forma contrattuale più conveniente per le imprese. Nella convinzione che le nuove tecnologie, lungi dall’essere una minaccia all’occupazione, possono invece migliorare le condizioni di lavoro e allargare la platea della popolazione attiva.

 

(*) Professore di diritto del lavoro alla Bocconi di Milano, presidente della Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) 

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NEWSLETTER NUOVI LAVORI – DIRETTORE RESPONSABILE: PierLuigi Mele – COMITATO DI REDAZIONE: Maurizio BENETTI, Cecilia BRIGHI, Giuseppantonio CELA, Mario CONCLAVE, Luigi DELLE CAVE, Andrea GANDINI, Erika HANKO, Marino LIZZA, Vittorio MARTONE, Pier Luigi MELE, Raffaele MORESE, Gabriele OLINI, Antonio TURSILLI – Lucia VALENTE – Manlio VENDITTELLI – EDITORE: Associazione Nuovi Lavori – PERIODICO QUINDICINALE, registrazione del Tribunale di Roma n.228 del 16.06.2008

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