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Salari, contratti, rappresentanza, alcune “modeste proposte”

Il dibattito, in materia di lavoro, si sta focalizzando su alcune precise questioni: le basse retribuzioni, la tutela dei salari reali, il ruolo del CCNL, la rappresentanza sindacale. Tuttavia, mi sembra che, in tutte queste analisi, ci sia un limite comune. Quello del particolarismo.  Ci si concentra su un aspetto particolare e si trascura il contesto di riferimento. Così facendo si presume di trovare una facile soluzione a problemi complessi, con scorciatoie che rischiano di non essere però una soluzione efficace.

Parto da una considerazione generale “Ci sono più cose tra cielo e terra di quante non ne contenga la tua filosofia…Orazio”.

Intendo dire, con questo, che l’analisi delle questioni prima indicate, rischia di non approfondire le stesse, non tenendo conto di una pluralità di situazioni, molto eterogenee tra loro. 

Mi limito ad esprimere alcune considerazioni in ordine sparso.

Prima questione: la tutela del potere di acquisto dei salari è cosa diversa dalle basse retribuzioni presenti in Italia, rispetto ad altri paesi europei. 

La seconda questione prescinde dalla prima e temo si posso riferire essenzialmente alla struttura economico-produttiva del nostro paese (polverizzazione delle imprese, settori a scarso valore aggiunto, insufficiente innovazione tecnologica e infine stagnante produttività dell’intero “sistema paese”).

Invece la tutela del potere di acquisto degli attuali livelli retributivi, ha una stretta relazione con la contrattazione sindacale.

La domanda che ci si pone è, correttamente, quella relativa al ruolo della contrattazione sindacale, specie negli ultimi anni, e alla sua capacità di tutelare il potere di acquisto delle retribuzioni.

M riferisco ai rinnovi contrattuali nazionali, non già alla contrattazione di secondo livello (Questa è prevista dal nostro sistema industriale per distribuire gli incrementi di produttività, là dove ci sono stati, oltre la semplice tutela del potere di acquisto).

Su questo punto è bene non mischiare pere con mele. 

Direi che la sintesi più efficace sia la seguente: in alcune categorie i rinnovi contrattuali sono riusciti, seppur con fatica, a tutelare il potere di acquisto delle retribuzioni, mentre in altre categorie no! 

Non ci sono riuscite le categorie del pubblico impiego (non certo per effetto di dumping dei contratti pirata, che non ci sono!) come non ci sono riuscite le categorie dei servizi e del terziario.

A mio parere la causa principale risiede, essenzialmente nel ritardo dei rinnovi contrattuali. Quale la soluzione? inserire una clausola automatica di garanzia? Provate ad immaginare l’effetto perverso sul trascinamento dell’inflazione di questa “scorciatoia”.

Ammesso e non concesso che tale clausola fosse in grado di recuperare anche solo il 90% della perdita di potere di acquisto, la domanda sorge spontanea: perché allora rinnovare i contratti? qualcuno mi direbbe che ci sono anche altri aspetti altrettanto importanti oltre a quello salariale.  Ma come sa bene chi ha fatto il sindacalista “sul campo”, il rinnovo di contratti, disancorati dalla parte retributiva, rischia davvero di impantanarsi, per lungo tempo, in trattative estenuanti e inconcludenti.

Un’altra strada sarebbe la c.d. “moral suasion” da parte di chi, come il Ministero del Lavoro, avrebbe titolo per intervenire nel conflitto tra le parti. Qualcuno ricorda il “lodo Scotti”? A parte che ci vorrebbero ministri autorevoli, ve lo immaginate il Ministro del Lavoro che convoca il Governo per il ritardo del rinnovo delle categorie del pubblico impiego? Allora non c’è soluzione? Io ho una “modesta e piccola proposta” siano le parti sociali ad inserire, autonomamente, una clausola che affida ad un soggetto terzo (scelto precedentemente tra le parti) un arbitrato vincolante, su TUTTI gli aspetti del rinnovo contrattuale (magari dopo un periodo di tempo considerato un grave “vulnus” dell’assetto contrattuale stesso, per esempio non si può saltare una tornata contrattuale).

Pensate che sia poco? andate a vedere quanti sono i contratti (tutti i contratti) che hanno saltato un rinnovo e poi mi dite.

Certamente questo richiede un elevato livello di autonomia delle parti e un elevato livello di cogenza della loro contrattazione. Sono però convinto che l’istituto dell’arbitrato, presente nel nostro sistema giuridico e contrattuale, debba essere ulteriormente valorizzato. 

Non è una cessione di sovranità, anzi sono le parti stesse che affidano a questo soggetto il compito di dirimere, nel rispetto della struttura, storicamente data, delle Relazioni Industriali, questioni che se non risulte rischierebbero di porre in discussione la struttura stessa della contrattazione. Si tratta di un più alto livello di maturità del sistema relazionale.

Andiamo al secondo problema: l’indice IPCA. Da più parti si è detto che tale indice, non registrando gli effetti dell’inflazione importata delle materie prime, non è in grado di assicurare la tutela del potere di acquisto nei periodi di fiammate inflazionistiche. Vero! Quindi che fare? Si torna alla contingenza? 

Qui vorrei essere esplicito, non ho sentito nessuna concreta proposta di superamento dell’IPCA, forse perché tutti temono che inserendo una clausola di rinnovo automatico dei minimi, l’effetto di trascinamento dell’inflazione sarebbe più dannoso del proposito di tutelare gli stessi? (Tarantelli docet!).

Che si fa quando assistiamo a fiammate inflazionistiche generate da fattori esogeni geopolitici (stretto di Hormuz)? Come si tutela in questo caso il potere di acquisto delle retribuzioni senza trascinare effetti perversi sull’inflazione stessa? 

Anche qui, una modesta proposta, che parte dalla constatazione che dobbiamo evitare impatti significativi con effetti di trascinamento quali l’aumento dei minimi contrattuali in linea con la fiammata inflazionistica e nello stesso tempo dare ristoro alla repentina caduta del potere di acquisto. 

Che ne pensate della vecchia e vituperata UNA TANTUM (peraltro applicata massicciamente in Francia durante il Covid)? Magari questa sì, non gli aumenti contrattuali, del tutto esente dal prelievo fiscale (IRPEF..non contributivo).

Entro un tetto massimo, le parti potrebbero, in via emergenziale negoziare, come si dice, “comprando tempo” per vedere quale zoccolo duro inflazionistico poi andrà davvero trasferito sui salari e sui prezzi a regime.

Andiamo infine all’ultimo “groviglio” di tematiche. Quello dei contratti pirata, della rappresentanza e del salario minimo per legge. Considero queste tre questioni collegate tra loro e proverò a spiegare il perché.

Sui contratti pirata mi pare che il CNEL abbia recentemente fatto pulizia nei propri archivi registrando la semplice verità, ossia che i 200 contratti “maggiormente applicati” coprono il 98 % dei lavoratori. Invece i c.d. contratti pirata interessano circa 350.000 lavoratori. Non è una cifra significativa ma resta un problema serio.

Si invoca da più parti una legge sulla rappresentanza in applicazione dell’art. 39 cost. che eviterebbe il fenomeno dei c.d. contratti pirata. Vero!

Peccato che nessuno ricordi che questa legge c’era già (prima dello sciagurato referendum del 1995) ed era l’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori.

Tale articolo prevedeva dei criteri per la definizione dei sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi, criteri che la Giurisprudenza aveva pacificamente consolidato.

Con il referendum del 1995, quei criteri sono stati sostituiti dalla semplice disposizione legislativa che erano legittimati a costituire le RSA i sindacati che sottoscrivevano contratti in azienda, qualunque sindacato, purché riconosciuto dal suo datore di lavoro. 

Come direbbe M. Lutero “si era consentito al cinghiale di entrare nella vigna del Signore”

Tanto per chiarire, andate a vedere quanti erano i contratti pirata prima del 1995 e quanti dopo.

Sul tema della rappresentanza e sulla sua misurazione, evidenzio solo una questione a cui non risponde nemmeno l’accordo interconfederale sulla rappresentanza.

Il motivo è  semplice, tale accordo non è in grado di definire “il perimetro” del campo di applicazione entro il quale la stessa rappresentanza  si deve misurare.

Come è noto, ogni contratto collettivo individua nella sua prima parte “il campo di applicazione”.

Se li leggete trovate che molti si sovrappongono, a parte quelli con una storia di tutto rispetto come il ccnl dei “marmi e lapidei” e quello di “trippa e budella”. Ci sono davvero controllate! e sono davvero bellissimi, altro che contratti pirata. 

Una piccola osservazione. Laddove i padri costituenti volevano esplicitamente che fosse la legge, in materia di lavoro, a regolare l’applicazione del dettato costituzionale, l’hanno esplicitamente scritto!!! 

Così nell’art. 40 sul diritto di sciopero, così nell’art. 46 sulla partecipazione. 

Se non l’hanno scritto per l’art. 39 e per l’art.36 è perché erano distratti? e se ne sono dimenticati? o perché saggiamente coglievano i rischi di una “invasione” legislativa in materia?  

Questo vuol dire che la legge non deve e non può fare nulla? io credo di no, la legge può (come fece l’originario art. 19 dello Statuto) indicare alcuni criteri guida.

Per esempio, nel caso dei perimetri contrattuali, sarebbe interessante cominciare a dire che i CCNL sono una materia complessa, che abbracciano diversi temi, tutti importanti per la regolamentazione delle modalità di prestazione del lavoro subordinato, e che non sono solo i minimi salariali. Quindi, perché non dare piena legittimità alla previdenza integrativa? Sapete quanti sono i fondi integrativi sotto la vigilanza del COVIP? quelli contrattuali 33. 

Sarebbe così disdicevole indicare, per legge, tra i requisiti necessari per il riconoscimento della figura giuridica di “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” quello di avere tra le altre regolazioni della parte obbligatoria anche quella della previdenza complementare collettiva? Magari entro questo perimetro la misurazione della rappresentanza diventa più lineare.

Vieppiù, un aiutino alle prospettive pensionistiche future, potrebbe anche venire dalla ovvia riflessione che l’adesione ai fondi complementari costituisce parte obbligatoria del rapporto di lavoro, sia del dipendente, sia del datore di lavoro, come il salario (in fondo si tratta di salario differito no?).

Veniamo quindi al tema del salario minimo. Chiariamo per cortesia cosa NON può fare il salario minimo. Così almeno facciamo un po’ di pulizia concettuale: il salario minimo, lo dice la parola stessa, NON risolve il problema dei salari bassi! NON risolve il problema dei part time involontari (9 euro orarie per 20 ore fa sempre la metà di 9 euro orarie per 40 ore), NON incentiva alcuna contrattazione collettiva…anzi. 

Serve per indicare quale retribuzione di riferimento considerare dignitosa in ottemperanza all’art. 36 cost?? ma allora torniamo al punto dei CCNL e della loro applicazione, si provi a leggere il combinato disposto dell’ART. 36 e dell’ART. 39 cost. magari qualche enigma troverebbe una sua soluzione.

Saggi e beati costituenti!!.

Ciò detto il salario minimo per legge farebbe dei danni? NO finchè appunto rimane MINIMO.

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