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L’ emergenza giudiziaria ha poco di “civile”

Lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in particolare per chi produce e lavora. Siamo al 158° posto nel mondo nell’indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi e 1.210 giorni è la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti. Allarmante è, inoltre, il numero di condanne riportate dallo Stato per violazione del termine della ragionevole durata dei processi.

 

Cosa cambia

Per far fronte a queste criticità, il decreto contiene una serie di misure volte a:

1. Incidere sui tempi della giustizia civile e migliorarne l’efficienza.

A tal fine si prevede:

Il ripristino – per diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata – della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l’esclusione (richiesta dall’avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale, il netto contenimento dei costi per la mediazione e l’adeguato coinvolgimento della classe forense;

l’istituzione di stage di formazione presso gli uffici giudiziari dei tribunali. I giovani laureati in Giurisprudenza più meritevoli (valutati in funzione della media degli esami fondamentali e dalla media di laurea) potranno completare la formazione presso gli uffici giudiziari, che si potranno avvalere del loro qualificato contributo; l’istituzione di un contingente di 400 giudici non togati per lo smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di Appello; l’istituzione della figura di assistente di studio presso la Corte di cassazione: 30 magistrati ordinari già in ruolo potranno essere assegnati dal CSM alle sezioni civili della Corte di Cassazione, per conseguire un aumento della produttività del settore, contrastando l’attuale tendenza ad un aumento delle pendenze (nel 2012 sono risultati quasi 100.000 processi pendenti); la possibilità – nell’ambito dei processi di divisione di beni in comproprietà (notoriamente lunghi) – di attribuire la delega a un notaio nominato dal giudice delle operazioni di divisione, quando ci sia accordo tra i comproprietari sulla necessità di divisione del bene.

2. Contribuire a ricostituire un ambiente d’impresa accogliente per gli investitori nazionali e internazionali fondato sulla certezza del credito.
A tal fine si prevede:

La concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli investitori esteri (senza sedi stabili in Italia) con lo scopo di garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logistici.

La revisione del cosiddetto concordato in bianco. Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all’impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori). Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la previsione che il giudice quando è presentata opposizione a decreto ingiuntivo debba fissare la prima udienza non oltre 30 giorni e, in quella sede, decidere sulla provvisoria esecuzione.

Le aspettative

Per effetto delle misure introdotte ci si attende, nei prossimi 5 anni, un consistente abbattimento del contenzioso civile, nonché un incremento dei procedimenti definiti. In particolare:

TRIBUNALI

APPELLO CASSAZIONE

Definiti in 5 anni: + 675.000 Definiti in 5 anni: + 262.500

Definiti in 5 anni:+ 20.000

Impatto totale in cinque anni:

Maggiori definiti: +957.500 Minori sopravvenienze: – 200.000 Minori pendenze complessive: 1.157.000

***

Questa è la descrizione ufficiale di quanto dispone in materia di Giustizia Civile il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

Contemporaneamente all’entrata in vigore del decreto legge, l’OCSE ha pubblicato il Rapporto sulla Giustizia Civile nel quale si illustrano i seguenti “messaggi di policy”:

  1. In alcuni Paesi dell’OCSE l’elevata durata dei procedimenti civili può essere di ostacolo allo sviluppo.

  2. Le differenze fra Paesi nella durata dei procedimenti sono influenzate dalla composizione della spesa pubblica per la Giustizia e da alcune caratteristiche dell’organizzazione e della governance degli uffici giudiziari.

  3. In molti Paesi dell’OCSE vi sono margini per accrescere il grado di informatizzazione degli uffici giudiziari.

  4. Aumenti di efficienza possono derivare da politiche volte a ridurre i tassi di litigiosità.

  5. In molti sistemi vi sono margini per ridurre i tassi d’appello, una misura indicativa del grado di prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

Abbiamo voluto abbinare questi due documenti non solo per l’omogeneità delle tematiche affrontate, ma soprattutto perché si eviti la frustrazione dell’intervento per necessità ed urgenza incapace di risolvere il problema alla radice con la necessaria progettualità.

Nella precedente News Letter avevamo paventato l’errore di metodo di affrontare il grave problema dello stato della Giustizia civile in Italia (per i dati impressionati basti leggere il documento dell’OCSE) “per competenze ministeriali”: il che sembra essere puntualmente avvenuto, dal momento che si agisce sul personale giudicante (Magistrati togati e non), ma nulla si dispone per l’organizzazione amministrativa e funzionale degli Uffici giudiziari.

Il documento dell’OCSE appare sotto questo aspetto metodologicamente corretto e può essere un utile strumento per il legislatore e per il Governo che su tematiche complesse deve saper agire collegialmente. Tale funzione infatti non può essere demandata esclusivamente al Ministro dell’Economia, perché non gli compete.

Un altro segnale atteso dagli operatori del settore e dall’opinione pubblica è il ritorno alle funzioni giurisdizionali dei tanti magistrati (e Avvocati dello Stato) distaccati presso strutture amministrative dove possono essere sostituiti da soggetti egualmente esperti senza che sia necessario essere magistrati. Ovviamente per Magistrati si intendono quelli di ogni Ordine e grado.

Sembra apprezzabile – in via provvisoria e per far fronte all’emergenza – l’integrazione dei collegi di Corte d’appello con magistrati non togati, proprio perché vengono inseriti in strutture collegiali con magistrati togati. Viceversa non sarebbe accettabile tale soluzione per i giudici monocratici.

http://www.nuovi-lavori.it/Newsletter/section.asp?sid=118&iid=160&printme=1 Pagina 9 di 25

NEWSLETTER NUOVI LAVORI 22/07/13 06:59

Ed infine, il problema dell’informatizzazione e del falso problema della riservatezza. Anche qui c’è (c’è sempre stato) un problema di progettualità, risolto con i “fai da te” casalinghi che non consentono la circolazione delle informazioni (ricordiamo che le sentenze sono pubbliche perché pronunciate in nome del Popolo Italiano) e l’afflusso mattutino di avvocati e segretari presso le cancellerie.

D’altra parte, se si è realizzato l’interconnessione delle banche dati degli istituti di credito per verificare la correttezza dei contribuenti, si potrà utilizzare lo stesso metodo per l’amministrazione della Giustizia civile.

Sembra che il Primo Presidente della Corte di Cassazione abbia affermato che l’elevata litigiosità della Giustizia civile in Italia dipende in ampia misura “dall’enorme numero degli avvocati”.

La diagnosi sembra un po’ semplicistica, per lo meno se non accompagnata da proposte di “cura”. Non è questa la sede per analizzare e porre in seria verifica i corsi universitari, la scelta dei docenti, la laurea “tuttofare”, la metodologia per l’accesso alla professione ecc., ma ben vengano iniziative al riguardo.

Un capitolo della Relazione OCSE afferma che una maggiore specializzazione (dei Magistrati, ma anche degli avvocati) è associata a una minore durata dei procedimenti.

Anche questo è un tema che meriterebbe un responsabile approfondimento da parte delle categorie interessate, magari istituendo un Organismo bicamerale ad hoc su tutta la tematica dell’Organizzazione del Servizio Giustizia. 

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