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Progetto di legge di iniziativa popolare sul fisco

Il Progetto di legge è costituito da alcune norme precettive, immediatamente applicabili, e da norme di delega, finalizzate a far adottare al Governo  uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a realizzare una riforma organica del sistema fiscale del Paese basata sui seguenti punti:

  • Previsione di un blocco all’aumento delle addizionali regionali e comunali in attesa di un riordino complessivo  delle imposte e tasse locali;
  • revisione dell’imposizione sulla casa, prevedendo l’esenzione della abitazione principale da ogni forma di imposizione sulla proprietà o sul possesso;
  • introduzione di  una imposta  ordinaria sulla ricchezza netta mobiliare ed immobiliare, con l’esclusione della prima casa e dei titoli di Stato, individuando come riferimento una   soglia di esenzione totale che salvaguardi, mediamente, gli imponibili di ciascuna famiglia compresi entro i  500 mila euro, con l’esclusione da tale computo dei titoli di Stato e del valore dell’abitazione principale;
  • introduzione di un nuovo strumento di intervento a favore della famiglia (Naf – Nuovo Assegno Familiare) che superi accorpandoli le detrazioni attuali per il coniuge e i figli a carico e l’assegno al nucleo familiare, con un sostegno universale che cresca al crescere dei carichi familiari e che si riduca all’aumentare del reddito e della capacità economica misurata dall’Isee;
  • introduzione di un meccanismo sperimentale di contrasto di interessi fra acquirenti e venditori, attraverso il riconoscimento all’acquirente di detrazioni temporanee sulle spese relative a beni e servizi più sensibili sul piano sociale o a beni e servizi rientranti nei settori merceologici e professionali a più elevato rischio di evasione (servizi professionali e distribuzione di servizi al dettaglio), definendo la tipologia delle spese su cui ammettere la detrazione e il periodo temporale di riferimento, al fine di far emergere il reale giro d’affari delle diverse categorie coinvolte, adeguando conseguentemente i parametri degli studi di settore.

Il progetto di legge di iniziativa popolare è costituito di due articoli. 

Con il primo articolo si introduce un ampliamento del credito di imposta attualmente previsto dal comma 1-bis dell’articolo 13 del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d.: “bonus 80 euro), e la sua estensione ad una platea più ampia di destinatari, in particolare prevedendone l’erogazione anche ai pensionati, ai lavoratori autonomi e agli “incapienti”, cioè a quei contribuenti che hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati nella misura superiore alle detrazioni spettanti in base all’art. 13 del TUIR, ampliando le condizioni di fruibilità in misura piena se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro e in misura ridotta se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 50.000 euro. Il reddito complessivo, come già previsto per l’erogazione del bonus attuale, si assume al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr. comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR).

L’articolo 2 prevede specifiche deleghe al governo.

L’articolo 2, comma 1, individua gli obiettivi dei principi di delega.

L’articolo 2,  comma 2, lettera a), delega il Governo a ripensare il sostegno per la famiglia nell’ottica di una maggiore equità distributiva, introducendo un nuovo strumento di intervento che superi, accorpandoli, gli attuali assegni familiari e le detrazioni per figli e coniuge a carico, attraverso  un assegno (Naf – Nuovo Assegno Familiare) commisurato al reddito e ai carichi familiari. 

Il Nuovo Assegno Familiare

–          prende come riferimento il nucleo familiare e non l’individuo come le attuali detrazioni;

–        ha un carattere di universalità non essendo limitato ai lavoratori dipendenti come l’attuale Assegno al nucleo familiare;

-consente di modulare il beneficio in maniera più specifica  a favore delle famiglie con redditi medio bassi, poiché il supporto economico decresce al crescere del reddito;

-prevede anche un cospicuo sostegno aggiuntivo per le famiglie che presentano componenti in particolare difficoltà, ad esempio portatori di handicap e non autosufficienti.

L’articolo 2,  comma 2, lettera b) dispone il blocco dell’aumento delle addizionali regionali e comunali dell’Imposta sul Reddito delle Persone fisiche, in attesa di una revisione organica della fiscalità locale.

L’articolo 2,  comma 2, lettera c) delega il Governo a rivedere l’imposizione sulla casa, prevedendo una maggiore progressività del prelievo sulle abitazioni diverse da quella principale e modulandolo in relazione all’utilizzo della stessa e al numero delle abitazioni complessivamente possedute da ciascun nucleo familiare.

L’articolo 2,  comma 2, lettera d) delega il Governo ad introdurre un’imposta ordinaria progressiva  sulla ricchezza netta mobiliare ed immobiliare, escludendo la prima casa di abitazione e i titoli di stato e salvaguardando, mediamente, gli imponibili di ciascuna famiglia compresi entro i  500 mila euro, con l’esclusione da tale computo dei titoli di Stato e del valore dell’abitazione principale

L’articolo 2,  comma 2, lettera d),  punto 3, prevede  che tutte le risorse rinvenienti dall’introduzione dell’imposta ordinaria e progressiva sulla ricchezza netta, di cui all’art. 2 comma 2, lettera d), siano integralmente destinate al cofinanziamento delle misure previste dall’art. 1 della presente legge.

L’articolo 2,  comma 2, lettera e)  impegna il Governo a ridurre, dall’attuale importo di 1.000 euro, a 500 euro la soglia di utilizzo della moneta contante.

L’articolo 2,  comma 2, lettera f)   detta norme di delega dirette a promuovere e diffondere l’utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante e della moneta elettronica mediante la stipula di una o più convenzioni fra il Ministero dell’economia e delle finanze con gli intermediari finanziari, per consentire la messa a  disposizione dei contribuenti di carte di debito o di credito  con livello dei costi coerenti con finalità di inclusione finanziaria, individuando le fasce di clientela socialmente più svantaggiate  alle quali il conto corrente e i relativi strumenti di pagamento siano offerti senza spese.

L’articolo 2,  comma 2, lettera g)  prevede l’introduzione di meccanismi di contrasto di interesse sperimentali, volti a concedere al contribuente  detrazioni di imposta temporanee su tipologie di spese relative ai beni e servizi considerati meritevoli di agevolazione dal punto di vista sociale e su beni e servizi relativi ai settori a maggiore rischio di evasione, in modo da far emergere il reale giro d’affari delle categorie coinvolte, adeguare gli studi di settori e spostare le agevolazioni su altre tipologie di spesa.

L’articolo 2,  comma 2, lettera h)  impegna il Governo ad adottare norme che rimuovano gli attuali condizionamenti affinché tutte le maggiori entrate rispetto all’anno precedente rinvenienti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall’attività di recupero delle regioni, delle province e dei comuni, assegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito con la legge di stabilità 2014 siano interamente finalizzate alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, in particolare per la metà riducendo il carico fiscale che grava sulle imprese e sul lavoro autonomo e per l’altra metà per ridurre il carico fiscale che grava sui lavoratori dipendenti e assimilati e sui pensionati.

I commi da 3 ad 8 prevedono l’iter procedurale degli schemi dei decreti legislativi del presente progetto di legge.

Il comma 9 – al fine di garantire la copertura finanziaria del progetto di legge, anche indipendentemente dall’aumento delle entrate fiscali derivanti dalla maggiore crescita economica e dall’emersione spontanea di base imponibile che potrà derivare dall’introduzione dei meccanismi di contrasto di interesse previsti dall’art. 2, comma 2, lettera g) –   prevede che il Governo provveda a coprire i maggiori oneri derivanti dall’introduzione delle misure di cui all’art. 1 del progetto di legge mediante l’utilizzo del gettito della nuova imposta ordinaria e progressiva sulla ricchezza netta, prevista dall’art. 2, comma 2, lettera d) e ricorrendo alla revisione dei regimi di agevolazione e favore fiscale (tax expenditures), ad esclusione di quelli che incidono direttamente a beneficio dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati.  Il comma 10 stabilisce, infine, che i decreti legislativi emanati a seguito dell’attuazione della delega di cui all’art. 2 del progetto di legge, che possano comportare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nell’ambito del medesimi decreti, siano emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

Progetto di legge di iniziativa popolare

Art. 1

Il comma 1-bis dell’articolo 13 del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

“1-bis. Ai percipienti i redditi di cui agli articoli 49; 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l); e 53, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettere b), d), e) ed f), compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

1) 996 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 40.000 euro;

2) 996 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non superiore a 50.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 10.000 euro.”

Dopo il comma 1-bis dell’articolo 13 del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si aggiunge il seguente:

“ 1 – ter. il credito di cui al comma 1 – bis è ugualmente erogato in via automatica dal sostituto d’imposta qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui comma 1 – bis, sia di importo uguale o inferiore  a quello delle detrazioni spettanti ai sensi dei commi 1, 3 e 4 dell’art. 13 del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per i percipienti i redditi di cui all’art. 53, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettere b), d), e) ed f), il medesimo credito spetta anche qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui comma 1 – bis sia di importo uguale o inferiore  a quello delle detrazioni spettanti ai sensi dei commi 5  dell’art. 13 del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l’ammontare del credito d’imposta di cui al comma 1 – bis, sommato agli altri crediti d’imposta eventualmente  spettanti al contribuente, è  superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi”.

Art. 2

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:

a)rivedere l’attuale sistema di sostegno reddituale alla famiglia, prevedendo in luogo degli attuali assegni al nucleo familiare e delle detrazioni per familiari a carico, un assegno  che cresca al crescere dei carichi familiari e che si riduca all’aumentare del reddito e della capacità economica equivalente, con incentivazione/promozione del principio solidaristico e legato alla contribuzione che è alla base degli attuali assegni al nucleo familiare;

b)evitare l’aumento delle addizionali regionali e comunali dell’Imposta sul Reddito delle Persone fisiche, in attesa di una revisione organica della fiscalità locale;

c)rivedere l’imposizione sulla casa, garantendo in particolare  l’esenzione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, da ogni imposta o tributo gravante sulla proprietà o sul possesso e prevedendo una maggiore progressività del prelievo sulle abitazioni diverse da quella principale, in relazione all’utilizzo delle stesse e al numero delle abitazioni complessivamente possedute da ciascun nucleo familiare;

d)informare il sistema di imposizione e tassazione locale a principi e criteri che garantiscano un maggiore collegamento fra l’ammontare del tributo e l’effettiva fruizione del servizio erogato da parte del contribuente;

e)rafforzare le misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, anche mediante l’introduzione di meccanismi sperimentali afferenti il principio del contrasto di interessi tra fornitori e fruitori di beni e servizi, al fine di far emergere il giro di affari attualmente occultato e contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, consentendo così anche di aggiornare gli studi di settore;

f)introdurre  una imposta progressiva ordinaria sulla ricchezza netta mobiliare ed immobiliare di elevato ammontare,  escludendo dall’imposizione la prima casa di abitazione e i titoli di Stato

2. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) unificare  l’attuale  sistema degli assegni per il nucleo familiare e delle detrazioni fiscali per carichi familiari, introducendo il NAF – Nuovo Assegno Familiare – uno strumento di aiuto alla famiglia che accorpi e superi gli attuali assegni familiari, le detrazioni per il coniuge a carico, le detrazioni per figli minori e le detrazioni per i figli a carico maggiorenni, prevedendo a tal fine:

  1. che il sostegno sia erogato sotto forma di assegno; 
  2. che l’ammontare dell’assegno sia legato, in modo direttamente proporzionale  all’ampiezza dei carichi familiari ed inversamente proporzionale rispetto all’ammontare della situazione economica equivalente misurata dall’Isee;
  3. un sostegno aggiuntivo nelle situazioni di non autosufficienza, di invalidità e di disagio fisico e psichico delle persone a carico;
  4. che la misura sia finanziata anche mediante l’utilizzo delle risorse attualmente previste  per il finanziamento dell’assegno familiare e delle detrazioni per carichi di famiglia e con l’estensione della contribuzione a carico di tutti i contribuenti con un prelievo pari all’aliquota CUAF in vigore.

 

b) prevedere il blocco dell’aumento delle addizionali regionali e locali dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, in attesa della  ridefinizione della fiscalità locale;

c) prevedere una maggiore progressività del prelievo sulle abitazioni diverse da quella principalemodulando l’ammontare delle relative imposte, oltre che in relazione al valore catastale, anche al loro utilizzo e al numero delle abitazioni complessivamente possedute da ciascun nucleo familiare.

d) introdurre un’imposta ordinaria progressiva sulla ricchezza netta mobiliare ed immobiliare, escludendo la prima casa di abitazione e i titoli di stato, prevedendo a tal fine:

  1. l’esenzione totale degli imponibili fino ad un ammontare tendenzialmente comparabile con una ricchezza media familiare pari a 500.000 euro, con l’esclusione da tale computo della prima casa di abitazione e delle obbligazioni emesse dallo Stato italiano ed equiparati e dagli Stati convenzionati che consentono scambi di informazioni (White list), inclusi nella lista di cui  al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma  1,  del  testo unico n. 917 del 1986;
  2. che l’imposta colpisca l’ammontare complessivo dei valori mobiliari ed immobiliari con aliquote crescenti su diversi scaglioni di valore;
  3. che l’intero gettito dell’imposta venga unicamente destinato al finanziamento dei maggiori oneri sostenuti per l’introduzione del credito d’imposta previsto dall’art. 1 della presente legge.

e) Adeguare all’importo di 500 euro le limitazioni all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

f) favorire la diffusione degli strumenti di pagamento diversi dal contante e della moneta elettronica mediante la stipula di una o più convenzioni fra il Ministero dell’economia e delle finanze con gli intermediari finanziari, anche per il tramite delle loro associazioni di rappresentanza  di categoria, affinché le banche e gli altri intermediari possano mettere a disposizione carte di debito o di credito  con livello dei costi coerenti con finalità di inclusione finanziaria, individuando le fasce di clientela socialmente più svantaggiate  alle quali il conto corrente e i relativi strumenti di pagamento siano offerti senza spese.

g) introdurre detrazioni temporanee dall’imposta sul reddito delle persone fisiche sulle spese sostenute dal contribuente per alcune categorie di beni e servizi rientranti nei settori merceologici e professionali, individuate annualmente con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, definendo:

  1. le categorie di beni e servizi per le quali è ammessa la detrazione, scegliendo prioritariamente quelle che maggiormente soddisfano criteri di utilità o meritorietà sociale o a maggiore rischio di evasione fiscale;
  2. l’ammontare della detrazione ammissibile per la spesa relativa a ciascun bene o servizio, anche espressa anche in misura percentuale o con riferimento all’ammontare complessivo delle spese annualmente detraibili;
  3. la durata del periodo per il quale la spesa è ammessa in detrazione;
  4. i criteri e le modalità di applicazione della sperimentazione, di valutazione dei risultati ottenuti, di utilizzo delle informazioni e dei dati ottenuti ai fini dell’adeguamento degli studi di settore.

h) prevedere che tutte le  maggiori entrate rispetto all’anno precedente rinvenienti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall’attività di recupero delle regioni, delle province e dei comuni, assegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con la  legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014),  siano interamente finalizzate alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, in particolare per la metà riducendo il carico fiscale che grava sulle imprese e sul lavoro autonomo e per l’altra metà per ridurre il carico fiscale che grava sui lavoratori dipendenti e assimilati e sui pensionati.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell’art. 2, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri e sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame delle Commissioni.

4. entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all’osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

5. Qualora il termine per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è, invece, prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 3, la proroga del termine per l’espressione del parere.

6. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

7. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 4, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l’espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

8. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro i diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nei rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.

9. Il Governo provvede alla copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall’adozione delle misure di cui all’art. 1 del presente progetto di legge, mediante l’integrale utilizzo del gettito dell’imposta di cui all’art. 2, comma 2, lettera d) del presente progetto di legge e, ove necessario, ricorrendo alla riduzione dei regimi di agevolazione e favore fiscale (tax expenditures) elencati nell’allegato A alla nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione delle entrate) della legge di bilancio, ad eccezione delle disposizioni che comportino esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio a favore dei redditi da lavoro dipendente, assimilati, da pensione e autonomo.  

10. Dall’attuazione della delega di cui all’art. 2 del presente progetto di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione nell’ambito del medesimo decreto, il decreto è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

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